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0.512.133.21

Accordo
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport, che agisce per conto
del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa
del Regno di Spagna concernente le esercitazioni,
l’addestramento e l’istruzione militari

RU 2009 2607

Traduzione1

Concluso il 13 novembre 2008
Entrato in vigore il 13 novembre 2008

(Stato 13 novembre 2008)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,
che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero della difesa del Regno di Spagna,
qui di seguito denominati Parti,

desiderando sviluppare la cooperazione nell’ambito dell’addestramento militare;

desiderando mantenere relazioni attive tra le forze armate delle Parti, così che entrambe, nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e delle prescrizioni di Svizzera e Spagna, traggano beneficio in ugual misura dalle esperienze, dalle conoscenze e dalle dottrine addestrative;

desiderando stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all’addestramento, come pure per la preparazione e l’esecuzione di esercitazioni, nonché per l’addestramento e l’istruzione militari;

considerando che alle forze armate delle due Parti è opportuno offrire la possibilità di addestrarsi ed esercitarsi sul territorio dell’altra Parte;

fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» (Statuto delle truppe del PPP) 2 e del suo Protocollo addizionale 3 , entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 ed entrati in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per la Spagna il 6 marzo 1998, nonché della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), conclusa a Londra il 19 giugno 1951,

hanno concordato quanto segue:

Art. I Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. l’espressione «Stato ricevente» (SR) designa la Parte sul cui territorio ha luogo l’esercitazione, l’addestramento o l’istruzione militari convenuti;
  2. l’espressione «Stato d’invio» (SI) designa la Parte che invia proprio personale nello SR per partecipare a tale esercitazione, addestramento o istruzione militari;
  3. l’espressione «personale dello SI» designa il personale che appartiene alle forze armate di detta Parte e gli impiegati civili che accompagnano tali forze.

Art. II Scopo e campo d’applicazione

Il presente Accordo stabilisce i principi per l’esecuzione di attività delle forze armate in relazione a esercitazioni, all’addestramento e all’istruzione militari. Il presente Accordo è applicabile alle attività sul territorio delle Parti.

La preparazione o l’esecuzione di impieghi attivi (impieghi di combattimento o di polizia oppure altre operazioni volte al mantenimento dell’ordine interno) non rientrano nelle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Accordo non abroga né il diritto nazionale né gli obblighi internazionali ai quali le Parti sono vincolate; in caso di contraddizioni, il diritto nazionale e gli obblighi internazionali sono poziori al presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente qualora dall’applicazione del presente Accordo dovessero sorgere simili contraddizioni.

Il presente Accordo non implica alcun obbligo delle Parti a impegnarsi nell’esecuzione di una delle attività contemplate dallo stesso.

Art. III Accordi tecnici

Se necessario, progetti specifici relativi a esercitazioni, all’addestramento o all’istruzione sono convenuti in accordi tecnici (AT) subordinati.

Per facilitare la pianificazione a lungo termine, tali accordi sono conclusi tempestivamente prima dell’inizio della pertinente attività.

Art. IV Ambiti di cooperazione

Le attività ai sensi del presente Accordo possono comprendere, senza limitarvisi, gli ambiti seguenti:

  1. esercitazioni, addestramento e istruzione militari a carattere nazionale o multinazionale per personale o reparti militari di tutte le forze armate, incluso l’utilizzo reciproco di impianti d’addestramento;
  2. scambi di personale, esperienze e programmi addestrativi;
  3. cooperazione in materia di addestramento nell’ambito del Comitato degli utenti SIC («SIMACET/SIC Forze terrestri») per quanto concerne l’impiego pratico in operazioni militari, procedure di stato maggiore e applicazioni a livello tattico nonché lo sviluppo dello stesso;
  4. scambi di esperienze nell’applicazione di trattati internazionali sul controllo degli armamenti e sul disarmo;
  5. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
  6. istruzione alpina e addestramento alla sopravvivenza;
  7. attività sportive militari.

Art. V Pianificazione e colloqui di stato maggiore

Se necessario, i rappresentanti delle Parti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.

Art. VI Statuto delle truppe

Lo statuto del personale delle Parti si fonda sulla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe PPP) e sul relativo Protocollo addizionale conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, in cui si fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO) conclusa a Londra il 19 giugno 1951.

Art. VII Condotta

Gli accordi concernenti la condotta devono rispettare le procedure nazionali o essere conformi alle procedure convenute dalle Parti negli accordi subordinati al presente Accordo inerenti alle pertinenti attività d’esercitazione, d’addestramento o d’istruzione.

Art. VIII Autorizzazioni

Ogni Parte è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.

Nei limiti delle rispettive prescrizioni, agli aeromobili e ai veicoli impiegati dallo SI è garantito l’accesso allo spazio aereo, agli aerodromi e alle strade pubbliche dello SR per la preparazione, l’esecuzione e il supporto di progetti relativi a esercitazioni, all’addestramento e all’istruzione.

Art. IX Sicurezza e poteri di polizia

La protezione interna degli impianti messi a disposizione dello SI e l’immagazzinamento sicuro del materiale e delle munizioni rientrano nella sfera di responsabilità della Parte che utilizza detti impianti conformemente al presente Accordo. A tal fine, il personale dello SI coopera con le autorità dello SR in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

Gli impianti messi a disposizione dello SI devono essere atti a consentire a quest’ultimo di provvedere in maniera efficace alla propria sicurezza. All’esterno di tali impianti lo SI non dispone di alcun potere di polizia né è autorizzato a collocare guardie armate.

