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0.512.163.62

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno
dei Paesi Bassi concernente le esercitazioni, l’addestramento e l’istruzione militari

AS 2008 3199

Traduzione1

Concluso il 12 aprile 2007
Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 giugno 2008

(Stato 3 giugno 2008)

Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

i cui Stati sono qui di seguito denominati « Parti contraenti »,

ribadendo il reciproco desiderio di rafforzare le buone e amichevoli relazioni tra le rispettive forze armate;

animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente la cooperazione militare nell’ambito delle esercitazioni, dell’addestramento e dell’istruzione;

animati dal desiderio di mantenere relazioni dinamiche tra le forze armate delle Parti contraenti, affinché entrambe traggano per quanto possibile beneficio in ugual misura dalle reciproche esperienze, conoscenze professionali e dottrine addestrative;

animati dal desiderio di stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all’addestramento, come pure per la preparazione e l’esecuzione di esercitazioni, addestramenti e istruzioni militari;

tenendo presente che occorre offrire alle forze armate di ognuna delle due Parti contraenti la possibilità di addestrarsi ed esercitarsi sul territorio dell’altra Parte;

fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» (Statuto delle truppe del PPP) 2 e del suo Protocollo addizionale 3 , entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. l’espressione «Stato ricevente» (SR) designa la Parte contraente sul cui territorio si svolgono l’esercitazione, l’addestramento o l’istruzione militari convenuti;
  2. l’espressione «Stato d’invio» (SI) designa la Parte contraente che invia proprio personale ed equipaggiamento militare nello SR per partecipare all’esercitazione, all’addestramento o all’istruzione militari convenuti;
  3. l’espressione «personale dello SI» designa il personale che appartiene alle forze armate dello SI, compresi gli impiegati civili che accompagnano tali forze e che non sono né cittadini di uno Stato non Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord o del Partenariato per la pace, né cittadini né residenti ordinari dello SR.

Art. II Scopo e campo d’applicazione

Il presente Accordo stabilisce i principi per l’esecuzione di attività delle forze armate in relazione a esercitazioni, all’addestramento e all’istruzione militari. Il presente Accordo è applicabile alle attività sui territori delle Parti contraenti.

Art. III Ambiti di cooperazione

Le attività ai sensi del presente Accordo possono comprendere, fra l’altro, gli ambiti seguenti:

  1. esercitazioni, istruzioni o addestramenti militari a carattere bilaterale o multilaterale per personale o reparti delle forze armate delle Parti contraenti;
  2. scambi di personale;
  3. scambi di esperienze acquisite e sviluppo di materiale didattico militare e di programmi di addestramento militari;
  4. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
  5. addestramento di personale per l’applicazione di trattati internazionali sul controllo degli armamenti e sul disarmo;
  6. scambi di informazioni sull’organizzazione delle forze armate, sulla struttura e sull’equipaggiamento dei reparti militari nonché sulla gestione del personale;
  7. addestramento in materia di medicina militare;
  8. istruzione alpina e addestramento alla sopravvivenza;
  9. addestramento delle forze aeree;
  10. sport militare.

Il presente Accordo non implica alcun obbligo delle Parti contraenti di partecipare a una delle attività di cui al paragrafo 1.

Art. IV Accordi tecnici

Se necessario, accordi dettagliati relativi a esercitazioni, addestramenti o istruzioni specifici sono definiti in accordi tecnici (AT). Detti AT sono negoziati e conclusi separatamente tra le autorità competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministro della difesa del Regno dei Paesi Bassi.

Per facilitare la pianificazione a lungo termine delle Parti contraenti, gli AT sono conclusi tempestivamente prima dell’inizio della pertinente attività.

Art. V Pianificazione e colloqui di stato maggiore

  1. Se necessario, i rappresentanti delle Parti contraenti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.

Art. VI Statuto delle truppe e giurisdizione

Lo statuto del personale dello SI sul territorio dello SR si fonda sullo Statuto delle truppe del PPP e sul suo Protocollo addizionale, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995.

Lo SI non può svolgere alcun procedimento giudiziario nazionale sul territorio dello SR.

Le questioni disciplinari rientrano nella sfera di competenza nazionale delle Parti contraenti.

Art. VII Condotta

Ogni Parte contraente conserva la responsabilità per la condotta delle proprie forze armate in conformità alle proprie prescrizioni nazionali.

Art. VIII Autorizzazioni

Ogni Parte contraente è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.

Art. IX Sicurezza, poteri di polizia e prescrizioni in materia di sicurezza

Gli impianti messi a disposizione dello SI devono essere atti a consentire a quest’ultimo di provvedere in maniera efficace alla propria sicurezza. I reparti o le formazioni militari regolari dello SI hanno il diritto di provvedere alla protezione di tali impianti. La polizia militare dello SI può prendere tutte le misure adeguate per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza in detti impianti.

L’impiego della polizia militare dello SI all’esterno degli impianti di cui al paragrafo 1 può avvenire unicamente sulla base di accordi con le autorità dello SR, in cooperazione con esse e nella misura in cui un tale impiego sia necessario al mantenimento della disciplina e dell’ordine in seno al personale dello SI.

Il personale di ciascuna Parte contraente rispetta le proprie prescrizioni nazionali militari e civili di sicurezza concernenti l’immagazzinamento e l’impiego di armi, munizioni, veicoli e altri equipaggiamenti, sempre che le pertinenti prescrizioni di sicurezza dello SR non impongano standard di sicurezza più elevati.

