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Scambio di note
del 19 dicembre 1994 tra la Svizzera e la Francia
concernente l’istituzione di un’area di controllo
nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b.

RU 1995 4068

Entrato in vigore il 19 dicembre 1994

(Stato 19 dicembre 1994)

Traduzione 1

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 19 dicembre 1994

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19602 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo sull’istituzione di un’area di controllo nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b.

L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore:

«Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Un’area di controllo francese è istituita nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b. che conduce da Prévessin a Mategnin ed è compreso fra i cippi di confine 93 e 94.

2. I controlli francesi d’uscita nella direzione Francia‑Svizzera sono effettuati su quest’area.

Art. 2

1. L’area è costituita dalla parte occidentale della strada, situata in territorio svizzero, ed è delimitata (cfr. piano allegato3):

dal tracciato della frontiera formata dal centro della strada su una lunghezza di 62,46 m in parte perpendicolarmente all’isola di controllo doganale francese, e da una diagonale di 5,58 m, dal centro della carreggiata al cippo 94; e

una perpendicolare di 5,78 m, dal cippo 93 sino al centro della carreggiata, e da una linea retta costeggiante la parte inferiore della strada sino al cippo 94.

2. Il piano4 è parte integrante dell’accordo.

Art. 3

La sovranità dello Stato di soggiorno, nella zona svizzera del Chemin départemental, è garantita in qualsiasi circostanza.

Art. 4

1. La Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della Polizia aeronautica e delle Frontiere dell’Ain, da un canto, e la Direzione del VI° circondario delle Dogane a Ginevra e il Capo della Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, dall’altro, fissano di comune intesa i particolari previo accordo con le competenti amministrazioni interessate.

2. Gli agenti in servizio responsabili a livello locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo.

Art. 5

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.»

Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo secondo cui le disposizioni dell’articolo 3 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del titolo III della Convenzione del 28 settembre 19605 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 1960, l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione di un’area di controllo nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.»

Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.