Lexipedia

0.631.145.141

Accordo per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale Conchiuso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1952 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953

RU 1953 475; FF 1952 II 337 ediz. ted. 341 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 30 maggio 2017)

Preambolo

Gli Stati contraenti,

considerando che la libera circolazione delle idee e delle conoscenze e, in modo generale, la più vasta diffusione delle varie forme d’espressione della civiltà sono condizioni impellenti di progresso intellettuale e di comprensione internazionale e contribuiscono in tal modo al mantenimento della pace mondiale;

considerando che questi scambi hanno luogo essenzialmente ad opera di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale;

Considerando che l’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura preconizza la cooperazione tra le Nazioni in tutti i rami dell’attività intellettuale e, segnatamente, lo scambio di pubblicazioni, di opere d’arte, di materiale di laboratorio e di qualsiasi altra documentazione utile; che assegna d’altra parte all’Organizzazione il compito di favorire la vicendevole conoscenza e la mutua comprensione delle Nazioni col prestare il suo concorso agli organi d’informazione delle masse e che raccomanda a questo scopo la conclusione di quegli accordi internazionali che reputa utili per facilitare la libera circolazione delle idee con la parola e con l’immagine;

riconoscendo che un accordo internazionale destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, sarà un mezzo efficace per il raggiungimento di tali fini,

convengono a questo scopo le disposizioni seguenti:

Art. 1

qualora siano adempiute le condizioni poste in tali allegati e gli oggetti di cui si tratta siano prodotti di un altro Stato contraente.

Gli Stati contraenti s’impegnano a non applicare dazi o altre imposizioni all’importazione o in occasione dell’importazione di:

  1. Libri, pubblicazioni e documenti enumerati nell’allegato A del presente accordo;
  2. Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale enumerati negli allegati B, C, D ed E del presente accordo,

Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non impediscono a uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:

  1. Tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, sia al momento dell’importazione o ulteriormente, a condizione che non superino quelle che gravano direttamente o indirettamente altri prodotti nazionali del genere;
  2. Emolumenti o imposizioni che non siano dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all’importazione o in occasione dell’importazione, a condizioni che siano limitati al costo approssimativo delle prestazioni di servizio e che non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali d’importazione.

Art. II

Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere le divise e/o i permessi occorrenti per l’importazione degli oggetti seguenti:

  1. Libri e pubblicazioni destinati alle biblioteche e collezioni d’istituzioni pubbliche che si dedicano all’insegnamento, all’indagine scientifica o alla cultura;
  2. Documenti ufficiali, parlamentari o amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine;
  3. Libri e pubblicazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
  4. Libri ricevuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e distribuiti gratuitamente per il suo tramite o sotto il suo controllo, senza che formino oggetto di vendita;
  5. Pubblicazioni per l’incremento del turismo fuori del paese d’importazione, spedite e distribuite gratuitamente;
  6. Oggetti destinati ai ciechi:1.Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per ciechi;2.Altri oggetti di concezione speciale per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti per ciechi o da organizzazioni a favore dei ciechi designate dalle autorità competenti del paese d’importazione per ricevere questi oggetti in esenzione doganale.

Gli Stati contraenti che dovessero applicare limitazioni quantitative o provvedimenti per il controllo dei cambi s’impegnano a concedere, per quanto è possibile, le divise e le autorizzazioni necessarie per l’importazione degli altri oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e segnatamente di quelli enumerati nel presente accordo.

Art. III

Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere tutte le facilitazioni possibili per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale importati esclusivamente per essere esposti in pubblico d’intesa con le autorità competenti del paese d’importazione e destinati ad essere riesportati ulteriormente. Queste facilitazioni comprendono la concessione dei permessi necessari e l’esenzione dai dazi, come pure dalle tasse e da altre imposizioni interne riscosse al momento dell’importazione, eccettuate quelle che corrispondessero approssimativamente al costo delle prestazioni di servizio.

Nessuna disposizione del presente articolo impedirà alle autorità del paese d’importazione di prendere i provvedimenti intesi a garantire la riesportazione degli oggetti ad esposizione ultimata.

