0.631.252.934.954.3
Scambio di note
del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia
sull’istituzione, nella stazione di Basilea FFS,
di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso
di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa2
(Stato 15 aprile 2003)0.631.252.934.954.3Nicht löschen bitte "1 " !!
Entrato in vigore il 9 aprile 1973
(Stato 15 aprile 2003)
Traduzione 3
Ministero degli Affari Esteri | Parigi, 9 aprile 1973 |
Ambasciata di Svizzera | |
Parigi |
Il Ministero degli Affari Esteri porge i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 9 aprile 1973 del seguente tenore:
- «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19604 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:
- Il Consiglio federale svizzero ha preso nota dell’accordo concernente l’istituzione nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa.
- Questo accordo, conchiuso a Lugano il 19 e 20 ottobre 1972 dai capi della Commissione mista franco‑svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della suddetta Convenzione, ha il tenore seguente:
- Accordo concernente l’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio fra Basilea e Mulhouse e viceversa.
- Vista la Convenzione del 28 settembre 19605 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si è convenuto quanto segue:
Art. 1 |
- Nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati. In questo ufficio sono svolti:1.I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico viaggiatori e assimilato (persone, merci private, campioni commerciali, divise, cartevalori, ecc.), i colli espresso e le merci del traffico accelerato (grande velocità e colli postali);2.6I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico minuto delle merci e dei carri collettami;3.7I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico dei carri completi.»
Art. 28 |
- Nei treni viaggiatori, il controllo può pure essere svolto in corso di viaggio nel percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sul percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa. Esso è applicabile alle persone nonché ai bagagli e agli altri beni che esse trasportano e, di norma, al bagaglio registrato, caricato sui treni designati secondo l’articolo 4 paragrafo 4.
Art. 3 |
- 1 La zona comprende:a.I binari di circolazione a partire dal confine nazionale fino agli scambi d’entrata del fascio A di Basilea‑smistamento 1 (Muttenz);b.9Per il traffico viaggiatori e assimilato, come anche il traffico accelerato delle merci:–la parte dell’area ferroviaria compresa tra il ponte ferroviario sul Birsig e quello della St. Margarethenstrasse;–all’est del ponte della St. Margarethenstrasse la parte dell’area ferroviaria situata a nord del binario A94 fino all’altezza dello scambio 73, esclusi la parte dell’area situata a nord del recinto tra l’edificio viaggiatori e quello delle SNCF‑Messaggerie e a nord dell’edificio SNCF‑Messaggerie come anche i locali dell’edificio viaggiatori e dell’edificio SNCF‑Messaggerie non menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo;–i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean.10c.11Per il traffico merci, oltre alle parti di territorio indicate nelle lettere a e b qui sopra, anche:–i binari B4 e B5 della stazione FFS‑viaggiatori;–i binari CI a C8 e H1 a H10 della stazione FFS‑Wolf;–dallo scambio 111, i binari Al a A13, A15 e A16, i binari J7 a J10, i binari B3 a B5, i binari F4 a F11 e F30 a F32, i binari K1, K3 e K6 a K8, i binari G56, G61 a G76, G81, G86 a G89, G91 a G93, sino allo scambio 107, della stazione di Basilea‑smistamento (Muttenz);–gli scambi d’accesso a detti binari nonché le rampe, i vestiboli, i locali e gli itinerari d’avviamento indicati nel paragrafo 2 del presente articolo;»d.Per il traffico dei colli postali, oltre alle partì di territorio menzionate nelle lettere a e b, i binari percorsi dai carri trasportanti detti colli, le banchine della porta‑transito e i locali della medesima, indicati nel paragrafo 2.
