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Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996), allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RU 2004 341; FF 1997 IV 1

Traduzione1

Concluso a Ginevra il 3 maggio 1996

Approvato dall’Assemblea federale il 8 dicembre 19972

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998

Entrato in vigore per la Svizzera il 3 dicembre 1998

(Stato 27 dicembre 2016)

Art. 1 Protocollo modificato

Il Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II), allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato 3 («la Convenzione») è modificato come indicato di seguito. Il testo del Protocollo modificato è il seguente: «Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versi one modificata il 3 maggio 1996) Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente Protocollo riguarda l’impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che sono di seguito definiti, comprese le mine posate per vietare l’accesso alle spiagge o l’attraversamento di vie navigabili o di corsi d’acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

Il presente Protocollo si applica, oltre alle situazioni di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 4 . Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dal presente Protocollo.

Il presente Protocollo non è invocato per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato.

Il presente Protocollo non è invocato per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

L’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato il presente Protocollo non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato. Art. 2 Definizioni Art. 3 Restrizioni generali circa l’impiego di mine, trappole e altri dispos i tivi

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

  1. Per «mina», un ordigno posato sotto o sopra il suolo o un’altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere per effetto della presenza, della
    vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
  2. Per «mina posata a distanza», una mina che non è direttamente posata ma che è lanciata per mezzo di artiglierie, missili, lanciarazzi, mortai o congegni simili oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate a meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate come «posate a distanza», a condizione che siano impiegate conformemente all’articolo 5 e agli altri articoli pertinenti del presente Protocollo.
  3. Per «mina antiuomo», una mina concepita essenzialmente per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone.
  4. Per «trappole», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un
    oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina a esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.
  5. Per «altri dispositivi», ordigni e dispositivi collocati manualmente, compresi i dispositivi esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o danneggiare e che sono fatti esplodere a mano, mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.
  6. Per «obiettivo militare», qualora dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce definitivamente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, la cui conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio
    militare preciso.
  7. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
  8. Per «campo minato», una zona definita nella quale sono state posate mine, e per «zona minata», una zona pericolosa a causa della presenza di mine. Per «campo minato simulato», una zona non minata che simula un campo minato. L’espressione «campo minato» comprende anche i campi minati simulati.
  9. Per «registrazione», un’operazione materiale, amministrativa e tecnica intesa a raccogliere, per iscriverle in documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili per consentire di localizzare i campi minati, le zone minate, le mine, le trappole e altri dispositivi.
  10. Per «meccanismo di autodistruzione», un meccanismo con funzionamento automatico incorporato o fissato all’ordigno e che ne assicura la distruzione.
  11. Per «meccanismo di autoneutralizzazione», un meccanismo con funzionamento automatico incorporato all’ordigno e che lo rende inattivo.
  12. Per «autodisattivazione», il processo automatico che rende l’ordigno inattivo a causa dell’esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il suo funzionamento.
  13. Per «telecomando», il comando a distanza.
  14. Per «dispositivo antimanipolazione», un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione della mina.
  15. Per «trasferimento», oltre al ritiro materiale delle mine dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la
    cessione di un territorio sul quale sono state posate mine.

Il presente articolo si applica:

  1. alle mine;
  2. alle trappole; e
  3. agli altri dispositivi.

Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto è responsabile, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, di tutte le mine e di tutte le trappole e altri dispositivi che ha impiegato e si impegna a rimuoverli, sgomberarli, distruggerli o mantenerli come precisato nell’articolo 10 del Protocollo.

È vietato in qualsiasi circostanza impiegare mine, trappole o altri dispositivi che siano concepiti allo scopo o siano in grado di provocare mali superflui o sofferenze inutili.

Le armi alle quali si applica il presente articolo devono essere strettamente
conformi alle norme e limitazioni enunciate nell’Allegato tecnico per quanto riguarda ogni singola categoria.

È vietato impiegare mine, trappole o altri dispositivi dotati di un meccanismo o di un dispositivo specificamente concepito per provocarne l’esplosione senza che vi sia contatto, sotto l’effetto del campo magnetico o sotto un altro influsso generati dalla presenza di un cercamine corrente, impiegato normalmente per operazioni di rilevazione.