Art. IV

Gli Stati contraenti s’impegnano, per quanto possibile, a:

  1. Proseguire i loro sforzi comuni per favorire in ogni modo la libera circolazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e per abolire o ridurre qualsiasi limitazione a tale libera circolazione che non sia contemplata nel presente accordo;
  2. Semplificare le formalità amministrative concernenti l’importazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale;
  3. Facilitare lo sdoganamento rapido, accurato e prudente degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.

Art. V

Nessuna disposizione del presente accordo può menomare il diritto degli Stati contraenti di prendere, conformemente alla loro legislazione nazionale, provvedimenti intesi a vietare o a limitare l’importazione o la circolazione dopo la loro importazione di determinati oggetti, quando tali provvedimenti sono fondati su motivi inerenti alla sicurezza nazionale, alla morale o all’ordine pubblico dello Stato contraente.

Art. VI

Il presente accordo non può ledere o modificare le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente, o i trattati, le convenzioni, gli accordi o le dichiarazioni ai quali uno Stato contraente ha sottoscritto, per quanto concerne il diritto d’autore o la proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

Art. VII

Gli Stati contraenti s’impegnano a regolare le contestazioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo mediante trattative o conciliazione, senza pregiudizio delle disposizioni convenzionali anteriori alle quali avessero potuto sottoscrivere per il regolamento di conflitti tra di loro.

Art. VIII

In caso di contestazione tra gli Stati contraenti sul carattere educativo, scientifico o culturale d’un oggetto importato, le parti interessate possono, di comune intesa, chiedere un parere consultivo al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.

Art. IX

Il presente accordo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, porterà la data di questo giorno e sarà aperto alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, di ogni Stato membro delle Nazioni Unite e di quelli non membri ai quali sarà stato rivolto un invito in questo senso dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.

Il presente accordo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X

A contare dal 22 novembre 1950 il presente accordo sarà aperto all’adesione degli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX. L’adesione si farà mediante deposito di un istrumento formale presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. XI

Il presente accordo entrerà in vigore a contare dal giorno in cui il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto gli strumenti di ratificazione o d’adesione di dieci Stati.

Art. XII

Gli Stati che alla data dell’entrata in vigore del presente accordo ne sono parti prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti intesi alla sua applicazione pratica entro un termine di sei mesi.

Questo termine sarà di tre mesi a contare dal giorno del deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione per tutti gli Stati che depositeranno il loro istrumento di ratificazione o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore dell’accordo.

Trascorso un mese al massimo dalla scadenza dei termini previsti nei numeri 1 e 2 del presente articolo, gli Stati contraenti del presente accordo trasmetteranno all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura un rapporto sui provvedimenti presi per garantirne l’applicazione pratica.

L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura trasmetterà questo rapporto a tutti gli Stati che hanno firmato il presente accordo e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

Art. XIII

Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma o del deposito dell’istrumento di ratificazione o d’adesione, o in qualsiasi altro momento ulteriore, dichiarare mediante notificazione al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo si estenderà a uno o parecchi dei territori che esso rappresenta in campo internazionale.

Art. XIV

Spirato un termine di due anni a contare dal giorno dell’entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato contraente potrà, a suo nome o a nome di qualsiasi territorio che esso rappresenta in campo internazionale, disdire l’accordo stesso mediante deposito di un istrumento scritto presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento di questo istrumento.

Art. XV

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e l’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, la sua Commissione interinale) dell’avvenuto deposito degl’istrumenti di ratificazione o d’adesione nominati negli articoli IX e X, come pure delle notificazioni o adesioni previste negli articoli XIII e XIV.

Art. XVI

A domanda di un terzo degli Stati contraenti, il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura iscriverà nell’elenco delle trattande della successiva sessione della conferenza generale di quest’Organizzazione la questione della convocazione di una conferenza per la revisione del presente accordo.

Art. XVII

Gli allegati A, B, C, D ed E, come pure il protocollo allegato al presente accordo, costituiscono parte integrante dell’accordo stesso.

Art. XVIII

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , il presente accordo sarà registrato dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo in nome dei loro rispettivi Governi. Fatto a Lake Success, Nuova York, il ventidue novembre millenovecentocinquanta in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

(Seguono le firme)

Allegato A

Libri, pubblicazioni e documenti

1. Libri stampati.

2. Giornali e periodici.

3. Libri e documenti ottenuti con procedimenti di policopia che non siano la stampa.

4. Documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine.

5. Affissi di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni del genere) illustrati o no, compresi quelli editi da aziende private, che invitano il pubblico a viaggiare fuori del paese d’importazione.

