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0.512.134.51

Accordo
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport,
che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia
concernente le esercitazioni, l’addestramento e l’istruzione militari

RU 2007249

Traduzione1

Concluso il 4 ottobre 2005
Entrato in vigore il 4 ottobre 2005

(Stato 4 ottobre 2005)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia,
qui di seguito denominati «Parti»,

desiderando sviluppare la cooperazione nell’ambito dell’addestramento militare;

desiderando mantenere relazioni attive tra le forze armate delle Parti, così che entrambe, nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e delle prescrizioni di Svizzera e Finlandia, traggano beneficio in ugual misura dalle esperienze, dalle conoscenze e dalle dottrine addestrative;

desiderando stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all’addestramento, come pure per la preparazione e l’esecuzione di esercitazioni nonché per l’addestramento e l’istruzione militari;

fondandosi sulle disposizioni della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1995 2 ed entrata in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per la Finlandia il 1° agosto 1997, in cui si fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), conclusa a Londra il 19 giugno 1951 3 ;

fondandosi inoltre sul Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995 4 ,

hanno concordato quanto segue:

Art. I Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. l’espressione «Stato ricevente» (SR) designa la Parte sul cui territorio ha luogo l’esercitazione, l’addestramento o l’istruzione militari convenuti;
  2. l’espressione «Stato d’invio» (SI) designa la Parte che invia proprio personale nello SR per partecipare a tale esercitazione, addestramento o istruzione militari;
  3. l’espressione «personale dello SI» designa il personale che appartiene alle forze armate dello SI e gli impiegati civili che accompagnano tali forze.

Art. II Scopo e campo d’applicazione

Il presente Accordo stabilisce i principi per l’esecuzione di attività delle forze armate in relazione a esercitazioni, all’addestramento o all’istruzione militari. Il presente Accordo è applicabile alle attività sul territorio delle Parti.

Gli impieghi attivi non sono soggetti alle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Accordo non abroga né il diritto nazionale né gli obblighi internazionali ai quali le Parti sono vincolate; in caso di contraddizioni, il diritto nazionale e gli obblighi internazionali sono poziori al presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente qualora dall’applicazione del presente Accordo dovessero sorgere simili contraddizioni.

Le Parti si informano reciprocamente sulle leggi e sulle prescrizioni nazionali inerenti all’esecuzione di attività ai sensi del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcun obbligo delle Parti di partecipare a una delle attività contemplate dallo stesso.

Art. III Accordi subordinati

Se necessario, accordi dettagliati, bilaterali o eventualmente unilaterali, specifici a esercitazioni, all’addestramento o all’istruzione sono convenuti in accordi subordinati, per esempio in accordi tecnici (AT). Detti accordi sono negoziati e conclusi separatamente per ciascuna di tali attività.

Per facilitare la pianificazione a lungo termine, gli accordi subordinati sono conclusi tempestivamente prima dell’inizio della pertinente attività.

Art. IV Ambiti di cooperazione

Le attività ai sensi del presente Accordo possono comprendere, senza limitarvisi, gli ambiti seguenti:

  1. esercitazioni, addestramento o istruzione militari a carattere nazionale o multinazionale per personale o reparti militari delle forze armate, incluso l’utilizzo reciproco di impianti d’istruzione;
  2. scambi di personale, esperienze e programmi addestrativi;
  3. scambi di esperienze nell’applicazione di trattati internazionali sul controllo degli armamenti e sul disarmo;
  4. esercitazioni e addestramento relativi alle operazioni di sostegno alla pace;
  5. attività sportive militari.

Art. V Pianificazione

Se necessario, i rappresentanti delle Parti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.

Art. VI Statuto delle truppe, giurisdizione e disciplina

Lo statuto del personale delle Parti si fonda:

  1. sulla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1995, in cui si fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), conclusa a Londra il 19 giugno 1951; e
  2. sul Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Lo SI non esercita alcuna giurisdizione né alcun potere di polizia sul territorio dello SR.

A prescindere dal capoverso 2, lo SI assume la responsabilità dell’ordine e delle misure di sicurezza immediatamente necessari negli impianti messi a sua disposizione, come pure per l’immagazzinamento sicuro del materiale e delle munizioni. Al riguardo, lo SI coopera con le autorità dello SR in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

Le questioni disciplinari rientrano nella sfera di competenza nazionale.

Art. VII Condotta

Gli accordi concernenti la condotta devono rispettare le procedure nazionali o essere conformi alle procedure convenute dalle Parti negli accordi subordinati al presente Accordo inerenti alle pertinenti attività d’esercitazione, d’addestramento o d’istruzione.

Art. VIII Accesso e autorizzazioni

Al personale delle forze armate, agli aeromobili e ai veicoli dello SI è garantito, per la preparazione, l’esecuzione e il supporto di progetti relativi a esercitazioni, all’addestramento o all’istruzione, l’accesso allo spazio aereo, agli aerodromi e alle strade pubbliche dello SR conformemente alla sua legislazione.

Ogni Parte è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.

Art. IX Impiego di armi e munizioni, prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione ambientale

Nell’ambito del presente Accordo, le armi e le munizioni possono essere importate e utilizzate sul territorio dello SR unicamente con il suo consenso; al riguardo, lo SR decide caso per caso. Lo SI fornisce tempestivamente allo SR le informazioni necessarie per la valutazione della sua domanda d’importazione di armi e munizioni.