È vietato impiegare mine che si autodisattivano e sono dotate di un dispositivo antimanipolazione concepito in modo da poter rimanere in funzione dopo che le mine hanno cessato di esserlo.

È vietato in qualsiasi circostanza dirigere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati oppure contro beni di natura civile, sia a titolo offensivo o difensivo, sia per rappresaglia.

È vietato l’impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato s’intende qualsiasi posa di tali armi:

  1. in un luogo che non costituisce un obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un simile obiettivo. In caso di dubbio sul fatto di
    sapere se un bene che normalmente è impiegato per scopi civili, ad esempio un luogo di culto, una casa o un altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo a un’azione militare, si presume che questo bene non sia utilizzato a tale scopo;
  2. che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull’obiettivo tale che dette armi non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o
  3. da cui si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di
    carattere civile o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe
    eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Diversi obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una città, una località, un villaggio o un’altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile o di beni di carattere civile non possono essere considerati un obiettivo militare unico.

Tutte le precauzioni possibili sono prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intende le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare. Queste condizioni sono segnatamente, ma non esclusivamente, le seguenti:

  1. l’effetto a breve e a lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale finché il campo minato è presente;
  2. le misure che è possibile prendere per proteggere i civili (ad es. recinzioni, segnalazione, avvertimento e sorveglianza);
  3. l’esistenza di altri sistemi e la possibilità effettiva di utilizzarli;
  4. le esigenze militari cui deve soddisfare un campo minato a breve e a lungo termine.

La posa di mine, trappole o altri dispositivi che potrebbe avere ripercussioni per la popolazione civile dev’essere preceduta da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano. Art. 4 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo È vietato impiegare mine antiuomo che non siano rilevabili ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato tecnico. Art. 5 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo non posate a distanza

Il presente articolo si applica alle mine antiuomo che non sono posate a distanza.

È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo e che non sono conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico concernente l’autodistruzione o l’autodisattivazione, a meno che:

  1. tali armi non siano poste in una zona il cui perimetro è segnato, che è sorvegliata da personale militare e protetta da una recinzione o da altri mezzi
    alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi. La segnalazione dev’essere riconoscibile e durevole e deve almeno poter essere vista da chiunque si trova nelle immediate vicinanze di questa zona; e
  2. tali armi non siano rimosse prima dell’evacuazione della zona, salvo se essa è consegnata alle forze di un altro Stato, che accettano la responsabilità del mantenimento dei mezzi di protezione richiesti dal presente articolo e,
    successivamente, della rimozione di queste armi.

Una parte di un conflitto è esonerata dall’obbligo di rispettare le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo soltanto se ne è impedita dal fatto di essere costretta ad abbandonare il controllo della zona in seguito a un’azione militare del nemico o se ne è impedita da un’azione militare diretta del nemico. Se questa parte riconquista il controllo della zona, è nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.

Se le forze di una parte di un conflitto prendono il controllo di una zona nella quale sono state collocate armi alle quali si applica il presente articolo, devono, per quanto possibile, mantenere e, all’occorrenza, disporre i mezzi di protezione richiesti dal presente articolo finché tali armi siano state rimosse.

Devono essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l’alterazione, la distruzione o la dissimulazione di ogni dispositivo, sistema o materiale utilizzato per segnare il perimetro di una zona.

Art. 6 Restrizioni all’impiego di mine posate a distanza

Le armi cui si applica il presente articolo e che emettono frammenti secondo un arco orizzontale inferiore a 90 gradi e sono poste sul suolo o al di sopra del suolo possono essere impiegate senza che siano prese le misure previste nel paragrafo 2 comma a) del presente articolo per 72 ore al massimo, se:

  1. si trovano nell’immediata prossimità dell’unità militare che le ha posate; e se
  2. la zona è sorvegliata da personale militare alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi.

È vietato impiegare mine posate a distanza salvo se esse sono registrate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell’Allegato tecnico.

È vietato impiegare mine antiuomo posate a distanza non conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico relative all’autodistruzione e all’autodisattivazione.