In caso di esercitazioni e attività addestrative congiunte, le Parti contraenti applicano le prescrizioni che garantiscono gli standard di sicurezza più elevati.

Art. X Impiego di armi e munizioni

Le armi e le munizioni possono essere utilizzate sul territorio dello SR unicamente con il suo consenso; al riguardo, lo SR decide caso per caso. Lo SI fornisce tempestivamente allo SR le informazioni necessarie per la valutazione della sua domanda d’impiego di armi e munizioni sul territorio dello SR.

Art. XI Partecipazione di Stati terzi

Qualora intenda far partecipare personale delle forze armate di uno Stato terzo ad attività disciplinate dal presente Accordo che si svolgono sul territorio dello SR, durante la pianificazione lo SI sottopone quanto prima una proposta in tal senso alla valutazione e all’approvazione dello SR. Se lo SR approva tale partecipazione, lo SI non è responsabile degli accordi e degli obblighi concernenti lo statuto del personale dello Stato terzo sul territorio dello SR. A tal fine possono essere necessari accordi separati tra lo SR e lo Stato terzo.

Art. XII Indagini tecniche

Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili nonché del buono stato di manutenzione e dell’adeguato stato tecnico dei propri veicoli.

Se un aeromobile o un veicolo dello SI è coinvolto in un evento o un incidente, lo SI ne dà immediata comunicazione allo SR. A tal fine, lo SR designa un interlocutore per ogni attività ai sensi del presente Accordo.

Le pertinenti autorità dello SI hanno il diritto di richiedere lo svolgimento di indagini tecniche sul territorio dello SR in relazione a un evento o un incidente nel quale è coinvolto un aeromobile o un veicolo militare dello SI. Le indagini tecniche sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni nazionali dello SR.

Le indagini tecniche sul territorio dello SR possono essere svolte:

  1. dalle autorità dello SR;
  2. dalle autorità dello SI, in coordinamento con le autorità dello SR, quando lo SR non avvia indagini o le affida alle autorità dello SI.

Rappresentanti dello SI possono partecipare alle indagini di cui al paragrafo 4 lettera a.

Nel caso previsto dal paragrafo 4 lettera a i rappresentanti dello SI, sotto la direzione delle autorità dello SR che conducono le indagini, sono autorizzati a:

  1. accedere al luogo dell’evento o dell’incidente;
  2. esaminare la carcassa;
  3. addurre prove e testimoni;
  4. essere informati su testimoni e proporre elenchi di domande;
  5. accedere il più rapidamente possibile a tutte le prove;
  6. partecipare alla rivelazione delle informazioni registrate;
  7. ricevere copia di tutta la documentazione rilevante;
  8. partecipare alle attività d’indagine al di fuori del luogo dell’evento o dell’incidente;
  9. partecipare a riunioni concernenti lo svolgimento delle indagini;
  10. formulare raccomandazioni relative ai diversi elementi delle indagini.

Qualora delle informazioni classificate fossero incluse in qualsivoglia maniera nel quadro di indagini tecniche susseguenti a un evento o a un incidente, le Parti contraenti applicano le disposizioni degli accordi in materia di sicurezza menzionati all’articolo XV.

Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione alle indagini.

Art. XIII Assistenza medica e dentistica

Ogni Parte contraente garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Lo SI ha la responsabilità di garantire che il proprio personale sia in buona salute dal punto di vista medico e dentistico prima di partecipare alle pertinenti attività.

L’assistenza medica d’urgenza e le cure dentistiche d’urgenza in stabilimenti militari sono fornite gratuitamente. I costi per ulteriori cure mediche e dentistiche sono assunti dallo SI.

Art. XIV Finanze

In occasione dell’esecuzione di attività ai sensi del presente Accordo, ogni Parte contraente assume i propri costi per il personale e l’equipaggiamento.

Per tutte le prestazioni che non sono fornite gratuitamente, le Parti contraenti svolgono negoziati, in conformità con le leggi e le procedure nazionali, per determinare se tali prestazioni debbano essere rimborsate in contanti o con prestazioni in natura. Qualsiasi saldo relativo a pagamenti in natura deve essere liquidato entro il termine massimo di tre anni. Accordi dettagliati relativi alle condizioni finanziarie sono convenuti in accordi tecnici.

Art. XV Divulgazione di informazioni

Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente alle disposizioni dei pertinenti accordi in materia di sicurezza vigenti tra la Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi.

Art. XVI Applicazione al Regno dei Paesi Bassi

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applica solo al territorio del Regno situato in Europa.

Art. XVII Composizione delle controversie

Tutte le controversie insorte o connesse con il presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati e consultazioni tra le Parti contraenti.

Art. XVIII Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente informate dell’adempimento di tutte le procedure costituzionali richieste per la messa in vigore e sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo devono essere convenuti tra le Parti contraenti. Tali modifiche o emendamenti entrano in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente informate dell’adempimento di tutte le procedure costituzionali richieste per la messa in vigore.

Il presente Accordo può essere denunciato per scritto all’altra Parte da ciascuna delle Parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari in sospeso nell’ambito del presente Accordo rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso. Fatto all’Aia il 12 aprile 2007 in due esemplari in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Dominik M. Alder

Per il
Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Maxim J.M. Verhagen