Il personale di ciascuna Parte rispetta le proprie prescrizioni nazionali militari e civili di sicurezza concernenti l’immagazzinamento e l’impiego di armi, veicoli, equipaggiamenti e munizioni, sempre che le prescrizioni di sicurezza dello SR non impongano standard di sicurezza più elevati.

In caso di esercitazioni e attività addestrative congiunte le Parti applicano le prescrizioni che garantiscono gli standard di sicurezza più elevati.

Le prescrizioni dello SR in materia di protezione ambientale devono essere osservate scrupolosamente.

Art. X Sicurezza aerea e indagini tecniche

Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili e dell’ equipaggiamento.

Se lo SI è coinvolto in un evento o un incidente, esso ne dà immediata comunicazione allo SR. A tal fine, lo SR designa un interlocutore per ogni attività ai sensi del presente Accordo.

Tutte le indagini sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni dello SR.

Qualora le autorità militari dello SR indaghino su un evento o un incidente nel quale è coinvolto personale dello SI, le autorità dello SI possono inviare un loro osservatore affinché sia presente durante tutte le indagini formali relative a detto evento o incidente. All’osservatore non è consentito condurre controinterrogatori o partecipare in qualsiasi altra maniera alle indagini, né presenziare quando la commissione d’inchiesta delibera in merito alle sue conclusioni e alle sue raccomandazioni. Di regola, l’osservatore non può essere di rango superiore a quello del presidente della commissione d’inchiesta. Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione a un’inchiesta.

Le autorità dello SI ricevono copia delle risultanze dell’inchiesta e delle pertinenti raccomandazioni. Qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni sarà considerata con benevolenza dalle autorità dello SR.

Con il consenso dello SR, le autorità dello SI possono condurre ulteriori indagini tecniche sul territorio dello SR conformemente alle proprie leggi e prescrizioni nazionali. Lo SI assume tutti i costi derivanti da tali indagini tecniche.

Se necessario, ulteriori intese sono definite in appositi accordi, subordinati al presente Accordo, inerenti alla pertinente attività d’esercitazione, d’addestramento o d’istruzione.

Art. XI Assistenza medica e odontoiatrica

Ogni Parte garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Il comandante dello SI ha la responsabilità di garantire che il personale dello SI sia in buona salute dal punto di vista medico e odontoiatrico prima di partecipare alle pertinenti attività. Lo SR fornisce cure mediche e odontoiatriche alle medesime condizioni e nella medesima entità di quelle fornite ai membri delle proprie forze armate.

L’assistenza medica e odontoiatrica fornita allo SI è gestita conformemente a quanto convenuto nel pertinente accordo subordinato.

L’assistenza medica d’urgenza e le cure odontoiatriche d’urgenza fornite dai servizi medici militari dello SR sono gratuite. Le stesse prestazioni sono fornite gratuitamente da istituzioni mediche civili dello SR unicamente se le leggi, le prescrizioni e gli accordi internazionali vigenti lo consentono. Per contro, le ulteriori cure e il trasporto di personale ferito effettuato con mezzi dello SR a destinazione di un ospedale scelto dallo SI sono soggetti al rimborso da parte di quest’ultimo.

Art. XII Finanze

In occasione dell’esecuzione di attività ai sensi del presente Accordo, ogni Parte assume i propri costi per il personale e l’equipaggiamento.

Il principio fondamentale del supporto da parte dello SR consiste nell’accesso gratuito a infrastrutture militari quali alloggi, terreni per le esercitazioni, impianti di tiro, aerodromi ecc.

Gli obblighi finanziari delle Parti sono subordinati all’autorizzazione e allo stanziamento di fondi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Per tutte le prestazioni che, di comune intesa, non sono fornite gratuitamente, le Parti svolgono negoziati per determinare se tali prestazioni debbano essere rimborsate in contanti («transazione con obbligo di rimborso»), con prestazioni in natura («transazione in natura») o mediante compensazione del valore pari al corrispettivo in denaro, da definire in termini monetari. Accordi dettagliati relativi alle condizioni finanziare sono convenuti in AT subordinati al presente Accordo.

Per quanto le leggi, le prescrizioni e gli accordi internazionali vigenti lo consentano, le autorità competenti dello SR garantiscono nella misura del possibile che, nell’ambito dell’applicazione del presente Accordo, le tasse, i dazi doganali e i tributi analoghi usuali non siano riscossi. Qualora tali tasse, dazi doganali e tributi analoghi fossero esigibili, le autorità competenti dello SR li gestiscono secondo le modalità più favorevoli per un’esecuzione adeguata degli accordi descritti dal presente Accordo.

I costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dallo SR.

Art. XIII Divulgazione di informazioni

Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente alle disposizioni dei pertinenti accordi in materia di sicurezza vigenti tra le Parti.

Art. XIV Composizione delle controversie

Tutte le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente mediante consultazioni tra le Parti.

Art. XV Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo tra le Parti. Tutti gli emendamenti richiedono la forma scritta ed entrano in vigore alla data dell’ultima firma.

Il presente Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte con un preavviso di sei mesi.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi risultanti in conformità con il presente Accordo rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso. Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia. Fatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ciascuna delle Parti. Berna, 4 ottobre 2005

Per il
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Samuel Schmid

Per il
Ministero della difesa
della Repubblica di Finlandia:

Seppo Kääriäinen