È vietato impiegare mine posate a distanza che non sono mine antiuomo salvo se, per quanto possibile, sono dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di autoneutralizzazione e comprendono un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito in modo che queste mine non funzionino più in quanto tali se non servono più agli scopi militari per i quali sono state posate.

Il lancio o lo sganciamento di mine posate a distanza che potrebbero avere ripercussioni sulla popolazione civile deve essere preceduto da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano. Art. 7 Divieto d’impiego di trappole e altri dispositivi

Senza pregiudicare le regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, impiegare trappole e altri dispositivi che siano fissati o associati in un modo qualsiasi a:

  1. emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;
  2. malati, feriti o morti;
  3. luoghi d’inumazione o di cremazione, oppure a tombe;
  4. installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;
  5. giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente destinati all’alimentazione, alla salute, all’igiene, al vestiario o all’educazione dei fanciulli;
  6. alimenti o bevande;
  7. utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;
  8. oggetti d’indubbio carattere religioso;
  9. monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
  10. animali o loro carcasse.

È vietato impiegare trappole o altri dispositivi aventi l’apparenza di oggetti portatili inoffensivi, ma che sono di fatto espressamente concepiti e fabbricati per contenere materie esplosive.

Art. 8 Trasferimenti

Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, è vietato impiegare armi alle quali si applica il presente articolo in città, località, villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile, in cui non è in corso né sembra imminente alcun combattimento fra forze terrestri, a meno che:

  1. queste armi non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un simile obiettivo; o
  2. siano prese misure, quali l’appostamento di sentinelle, la diffusione di avvertimenti o la posa di recinzioni per proteggere le popolazioni civili contro gli effetti di dette armi.

Alfine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, ogni Alta Parte contraente si impegna a:

  1. non trasferire mine il cui impiego è vietato dal presente Protocollo;
  2. non trasferire mine a un destinatario che non sia uno Stato o un organismo di Stato autorizzato a riceverne;
  3. ridurre il trasferimento di mine il cui impiego è limitato dal presente Protocollo. In particolare, ogni Alta Parte contraente si impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati che non sono vincolati dal Protocollo, salvo se lo Stato che le riceve accetta di applicare il presente Protocollo;
  4. garantire che ogni trasferimento effettuato conformemente al presente articolo sia fatto nel pieno rispetto, sia da parte dello Stato che trasferisce le mine sia da parte di quello che le riceve, delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.

Se un’Alta Parte contraente dichiara che differirà il rispetto di disposizioni specifiche relative all’impiego di talune mine, come prevede l’Allegato tecnico, il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo si applica comunque a simili mine.

Nell’attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti
contraenti si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo. Art. 9 Registrazione e impiego di informazioni riguardanti campi minati,
zone minate, mine, trappole e altri dispositivi

Tutte le informazioni riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi devono essere registrate conformemente alle disposizioni dell’Allegato tecnico.

Tutte queste registrazioni devono essere conservate dalle parti di un conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, prendono senza indugio tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l’utilizzazione di dette informazioni, per proteggere i civili contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi nelle zone sotto il loro controllo. Contemporaneamente, forniscono, ognuna all’altra o alle altri parti del conflitto come pure al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi che hanno posato in zone che non sono più sotto il loro controllo; nel caso in cui le forze di una parte del conflitto si trovino in un territorio di una parte avversa è tuttavia inteso che, secondo il principio di reciprocità, ognuna delle parti può non fornire queste informazioni al Segretario generale e all’altra parte, qualora l’esigano interessi di sicurezza, finché nessuna delle parti si trovi più nel territorio dell’altra. In quest’ultimo caso, le informazioni mantenute segrete devono essere comunicate non appena questi interessi di sicurezza lo consentano. Per quanto possibile, le parti del conflitto si sforzano, per mutuo accordo, di comunicare queste informazioni il più presto possibile, in modo compatibile con gli interessi di sicurezza di ciascuna di esse.

Il presente articolo si applica senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 10
e 12 del presente Protocollo. Art. 10 Rimozione di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi
e cooperazione internazionale a tale scopo

Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, le zone minate, le mine, trappole e altri dispositivi devono essere rimossi, sgomberati, distrutti o mantenuti conformemente all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 5 del presente Protocollo.