Art. X Impiego di armi e munizioni, prescrizioni in materia di sicurezza e
di protezione ambientale

Nel quadro del presente Accordo, le armi e le munizioni possono essere importate e utilizzate sul territorio dello SR unicamente con il suo consenso; al riguardo, lo SR decide caso per caso. Lo SI fornisce tempestivamente allo SR le informazioni necessarie per la valutazione della sua domanda d’importazione di armi e munizioni.

Il personale di ciascuna Parte applica le proprie prescrizioni nazionali militari e civili di sicurezza concernenti l’immagazzinamento e l’impiego di armi, veicoli, equipaggiamenti e munizioni, sempre che le pertinenti prescrizioni di sicurezza dello SR non impongano standard di sicurezza più elevati.

In caso di esercitazioni e attività addestrative congiunte le Parti applicano le prescrizioni che garantiscono gli standard di sicurezza più elevati.

Le prescrizioni dello SR in materia di protezione ambientale devono essere osservate scrupolosamente.

Art. XI Sicurezza aerea e indagini tecniche

Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili e del proprio equipaggiamento come pure dell’impiego sicuro di tali aeromobili durante le attività ai sensi del presente Accordo.

In caso di incidenti di volo o di eventi gravi, tutte le indagini e le procedure sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni dello SR. Nei limiti di tali leggi e prescrizioni, lo SR fornisce tempestivamente allo SI tutte le informazioni e i dati rilevanti. A tal fine, per ciascuna attività ai sensi del presente Accordo, le Parti designano un organo interlocutore nel pertinente accordo subordinato.

Agli esperti dello SI è consentito partecipare alla commissione d’inchiesta e accedere al luogo dell’incidente come pure alla relativa documentazione della commissione. Con il consenso dello SI, lo SR può delegare l’esecuzione di parti delle indagini agli esperti dello SI. Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione alle indagini. Il rapporto d’indagine è trasmesso allo SI.

Lo SI ha inoltre il diritto di intraprendere proprie indagini tecniche riguardo a qualsiasi evento sul territorio dello SR nel quale è stato coinvolto un aeromobile militare dello SI. I costi di tali indagini sono assunti dallo SI.

I capoversi 3 e 4 sono applicabili se ciò è consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello SR.

Art. XII Assistenza medica e odontoiatrica

Ogni Parte garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Lo SI è responsabile di accertare che il suo personale sia in buona salute dal punto di vista medico e odontoiatrico prima di partecipare alle pertinenti attività. Lo SR fornisce cure mediche e odontoiatriche alle medesime condizioni e nella medesima entità di quelle fornite ai membri delle proprie forze armate.

L’assistenza medica e odontoiatrica prestata al personale dello SI è gestita conformemente a quanto convenuto nel pertinente accordo subordinato.

L’assistenza medica d’urgenza, incluse le cure odontoiatriche d’urgenza, e l’evacuazione mediante aeromobili militari sono fornite gratuitamente. Le ulteriori cure e il trasporto di personale ferito effettuato con mezzi dello SR a destinazione di un ospedale scelto dallo SI sono soggetti al rimborso da parte di quest’ultimo. L’assistenza medica e odontoiatrica al di fuori delle cure d’urgenza è soggetta al rimborso da parte dello SI.

Art. XIII Finanze

In occasione dell’esecuzione di attività ai sensi del presente Accordo, ogni Parte assume i propri costi per il personale e l’equipaggiamento.

Il principio fondamentale del supporto da parte dello SR consiste nell’accesso gratuito a infrastrutture militari quali alloggi, terreni per le esercitazioni, impianti di tiro, aerodromi ecc.

Per tutte le prestazioni che, di comune intesa, non sono fornite gratuitamente, le Parti svolgono negoziati per determinare se tali prestazioni debbano essere rimborsate in contanti («transazione con obbligo di rimborso»), con prestazioni in natura («transazione in natura») o mediante compensazione del valore pari al corrispettivo in denaro, da definire in termini monetari. Accordi dettagliati relativi alle condizioni finanziare sono convenuti in AT subordinati al presente Accordo.

I costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dallo SR.

Art. XIV Divulgazione di informazioni

Qualsiasi richiesta d’informazioni da parte di Stati terzi è trasmessa alla Parte interessata.

Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente alle disposizioni dell’ultima versione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno di Spagna concernente la protezione e lo scambio di informazioni classificate.

Art. XV Composizione delle controversie

Tutte le controversie insorte o connesse con il presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati e consultazioni tra le Parti.

Art. XVI Memorandum vigenti

Con l’entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati i memorandum4 seguenti:

  1. Accordo del 19 agosto 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Ministero della difesa del Regno di Spagna concernente lo scambio di informazioni relative agli equipaggiamenti impiegati dalle Forze aeree svizzere e dall’Aeronautica militare spagnola;
  2. Accordo del 22 novembre 2002 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della difesa del Regno di Spagna concernente l’addestramento congiunto e le attività di scambio delle Forze aeree svizzere e dell’Aeronautica militare spagnola.

Art. XVII Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo tra le Parti. Tutti gli emendamenti richiedono la forma scritta ed entrano in vigore alla data dell’ultima approvazione scritta. Gli emendamenti sono numerati progressivamente e costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte con un preavviso di 3 mesi.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni del medesimo.

Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa del Regno di Spagna sul pertinente soggetto.

Negoziato in inglese, fatto in due esemplari originali, nelle lingue inglese e spagnola, e firmato dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

Berna, 13 novembre 2008

Per il
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e
dello sport

André Blattmann

Madrid, 13 novembre 2008

Per il
Ministero della difesa
del Regno di Spagna

José Luis López Rose

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