- 2 La zona è divisa in due settori:a.Un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati, comprendente:–le parti di territorio e i binari di cui al paragrafo 1;–nell’edificio viaggiatori:al pianterreno: i vestiboli d’entrata e d’uscita, compreso il locale bagagli SNCF, ma esclusi gli altri locali amministrativi situati all’interno di detti vestiboli;nello scantinato: un deposito doganale sito nell’ala ovest dell’edificio, lato banchina SNCF;–nell’edificio SNCF‑Messaggerie: il padiglione doganale, eccetto i chioschi riservati agli agenti francesi;–nella stazione FFS‑Wolf: la rampa C, i padiglioni I, Ia e II compresi il primo piano e lo scantinato del padiglione la, la rampa H, come anche gli itinerari d’avviamento tra il padiglione Il e la rampa H attraverso i padiglioni III, IV e V;–nella stazione di Basilea‑smistamento (Muttenz): le rampe «Dogana» situate tra i binari J8 e J9 e i binari K1 e K3;–le banchine della posta transito e l’accesso al montacarichi menzionato nella lettera b;–i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean.12b.Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:–nell’edificio viaggiatori:al pianterreno: le due garitte della polizia, il locale doganale situato nell’angolo nord‑ovest del vestibolo d’entrata, cinque locali posti a sud e tre locali all’ovest del vestibolo d’uscita, come anche un dormitorio attiguo al vestibolo stesso, lato nord;al primo piano: un locale di riposo nell’ala ovest dell’edificio, lato banchina SNCF; cinque locali di servizio e di riposo siti nell’ala ovest del l’edificio, lato est della facciata nord di detta ala;–nel padiglione doganale SNCF‑Messaggerie:un chiosco nella parte uscita Francia/entrata Svizzera, lato binari;un chiosco nella parte uscita Svizzera/entrata Francia; lato strada;–nella stazione FFS‑Wolf: due uffici sopraelevati nel padiglione Ia;–nella stazione Basilea‑smistamento (Muttenz): nell’edificio amministrativo ovest: cinque locali nella facciata nord e quattro nella facciata sud, vani di servizio, ad uso d’ufficio, siti al primo piano; due locali di servizio situati nel primo scantinato facciata nord, il primo ad uso d’ufficio, l’altro d’archivio;un locale per le visite situato sulla rampa «Dogana» tra i binari K1 e K3;–nell’edificio della posta transito:il montacarichi collegante il pianterreno coi depositi doganali francesi del 1° piano, nella parte est sulla facciata nord dell’edificio; al primo piano: due depositi doganali contigui situati nell’angolo nord‑est dell’edificio e un vano di servizio sito all’interno dei depositi contigui;13–nella stazione di Basilea St. Jean: la parte francese del padiglione doganale sul marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn).14
- 3 Per rispondere alle esigenze del traffico ferroviario, gli agenti francesi possono pure esperire il controllo nei treni, o loro elementi, provenienti dalla Francia o ivi diretti, i quali si trovino in una parte qualsiasi del territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean. All’uopo tali agenti hanno facoltà d’accedere ai detti treni, o loro elementi, nonché di trasferire nei loro locali di servizio, attraverso il territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean, le persone arrestate nonché le merci o gli altri beni e i mezzi di prova requisiti in detti treni o loro elementi. Questi controlli e operazioni sono reputati eseguiti entro la zona.15
Art. 4 |
- 1 Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sulla parte del percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa, situata nello Stato di soggiorno.16
- 2 Nella stazione di Mulhouse e, per quel che concerne il treno regionale (Regio-S-Bahn), nella stazione di St. Louis, gli agenti svizzeri hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nonché i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni.17
- 3 Le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Basilea–Mulhouse e viceversa. Se questo trasferimento si rivela impossibile entro un termine ragionevole, le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova possono essere trasferiti nello Stato limitrofo con l’autovettura degli agenti prestanti servizio seguendo l’itinerario stradale piu diretto. Durante il trasferimento, tale veicolo è considerato zona. Gli agenti dello Stato limitrofo informano gli agenti dello Stato di soggiorno del trasferimento di un cittadini dello Stato di soggiorno nello Stato limitrofo.18
- 4 Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.
Art. 4bis 19 |
- Gli agenti dello Stato limitrofo incaricati del Controllo in corso di viaggio sono autorizzati a servirsi, all’occorrenza, del percorso più diretto per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e per far ritorno successivamente nello Stato limitrofo.
Art. 5 |
- 1 La Direzione del I circondario delle dogane svizzere, in Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi, in Mulhouse, disciplinano, di comune accordo, i particolari, segnatamente lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF.
- 2 Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati, prendono, di comune accordo, i provvedimenti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante il controllo.
- 3 I controlli di cui all’articolo 3 paragrafo 3, effettuati nelle vetture in provenienza dalla Svizzera ed in direzione della Francia, inizieranno solamente dopo che i viaggiatori a destinazione di Basilea avranno lasciato dette vetture.
Art. 620 |
- La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse stabiliscono, d’intesa con le autorità di polizia e le amministrazioni ferroviarie competenti, le indennità dovute per l’utilizzazione degli uffici messi a disposizione degli agenti francesi nelle stazioni di Basilea FFS e di Basilea St. Jean e degli agenti svizzeri nelle stazioni di Mulhouse e di St. Louis; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.
Art. 7 |
- 1 Il presente accordo abroga quello del 4 dicembre 196921.
- 2 Esso potrà essere disdetto da ciascuna Parte mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.
- Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni di questo accordo.
- L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione suddetta del 28 settembre 196022, l’intesa fra i due Governi sulla conferma dell’accordo nell’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio fra Basilea e Mulhouse e viceversa. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 9 aprile 1973.»
Il Ministero si onora d’informare l’Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni di questo accordo come anche la proposta dell’Ambasciata inerente all’entrata in vigore il 9 aprile 1973.
In tal modo, la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 23 , l’intesa tra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sull’accordo concernente l’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa, accordo che entrerà in vigore il 9 aprile 1973.
Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.