Le Alte Parti contraenti e le parti di un conflitto assumono questa responsabilità per quanto riguarda i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi situati in zone che esse controllano.

Se una parte non controlla più zone in cui ha posato campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi, essa fornisce alla parte che ne ha il controllo, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, in quanto quest’ultima lo consenta, l’assistenza tecnica e materiale di cui ha bisogno per soddisfare questa responsabilità.

Le parti si sforzano, quando è necessario, di concludere un accordo, sia fra di loro sia, se del caso, con altri Stati e con organizzazioni internazionali, per fornire assistenza tecnica e materiale, compresa, se le circostanze lo consentono, l’organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per rispettare queste responsabilità. Art. 11 Cooperazione e assistenza tecnica

Ogni Alta Parte contraente si impegna a facilitare uno scambio il più ampio possibile di attrezzature e materiale nonché di informazioni scientifiche e tecniche riguardanti l’applicazione del presente Protocollo e i mezzi di sminamento e ha il diritto di partecipare a un simile scambio. In particolare, le Alte Parti contraenti non impongono indebite restrizioni alla fornitura, per scopi umani-tari, di attrezzature di sminamento e delle corrispondenti informazioni tecniche.

Ogni Alta Parte contraente si impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nell’ambito degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento riguardanti segnatamente vari mezzi e tecniche, nonché liste di esperti, organismi specializzati o centri nazionali che possono essere contattati.

Ogni Alta Parte contraente in grado di farlo fornisce un’assistenza allo sminamento tramite gli organismi delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali o ancora mediante accordi bilaterali, oppure versa contributi al Fondo speciale per l’assistenza allo sminamento.

Le domande d’assistenza delle Alte Parti contraenti, sostenute da informazioni pertinenti, possono essere indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Esse possono essere presentate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali competenti.

Nel caso delle domande che sono indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell’Organizzazione può, entro i limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con la Alta Parte contraente richiedente, determinare quale assistenza allo sminamento o all’applicazione del Protocollo occorra fornire a questa parte. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su ogni valutazione così effettuata come pure sul tipo e sull’ampiezza dell’assistenza richiesta.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, senza pregiudicare le loro disposizioni costituzionali e altre disposizioni giuridiche, a cooperare e a trasferire le tecniche per facilitare l’applicazione dei divieti e delle restrizioni pertinenti che sono enunciati nel presente Protocollo.

Ogni Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di cercare di ottenere e di ricevere da un’altra Alta Parte contraente un’assistenza tecnica, per quanto necessario e per quanto possibile, riguardante tecnologie specifiche e pertinenti, che non siano quelle legate all’armamento, alfine di ridurre il periodo durante il quale essa differirebbe il rispetto di talune disposizioni, come previsto nell’Allegato tecnico. Art. 12 Protezione contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine,
trappole e altri dispositivi

