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Dichiarazione concernente l’abolizione della neutralità della Savoia settentrionale Data il 16 marzo 1928 Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 1927 Entrata in vigore il 16 marzo 1928

CS 11115; FF 1919 V 165 ediz. ted. 165 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 5 novembre 1999)

Questa dichiarazione è stata consegnata, il 21 marzo 1928, al Governo francese, in occasione dello scambio degli istrumenti di ratificazione del Compromesso d’arbitrato conchiuso, il 30 ottobre 1924 1 fra la Svizzera e la Francia a proposito delle Zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.

Il Consiglio federale svizzero,

considerando che fra il Governo svizzero e il Governo francese è intervenuto, come è constatato da una nota diretta dalla Legazione della Svizzera a Parigi in data del 5 maggio 1919 al Ministero Francese degli Affari Esteri, un accordo per l’abrogazione, in conformità dell’articolo 435 del Trattato di Versaglia 2 , delle disposizioni dei trattati, convenzioni, dichiarazioni e atti completivi riferentesi alla zona neutralizzata della Savoia;

che, tuttavia, il valore definitivo di questo accordo era stato subordinato all’approvazione di esso da parte delle Camere Federali;

considerando che il detto accordo è stato approvato, il 24 giugno 1927, dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati,

dichiara

in nome della Confederazione Svizzera:

È d’or innanzi pienamente e in ogni rispetto valido e definitivo il consenso dato dalla Svizzera all’abrogazione delle disposizioni contemplate nell’Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, nel Trattato di Parigi del 20 novembre 1815 e nell’Atto del 20 novembre 1815, disposizioni che sono redatte in questi termini:

I Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815

Art. 92

Le provincie di Chablais e di Faucigny e tutto il territorio della Savoia a Nord di Ugine appartenente a Sua Maestà il re della Sardegna faranno parte della neutralità svizzera così come essa è riconosciuta e garantita dalle Potenze.

In conseguenza, ogni volta che le Potenze vicine della Svizzera si troveranno in istato d’ostilità aperta o imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie si ritireranno e potranno, a tale effetto, passare per il Vallese se ciò si rendesse necessario; nessune altre truppe armate di alcuna altra potenza potranno nè passare nè stazionare nelle provincie e nei territori suddetti, salvo quelle che la Confederazione svizzera giudicasse opportuno di collocarvi; è ben inteso che questo stato di cose non intralcia in nulla l’amministrazione di questi paesi, nei quali gli agenti civili di Sua Maestà il re di Sardegna potranno valersi della guardia municipale per il mantenimento del buon ordine.

II Trattato di Pace a Parigi, del 20 novembre 1815, tra la Francia,
d’una parte, la Gran Bretagna, l’Austria, la Prussia e la Russia, dall’altra

Art. 3, cpv. 2

La neutralità della Svizzera sarà estesa al territorio che si trova a settentrione d’una linea da tirare da Ugine, compresa questa città, al Mezzodì del lago d’Annecy, passando per Faverge, fino a Lecheraine, e di là al lago del Bourget fino al Rodano, nello stesso modo ch’essa è stata estesa alle provincie di Chablais e di Faucigny, dall’art. 92 dell’Atto finale del Congresso di Vienna.

III Atto portante riconoscimento e garanzia della neutralità perpetua della Svizzera e dell’inviolabilità del suo territorio, del 20 novembre 1815

Cpv. 3

Le Potenze riconoscono e garantiscono parimente la neutralità delle parti della Savoia designate dall’Atto del Congresso di Vienna del 29 marzo mille ottocentoquindici e dal Trattato di Parigi di questo giorno, come ammesse a fruire della neutralità della Svizzera nella stessa guisa come se appartenessero a quest’ultima.

In fede di che , la presente Dichiarazione è stata firmata dal Presidente e dal Cancelliere della Confederazione Svizzera e munita del sigillo federale.

Così fatto a Berna, il 16 marzo 1928.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione: Schulthess
Il Vicecancelliere: Leimgruber