Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
«Zona di reciproco interesse»: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti.
«Minaccia per la sicurezza aerea»: aeromobile civile per il quale, in base a pertinenti informazioni o a causa di un comportamento insolito, sussiste un sospetto giustificato che rappresenti un pericolo per la sicurezza aerea.
«Misure di sicurezza aerea»: misure attuate su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni, comprendenti:
- la sorveglianza dello spazio aereo,
- l’identificazione con l’ausilio di apparecchi tecnici e la classificazione,
- l’identificazione a vista,
- la scorta con velivoli d’impiego.
«Parte ricevente»: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo.
«Parte inviante»: la Parte cui è subordinato l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.