Applicazione
  1. Eccettuate le forze e missioni di cui al paragrafo 2 comma a) i), di seguito, il presente articolo si applica unicamente alle missioni che svolgono compiti in una zona situata sul territorio di un’Alta Parte contraente con il consenso di quest’ultima.
  2. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo a parti di un conflitto che non siano Alte Parti contraenti non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudicare quelle del diritto internazionale umanitario in vigore o di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una più ampia protezione al personale che svolge i propri compiti conformemente al presente articolo.
Forze e missioni di mantenimento della pace e determinate altre forze e missioni
  1. Il presente paragrafo si applica a:i)ogni forza o missione delle Nazioni Uniteche svolge in una zona qualsiasi compiti di mantenimento della pace o di osservazione o compiti analoghi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite5;ii)ogni missione istituita conformemente al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite che svolge compiti in una zona di conflitto.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
    capo di una forza o di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)prende, per quanto le sia possibile, le misure richieste per proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole e altri dispositivi;ii)se è necessario per proteggere efficacemente questo personale, rimuove o rende inoffensive, per quanto possibile, tutte le mine e tutte le trappole o altri dispositivi nella zona in questione;iii)informa il capo della forza o della missione dell’ubicazione di tutti i campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi conosciuti nella zona in cui la forza o la missione svolge i suoi compiti e, per quanto possibile, mette a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni in suo possesso riguardanti questi campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi.
Missioni di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di organismi delle Nazioni Unite
  1. Il presente paragrafo si applica a ogni missione di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di un organismo delle Nazioni Unite.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
    capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)se la missione ha bisogno, per svolgere i propri compiti, di avere accesso a un luogo posto sotto il controllo della parte o di passare da tale luogo, e alfine di assicurare al personale della missione un accesso sicuro a questo luogo o un passaggio sicuro attraverso di esso:aa)a meno che le ostilità in corso l’impediscano, segnala al capo della missione una via sicura verso questo luogo, a condizione che la parte disponga delle informazioni richieste; obb)se le informazioni che permettono di determinare una via sicura non sono fornite conformemente al comma aa), libera una via attraverso i campi minati, a condizione che ciò sia necessario e sia possibile farlo.
Missioni del Comitato internazionale della Croce Rossa
  1. Il presente paragrafo si applica a ogni missione del Comitato internazionale della Croce Rossa che svolge compiti con il consenso dello Stato o degli
    Stati ospiti come prevedono le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, i Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
    capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
Altre missioni a carattere umanitario e missioni d’inchiesta
  1. Il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, qualora esse non siano oggetto dei paragrafi 2–4 del presente articolo, se svolgono compiti in una zona di conflitto o se portano assistenza alle vittime di un conflitto:i)ogni missione a carattere umanitario di una società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione internazionale di queste società;ii)ogni missione di un’organizzazione imparziale a carattere umanitario, compresa ogni missione di sminamento imparziale a carattere umanitario;iii)ogni missione d’inchiesta costituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19496 o, se del caso, in
    applicazione dei Protocolli aggiuntivi7 a queste Convenzioni.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo e per quanto possibile:i)assicura al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
Confidenzialità

Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale in applicazione delle disposizioni del presente articolo devono essere trattate in modo strettamente confidenziale da chi le riceve e non devono essere divulgate a chiunque non partecipi o non sia associato alla forza o alla missione considerata senza l’autorizzazione espressa di chi le ha fornite.

Rispetto delle leggi e prescrizioni

Art. 13 Consultazioni delle Alte Parti contraenti

Senza pregiudicare i privilegi e immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, i membri delle forze e missioni oggetto del presente articolo:

  1. rispettano le leggi e prescrizioni dello Stato ospite;
  2. si astengono da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere
    imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per quanto riguarda tutte le questioni concernenti il funzionamento del presente Protocollo. A tale scopo, ogni anno si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

La partecipazione alle conferenze annuali è disciplinata dal relativo regolamento interno.

Fra l’altro, la conferenza:

  1. esamina il funzionamento e lo stato del presente Protocollo;
  2. esamina le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti contraenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;
  3. prepara le conferenza d’esame;
  4. esamina l’evoluzione delle tecnologie alfine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente.

Le Alte Parti contraenti presentano al Depositario, che ne assicura la distribuzione a tutte le Parti prima della conferenza, rapporti annui sulle seguenti questioni:

  1. la diffusione di informazioni sul presente Protocollo alle loro forze armate e alla popolazione civile;
  2. lo sminamento e i programmi di riabilitazione;
  3. le misure prese per soddisfare le esigenze tecniche del Protocollo e ogni altra relativa informazione utile;
  4. i testi legislativi aventi un rapporto con il Protocollo;
  5. le misure prese per lo scambio internazionale di informazioni tecniche, la cooperazione internazionale allo sminamento nonché la cooperazione e l’assistenza tecnica;
  6. altri punti pertinenti.

I costi della conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza essere parti, secondo il criterio di contribuzione all’Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adeguato. Art. 14 Rispetto delle disposizioni

Ogni Alta Parte contraente prende tutte le misure appropriate, legislative e altre, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone o in luoghi posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le misure richieste per far sì che chiunque, intenzionalmente, uccida o ferisca gravemente dei civili nell’ambito di un conflitto armato e contrariamente alle disposizioni del presente Protocollo sia passibile di sanzioni penali e sia tradotto in giustizia.

