Il presente Accordo quadro è aperto alla firma soltanto il 28 febbraio 2005. Può divenire parte del presente Accordo quadro ogni Stato di cui uno o più ministeri, organismi o altri enti sia membro del GIF, oppure ogni membro del GIF composto da più di uno Stato:
- mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- mediante deposito di uno strumento di adesione, conformemente all’articolo 14 paragrafo 1.
Il presente Accordo quadro entra in vigore quando tre Parti hanno espresso la loro intenzione di esservi vincolate, mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito, il presente Accordo quadro entra in vigore per un firmatario alla data in cui esso deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o di approvazione; ed entra in vigore per le nuove Parti aderenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 3.
Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il presente Accordo quadro resta in vigore per un periodo di 10 anni, e può essere prorogato per periodi supplementari con l’approvazione delle Parti, conformemente a procedure che saranno stabilite dalle Parti.
Il presente Accordo quadro può essere emendato in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 paragrafo 2, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti 30 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.
Si può porre fine al presente Accordo quadro in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti. L’estinzione entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta dell’accettazione dell’estinzione.