6. Pubblicazioni che invitano a fare studi all’estero.

7. Manoscritti e documenti dattilografati.

8. Cataloghi di libri e di pubblicazioni posti in vendita da una casa editrice o da una libreria fuori del paese d’importazione.

9. Cataloghi di filmi cinematografici, di registrazioni sonore o di qualsiasi altro materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico o culturale, editi da o per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.

10. Musica manoscritta, stampata o riprodotta con procedimenti di policopia che non siano la stampa.

11. Carte geografiche, idrografiche o astronomiche.

12. Piani e disegni architettonici, industriali o tecnici, e loro riproduzioni, destinati allo studio in stabilimenti scientifici o istituti d’educazione autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

Le esenzioni previste nel presente allegato A non si applicano ai seguenti oggetti:

  1. Articoli di cancelleria;
  2. Libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, gli affissi e le pubblicazioni di propaganda turistica sopra nominati), pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da una azienda commerciale privata o per conto di essa;
  3. Giornali e periodici in cui la pubblicità occupa oltre il 70 per cento dello spazio disponibile;
  4. Qualsiasi altro oggetto (eccettuati i cataloghi sopra nominati) in cui la pubblicità occupa oltre il 25 per cento dello spazio disponibile. Per le pubblicazioni e gli affissi di propaganda turistica, tale percentuale concerne soltanto la pubblicità commerciale privata.

Allegato B

Opere d’arte, oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico o culturale

1. Dipinti e disegni, comprese le copie, interamente eseguiti a mano, eccettuati gli oggetti manufatti decorati.

2. Litografie, incisioni e stampe, firmate e numerate dall’artista e ottenute col procedimento della pietra litografica, lastre e altre superficie incise, interamente eseguite a mano.

3. Sculture e statue originali, bassorilievi, altorilievi e intagli, eccettuati le riproduzioni in serie e i lavori artigianali di carattere commerciale.

4. Oggetti da collezione e oggetti d’arte destinati a musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che non siano posti in vendita.

5. Collezioni e oggetti da collezione di carattere scientifico, che interessano particolarmente l’anatomia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l’archeologia e l’etnografia, non destinati a scopi commerciali.

6. Oggetti antichi, di oltre cent’anni.

Allegato C

Materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico e culturale

1. Filmi, cortometraggi, microfilmi e diapositive, di carattere educativo, scientifico o culturale importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dal paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia e purché siano destinati esclusivamente a queste organizzazioni o ad altre istituzioni pubbliche o private, di carattere educativo, scientifico o culturale, parimente autorizzate a ciò dalle autorità sopra nominate.

2. Cinegiornali, sonori o no, d’attualità al momento dell’importazione, e importati, per essere riprodotti, in forma di negative, impressionate e sviluppate, o di positive, esposte e sviluppate, per i quali la franchigia può essere limitata a due copie per ogni soggetto. I cinegiornali sono posti al beneficio della franchigia soltanto se sono importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a riceverli in franchigia.

3. Registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale destinate esclusivamente a istituzioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) oppure ad associazioni pubbliche o private di carattere educativo, scientifico o culturale, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

4. Filmi, cortometraggi, microfilmi e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.

5. Modelli, abbozzi e cartelloni murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento negl’istituti di carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

Allegato D

Istrumenti e apparecchi scientifici

Istrumenti e apparecchi scientifici destinati esclusivamente all’insegnamento o all’indagine scientifica pura, con la riserva che:

  1. Gl’istrumenti o gli apparecchi scientifici di cui si tratta siano destinati a istituti scientifici o d’educazione, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questi oggetti in franchigia, alla condizione che siano usati sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
  2. Istrumenti o apparecchi scientifici equivalenti non siano fabbricati, al momento dell’importazione, nel paese di destinazione.

Allegato E

Oggetti destinati ai ciechi

1. Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per i ciechi.