Ogni Alta Parte contraente esige inoltre che le sue forze armate stabiliscano e facciano conoscere le istruzioni militari e le modalità operative corrispondenti e che i membri delle forze armate ricevano, ognuno secondo i suoi doveri e le sue responsabilità, una formazione al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente a livello bilaterale, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o nell’ambito di altre procedure internazionali appropriate, in vista di risolvere ogni problema concernente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo. Allegato tecnico

Registrazione

Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali, per quanto possibile.

  1. La registrazione dell’ubicazione delle mine che non sono posate a distanza, dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e di altri dispositivi dev’essere effettuata conformemente alle seguenti disposizioni:i)l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate e delle zone in cui sono state posate trappole e altri dispositivi è indicata precisamente rispetto alle coordinate di almeno due punti di riferimento, con le dimensioni stimate della zona contenente queste armi rispetto a questi punti di riferimento;ii)carte, schizzi e altri documenti sono approntati per indicare l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e altri dispositivi rispetto ai punti di riferimento; vi sono pure indicati il loro perimetro e la loro estensione;iii)ai fini del rilevamento e della rimozione di mine, trappole e altri dispositivi, le carte, schizzi o altri documenti contengono informazioni
    complete sul tipo, il numero, il metodo di posa, il tipo e la durata di vita del detonatore, la data e l’ora della posa, i dispositivi antimanipolazione (se del caso) e le altre informazioni pertinenti, relative a tutte le armi collocate; per quanto possibile, il documento relativo a un campo minato deve indicare l’ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi in cui le mine sono disposte in file, per cui è sufficiente l’ubicazione delle file; l’ubicazione esatta e il meccanismo di funzionamento di ogni trappola sono registrati separatamente.
  2. L’ubicazione e l’estensione supposte della zona in cui si trovano le mine
    posate a distanza devono essere indicate rispetto alle coordinate di punti di riferimento (per principio punti situati agli angoli), in seguito verificati e, se ciò è possibile, segnati sul suolo il più presto possibile. Il numero complessivo e il tipo di mine posate, la data e l’ora della posa e il termine di autodistruzione devono pure essere registrati.
  3. Esemplari dei documenti devono essere conservati a un livello di comando sufficientemente elevato per garantire per quanto possibile la loro sicurezza.
  4. L’impiego di mine fabbricate dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo è vietato in quanto non portino le seguenti indicazioni, in inglese oppure nella o nelle lingue nazionali:i)nome del Paese d’origine;ii)mese e anno di fabbricazione;iii)numero di serie o numero del lotto.
Specificazioni riguardanti la rilevabilìtà
  1. Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più.
  2. Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate prima del 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato o fissato prima della loro posa, in modo che sia difficile staccarlo, un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più.
  3. Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamente rispettare la disposizione del comma b), essa può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo, che ne differisce il rispetto per un periodo non superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo. Nel frattempo, limiterà, per quanto possibile, l’impiego delle mine antiuomo non conformi a questa disposizione.
Specificazioni riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazione
  1. Tutte le mine antiuomo posate a distanza devono essere concepite e fabbricate in modo che non vi sia più del 10 per cento delle mine attivate che non si autodistruggono entro 30 giorni dalla posa. Ogni mina deve pure essere dotata di un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito e fabbricato in modo che, combinando il suo funzionamento con quello del meccanismo di autodistruzione, al massimo una mina attivata su 1000 funzioni ancora come mina 120 giorni dopo la posa.
  2. Tutte le mine antiuomo che non sono posate a distanza e sono impiegate al di fuori di zone segnalate, quali sono definite nell’articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare le esigenze riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazione di cui al comma a).
  3. Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamente rispettare le disposizioni dei commi a) e/o b), può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell’entrata in vigore del Protocollo, essa differisce il rispetto di queste disposizioni per un periodo non
    superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo.
  4. Durante questo periodo, la Alta Parte contraente:i)si impegna a limitare, per quanto possibile, l’impiego delle mine
    antiuomo non conformi a queste disposizioni;ii)soddisfa le esigenze relative all’autodistruzione o quelle concernenti l’autodisattivazione nel caso delle mine antiuomo posate a distanza e soddisfa, almeno, le esigenze concernenti l’autodisattivazione nel caso delle altre mine antiuomo.
Segnalazione internazionale dei campi minati e delle zone minate

