Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili e del proprio equipaggiamento come pure dell’impiego sicuro di tali aeromobili durante le attività ai sensi del presente Accordo.
In caso di incidenti di volo o di eventi gravi, tutte le indagini e le procedure sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni dello SR. Nei limiti di tali leggi e prescrizioni, lo SR fornisce tempestivamente allo SI tutte le informazioni e i dati rilevanti. A tal fine, per ciascuna attività ai sensi del presente Accordo, le Parti designano un organo interlocutore nel pertinente accordo subordinato.
Agli esperti dello SI è consentito partecipare alla commissione d’inchiesta e accedere al luogo dell’incidente come pure alla relativa documentazione della commissione. Con il consenso dello SI, lo SR può delegare l’esecuzione di parti delle indagini agli esperti dello SI. Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione alle indagini. Il rapporto d’indagine è trasmesso allo SI.
Lo SI ha inoltre il diritto di intraprendere proprie indagini tecniche riguardo a qualsiasi evento sul territorio dello SR nel quale è stato coinvolto un aeromobile militare dello SI. I costi di tali indagini sono assunti dallo SI.
I capoversi 3 e 4 sono applicabili se ciò è consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello SR.