2. Altri oggetti particolarmente concepiti per la formazione scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituzioni di ciechi o da organizzazioni per l’assistenza dei ciechi, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

Protocollo

Gli stati contraenti,

Considerato che vi è interesse a facilitare l’accessione degli Stati Uniti d’America all’Accordo del 22 novembre 1950 per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, hanno convenuto quanto segue:

  1. Gli Stati Uniti d’America hanno la facoltà di ratificare il presente Accordo, giusta l’articolo IX, o di aderirvi, giusta l’articolo X, con la riserva il cui testo è riprodotto qui appresso.
  2. Qualora gli Stati Uniti d’America divenissero partecipi dell’accordo, formulando la riserva di cui al paragrafo 1, le disposizioni della medesima potranno essere invocate sia dagli Stati Uniti d’America nei confronti di ogni Stato contraente del presente accordo, sia da qualsiasi Stato contraente nei confronti degli Stati Uniti d’America, dacché nessuna misura presa in virtù della detta riserva deve avere carattere discriminatorio.

Testo della riserva:

  1. Se, per effetto degli impegni assunti da uno Stato contraente giusta il presente accordo, le importazioni di un qualsiasi oggetto contemplato nel presente accordo registrassero un aumento relativo tale e s’effettuassero in condizioni tali da recare o minacciare di recare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, sarà consentito a questo Stato contraente, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 qui sopra, nella misura e durante il tempo necessari per prevenire o riparare tale pregiudizio, di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni assunti in virtù del presente accordo, per quanto attiene all’oggetto di cui si tratta.
  2. Prima di prendere misure in applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo a, lo Stato contraente interessato ne dà preavviso scritto, il più presto possibile, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e offre all’Organizzazione e agli Stati contraenti partecipi del presente accordo la possibilità di conferire con esso circa la misura prevista.
  3. In casi critici, allorquando un ritardo causerebbe danni difficilmente riparabili, si potranno prendere misure provvisorie in virtù del paragrafo a del presente protocollo, senza consultazioni preliminari, alla condizione tuttavia che le dette consultazioni si svolgano immediatamente dopo l’introduzione delle misure di cui si tratta.

0.631.145.141

Campo d’applicazione il 30 maggio 20173

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 marzo

1958

19 marzo

1958

Armenia

23 agosto

2010

23 agosto

2010

Australia

5 marzo

1992 A

5 marzo

1992

Austria

12 giugno

1958 A

12 giugno

1958

Barbados

13 aprile

1973 S

30 novembre

1966

Belgio

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Benin

18 maggio

2017

18 maggio

2017

Bolivia

22 settembre

1970

22 settembre

1970

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

14 marzo

1997 A

14 marzo

1997

Burkina Faso

14 settembre

1965 A

14 settembre

1965

Cambogia

5 novembre

1951 A

21 maggio

1952

Camerun

15 maggio

1964 A

15 maggio

1964

Ceca, Repubblica

22 agosto

1997 A

22 agosto

1997

Cina

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

16 maggio

1963 S

16 agosto

1960

Congo (Brazzaville)

26 agosto

1968 A

26 agosto

1968

Congo (Kinshasa)