Appendice

Segnali simili a quelli dell’esempio che figura in appendice e come descritti di seguito devono essere utilizzati per segnalare i campi minati e le zone minate alfine che questi campi e zone possano essere visti e riconosciuti dalla popolazione civile:

  1. dimensioni e forma: triangolo con un lato di almeno 28 centimetri (11 pollici) e i due altri lati di almeno 20 centimetri (7,9 pollici) o quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
  2. colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
  3. simbolo: simbolo rappresentato nell’appendice o un altro simbolo che, nella zona in cui il segnale dev’essere installato, sia facilmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
  4. lingua: il segnale dovrebbe portare la menzione «mine» in una delle sei
    lingue ufficiali della Convenzione (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) e nella o nelle lingue dominanti della regione;
  5. distanza: i segnali dovrebbero essere posti attorno al campo minato o alla zona minata a una distanza sufficiente per poter essere visti da ogni parte da un civile che si avvicina alla zona.»

Segnale di pericolo per le zone in cui sono state posate mine

Art. 2 Entrata in vigoreIl Protocollo modificato entra in vigore come è previsto nel paragrafo 1 comma b) dell’articolo 8 della Convenzione.

(Seguono le firme)

0.515.091.2

Campo d’applicazione il 27 dicembre 20168

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

28 agosto

2002

28 febbraio

2003

Argentina

21 ottobre

1998

21 aprile

1999

Australia

22 agosto

1997

3 dicembre

1998

Austria*

27 luglio

1998

27 gennaio

1998

Bangladesh

6 settembre

2000

6 marzo

2001

Belarus*

2 marzo

2004

2 settembre

2004

Belgio*

10 marzo

1999

10 settembre

1999

Bolivia

21 settembre

2001

21 marzo

2002

Bosnia e Erzegovina

7 settembre

2000

7 marzo

2001

Brasile

4 ottobre

1999

4 aprile

2000

Bulgaria

3 dicembre

1998

3 giugno

1999

Burkina Faso

26 novembre

2003

26 maggio

2004

Cambogia

25 marzo

1997

3 dicembre

1998

Camerun

7 dicembre

2006

7 giugno

2007

Canada*

5 gennaio

1998

3 dicembre

1998

Capo Verde

16 settembre

1997

3 dicembre

1998

Ceca, Repubblica

10 agosto

1998

10 febbraio

1999

Cile

15 ottobre

2003

15 aprile

2004

Cina*

4 novembre

1998

4 maggio

1999

Cipro

22 luglio

2003

22 gennaio

2004

Colombia

6 marzo

2000

6 settembre

2000

Corea (Sud)*

9 maggio

2001

9 novembre

2001

Costa Rica

17 dicembre

1998

17 giugno

1999

Croazia

25 aprile

2002

25 ottobre

2002

Danimarca*

30 aprile

1997

3 dicembre

1998

Dominicana, Repubblica

21 giugno

2010

21 dicembre

2010

Ecuador

14 agosto

2000

14 febbraio

2001

El Salvador

26 gennaio

2000

26 luglio

2000

Estonia

20 aprile

2000

20 ottobre

2000

Filippine

12 giugno

1997

3 dicembre

1998

Finlandia*

3 aprile

1998

3 dicembre

1998

Francia*

23 luglio

1998

23 gennaio

1999

Gabon

22 settembre

2010

22 marzo

2011

Georgia

8 giugno

2009

8 dicembre

2009

Germania*

2 maggio

1997

3 dicembre

1998

Giamaica

25 settembre

2008

25 marzo

2009

Giappone

10 giugno

1997

3 dicembre

1998

Giordania

6 settembre

2000

6 marzo

2001

Grecia*

20 gennaio

1999

20 luglio

1999

Grenada

10 dicembre

2014

10 giugno

2015

Guatemala

