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0.631.252.913.697.4

Accordo
tra la Confederazione Svizzerae la Repubblica federale di Germaniaconcernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatia Rafz‑Solgen/Lottstetten1

RU1989 1777

Traduzione

Concluso il 26 maggio 1988
Entrato in vigore con scambio di note il 30 maggio 1989

(Stato 30 maggio 1989)

visto l’articolo 1 capoverso 3 della convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sui territori germanico e svizzero, al varco di Rafz‑Solgen/Lottstetten.

Negli uffici suindicati sono svolti controlli svizzero e germanico.

Art. 2

Le zone comprendono:

  1. in territorio germanico:–i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;–la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;–il tratto di strada «Bundesstrasse 27», a partire dalla frontiera comune sino ad una distanza di 135 m, misurata nella direzione di Lottstetten, dall’intersezione dell’asse stradale con la frontiera comune tra i cippi 105 e 105a.
  2. in territorio svizzero l’area di posteggio per gli autocarri, accesso ed uscita compresi, delimitata dalla strada cantonale e dalla frontiera comune tra i cippi 105 e 105a. La strada cantonale non fa parte della zona.

Art. 3

La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friborgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di protezione del confine.

I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

L’accordo del 25 aprile 1968 3 concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rafz‑Solgen/Lottstetten‑Bundesstrasse è abrogato.

Art. 5

Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 1961 4 .

Il presente accordo può essere denunciato, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 26 maggio 1988, in due esemplari originali in lingua tedesca.


Per le autorità superiori
svizzere competenti:

H. Lauri

Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:

W. Schmutzer