3 maggio

1962 S

30 giugno

1960

Côte d'Ivoire

19 luglio

1963 A

19 luglio

1963

Croazia

26 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

27 agosto

1952 A

27 agosto

1952

Danimarca

4 aprile

1960 A

4 aprile

1960

Egitto

8 febbraio

1952

21 maggio

1952

El Salvador

24 giugno

1953

24 giugno

1953

Estonia

1° agosto

2001

1° agosto

2001

Figi

31 ottobre

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

30 agosto

1952

30 agosto

1952

Finlandia

30 aprile

1956 A

30 aprile

1956

Francia

14 ottobre

1957

14 ottobre

1957

Gabon

4 settembre

1962 A

4 settembre

1962

Germania*

9 agosto

1957 A

9 agosto

1957

Ghana

7 aprile

1958 S

5 marzo

1957

Giappone

17 giugno

1970 A

17 giugno

1970

Giordania

31 dicembre

1958 A

31 dicembre

1958

Grecia

12 dicembre

1955

12 dicembre

1955

Guatemala

8 luglio

1960

8 luglio

1960

Haiti

14 maggio

1954

14 maggio

1954

Iran

7 gennaio

1966

7 gennaio

1966

Iraq

11 agosto

1972 A

11 agosto

1972

Irlanda

19 settembre

1978 A

19 settembre

1978

Israele

27 marzo

1952

21 maggio

1952

Italia

26 novembre

1962 A

26 novembre

1962

Kazakstan

21 dicembre

1998 A

21 dicembre

1998

Kenya*

15 marzo

1967 A

15 marzo

1967

Kirghizistan

19 luglio

2005 A

19 luglio

2005

Laos

28 febbraio

1952 A

21 maggio

1952

Lettonia

20 novembre

2001 A

20 novembre

2001

Liberia

16 settembre

2005

16 settembre

2005

Libia

22 gennaio

1973 A

22 gennaio

1973

Lituania

21 agosto

1998 A

21 agosto

1998

Lussemburgo

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Macedonia

2 settembre

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

23 maggio

1962 A

23 maggio

1962

Malawi

17 agosto

1965 A

17 agosto

1965

Malaysia

29 giugno

1959 S

31 agosto

1957

Mali

16 luglio

2014 A

16 luglio

2014

Malta

19 gennaio

1968 S

21 settembre

1964

Marocco

25 luglio

1968 A

25 luglio

1968

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Moldova

3 settembre

1998 A

3 settembre

1998

Monaco

18 marzo

1952 A

21 maggio

1952

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

17 dicembre

1963 A

17 dicembre

1963

Niger

22 aprile

1968 A

22 aprile

1968

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia

2 aprile

1959 A

2 aprile

1959

Nuova Zelanda

29 giugno

1962

29 giugno

1962

Isole Cook

29 giugno

1962

29 giugno

1962

Niue

29 giugno

1962

29 giugno

1962

Tokelau

29 giugno

1962

29 giugno

1962

Oman

19 dicembre

1977 A

19 dicembre

1977

Paesi Bassi

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Antille olandesi

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Aruba

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Curaçao

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Sint Maarten

31 ottobre

1957

31 ottobre

1957

Pakistan

17 gennaio

1952

21 maggio

1952

Polonia

24 settembre

1971 A

24 settembre

1971

Portogallo

11 giugno

1984 A

11 giugno

1984

Regno Unito

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Anguilla

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Gibilterra

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Isola di Man

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Isole del Canale

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Isole Falkland

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Isole Vergini britanniche

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Montserrat

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

11 marzo

1954

11 marzo

1954

Romania*

24 novembre

1970 A

24 novembre

1970

Ruanda

1° dicembre

1964 S

1° luglio

1962

Russia

7 ottobre

1994

7 ottobre

1994

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

San Marino

30 luglio

1985 A

30 luglio

1985

Santa Sede

22 agosto

1979 A

22 agosto

1979

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

11 luglio

1969 A

11 luglio

1969

Siria

16 settembre

1980

16 settembre

1980

Slovacchia

9 giugno

1997 A

9 giugno

1997

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

7 luglio

1955 A

7 luglio

1955

Sri Lanka

8 gennaio

1952 A

21 maggio

1952

Stati Uniti*

2 novembre

1966

2 novembre

1966

Svezia

21 maggio

1952

21 maggio

1952

Svizzera*

7 aprile

1953

7 aprile

1953

Tanzania

26 marzo

1963 A

26 marzo

1963

Thailandia

18 giugno

1951

21 maggio

1952

Togo

16 novembre

2009

16 novembre

2009

Tonga

11 novembre

1977 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

11 aprile

1966 S

31 agosto

1962

Tunisia

14 maggio

1971 A

14 maggio

1971

Uganda

15 aprile

1965 A

15 aprile

1965

Ungheria*

15 marzo

1979 A

15 marzo

1979

Uruguay

20 aprile

1999

20 aprile

1999

Venezuela

1° maggio

1992 A

1° maggio

1992

Vietnam

1° giugno

1952 A

1° giugno

1952

Zambia

1° novembre

1974 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.631.145.141

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 4

Il Governo della Svizzera si riserva di riprendere la piena libertà d’azione verso quegli Stati contraenti che applicassero unilateralmente limitazioni quantitative o misure di controllo dei cambi tali da rendere inoperante l’Accordo.

La mia firma è inoltre apposta senza pregiudicare l’atteggiamento del Governo della Svizzera riguardo alla Carta dell’Avana che istituisce un’organizzazione internazionale del commercio, firmata all’Avana il 24 marzo 1948.

L’accordo si applica pure al Principato del Liechtenstein fintantoché questo Stato sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Accordo per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale Conchiuso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 1952 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953 | Lexipedia | Lexipedia