29 ottobre

2001

29 aprile

2002

Guinea-Bissau

6 agosto

2008

6 febbraio

2009

Honduras

30 ottobre

2003

30 aprile

2004

India

2 settembre

1999

2 marzo

2000

Iraq

24 settembre

2014

24 marzo

2015

Irlanda*

27 marzo

1997

3 dicembre

1998

Islanda

22 agosto

2008

22 febbraio

2009

Israele*

30 ottobre

2000

30 aprile

2001

Italia*

13 gennaio

1999

13 luglio

1999

Kuwait

24 maggio

2013

24 novembre

2013

Lettonia

22 agosto

2002

22 febbraio

2003

Liberia

16 settembre

2005

16 marzo

2006

Liechtenstein*

19 novembre

1997

3 dicembre

1998

Lituania

3 giugno

1998

3 dicembre

1998

Lussemburgo

5 agosto

1999

5 febbraio

2000

Macedonia

31 maggio

2005

30 novembre

2005

Madagascar

14 marzo

2008

14 settembre

2008

Maldive

7 settembre

2000

7 marzo

2001

Mali

24 ottobre

2001

24 aprile

2002

Malta

24 settembre

2004

24 marzo

2005

Marocco

19 marzo

2002

19 settembre

2002

Moldova

16 luglio

2001

16 gennaio

2002

Monaco

12 agosto

1997

3 dicembre

1998

Montenegro

30 dicembre

2011

30 giugno

2012

Nauru

12 novembre

2001

12 maggio

2002

Nicaragua

5 dicembre

2000

5 giugno

2001

Niger

18 settembre

2007

18 marzo

2008

Norvegia

20 aprile

1998

3 dicembre

1998

Nuova Zelanda

8 gennaio

1998

3 dicembre

1998

Paesi Bassi*

25 marzo

1999

25 settembre

1999

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 aprile

2014

28 aprile

2014

Pakistan*

9 marzo

1999

9 settembre

1999

Panama

3 novembre

1999

3 maggio

2000

Paraguay

22 settembre

2004

22 marzo

2005

Perù

3 luglio

1997

3 dicembre

1998

Polonia

14 ottobre

2003

14 aprile

2004

Portogallo

31 marzo

1999

30 settembre

1999

Regno Unito*

11 febbraio

1999

11 agosto

1999

Romania

25 agosto

2003

25 febbraio

2004

Russia*

2 marzo

2005

2 settembre

2005

Saint Vincent e Grenadine

6 dicembre

2010

6 giugno

2011

Santa Sede

22 luglio

1997

22 gennaio

1998

Seicelle

8 giugno

2000

8 dicembre

2000

Senegal

29 novembre

1999

29 maggio

2000

Serbia

14 febbraio

2011

14 agosto

2011

Sierra Leone

30 settembre

2004

30 marzo

2005

Slovacchia

30 novembre

1999

30 maggio

2000

Slovenia

3 dicembre

2002

3 giugno

2003

Spagna

27 gennaio

1998

3 dicembre

1998

Sri Lanka

24 settembre

2004

24 marzo

2005

Stati Uniti*

24 maggio

1999

24 novembre

1999

Sudafrica*

26 giugno

1998

26 dicembre

1998

Svezia*

16 luglio

1997

3 dicembre

1998

Svizzera*

24 marzo

1998

3 dicembre

1998

Tagikistan

12 ottobre

1999

12 aprile

2000

Tunisia

23 marzo

2006

23 settembre

2006

Turchia

2 marzo

2005

2 settembre

2005

Turkmenistan

19 marzo

2004

19 settembre

2004

Ucraina*

15 dicembre

1999

15 giugno

2000

Ungheria*

30 gennaio

1998

3 dicembre

1998

Uruguay

18 agosto

1998

18 febbraio

1999

Venezuela

19 aprile

2005

19 ottobre

2005

Zambia

25 settembre

2013

25 marzo

2014

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quella della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

0.515.091.2

Dichiarazione svizzera

Dichiarazione interpretativa relativa all’articolo 2 paragrafo 3

La Svizzera interpreta la definizione di mina antiuomo come escludente qualsiasi mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo, quando munita di dispositivo antimanipolazione.