Lexipedia

0.631.252.934.954.3

Scambio di note
del 9 aprile 1973 tra la Svizzera e la Francia
sull’istituzione, nella stazione di Basilea FFS,
di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso
di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa2

(Stato 15 aprile 2003)0.631.252.934.954.3Nicht löschen bitte "1 " !!

Entrato in vigore il 9 aprile 1973

(Stato 15 aprile 2003)

Traduzione 3

Ministero degli Affari Esteri

Parigi, 9 aprile 1973

Ambasciata di Svizzera

Parigi

Il Ministero degli Affari Esteri porge i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 9 aprile 1973 del seguente tenore:

  1. «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19604 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:
  2. Il Consiglio federale svizzero ha preso nota dell’accordo concernente l’istituzione nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa.
  3. Questo accordo, conchiuso a Lugano il 19 e 20 ottobre 1972 dai capi della Commissione mista franco‑svizzera, prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della suddetta Convenzione, ha il tenore seguente:
  4. Accordo concernente l’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio fra Basilea e Mulhouse e viceversa.
  5. Vista la Convenzione del 28 settembre 19605 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si è convenuto quanto segue:

Art. 1

  1. Nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, è istituito un ufficio a controlli nazionali abbinati. In questo ufficio sono svolti:1.I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico viaggiatori e assimilato (persone, merci private, campioni commerciali, divise, cartevalori, ecc.), i colli espresso e le merci del traffico accelerato (grande velocità e colli postali);2.6I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico minuto delle merci e dei carri collettami;3.7I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita concernenti il traffico dei carri completi.»

Art. 28

  1. Nei treni viaggiatori, il controllo può pure essere svolto in corso di viaggio nel percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sul percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa. Esso è applicabile alle persone nonché ai bagagli e agli altri beni che esse trasportano e, di norma, al bagaglio registrato, caricato sui treni designati secondo l’articolo 4 paragrafo 4.

Art. 3

  1. 1 La zona comprende:a.I binari di circolazione a partire dal confine nazionale fino agli scambi d’entrata del fascio A di Basilea‑smistamento 1 (Muttenz);b.9Per il traffico viaggiatori e assimilato, come anche il traffico accelerato delle merci:–la parte dell’area ferroviaria compresa tra il ponte ferroviario sul Birsig e quello della St. Margarethenstrasse;–all’est del ponte della St. Margarethenstrasse la parte dell’area ferroviaria situata a nord del binario A94 fino all’altezza dello scambio 73, esclusi la parte dell’area situata a nord del recinto tra l’edificio viaggiatori e quello delle SNCF‑Messaggerie e a nord dell’edificio SNCF‑Messaggerie come anche i locali dell’edificio viaggiatori e dell’edificio SNCF‑Messaggerie non menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo;–i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean.10c.11Per il traffico merci, oltre alle parti di territorio indicate nelle lettere a e b qui sopra, anche:–i binari B4 e B5 della stazione FFS‑viaggiatori;–i binari CI a C8 e H1 a H10 della stazione FFS‑Wolf;–dallo scambio 111, i binari Al a A13, A15 e A16, i binari J7 a J10, i binari B3 a B5, i binari F4 a F11 e F30 a F32, i binari K1, K3 e K6 a K8, i binari G56, G61 a G76, G81, G86 a G89, G91 a G93, sino allo scambio 107, della stazione di Basilea‑smistamento (Muttenz);–gli scambi d’accesso a detti binari nonché le rampe, i vestiboli, i locali e gli itinerari d’avviamento indicati nel paragrafo 2 del presente articolo;»d.Per il traffico dei colli postali, oltre alle partì di territorio menzionate nelle lettere a e b, i binari percorsi dai carri trasportanti detti colli, le banchine della porta‑transito e i locali della medesima, indicati nel paragrafo 2.
  2. 2 La zona è divisa in due settori:a.Un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati, comprendente:–le parti di territorio e i binari di cui al paragrafo 1;–nell’edificio viaggiatori:al pianterreno: i vestiboli d’entrata e d’uscita, compreso il locale bagagli SNCF, ma esclusi gli altri locali amministrativi situati all’interno di detti vestiboli;nello scantinato: un deposito doganale sito nell’ala ovest dell’edificio, lato banchina SNCF;–nell’edificio SNCF‑Messaggerie: il padiglione doganale, eccetto i chioschi riservati agli agenti francesi;–nella stazione FFS‑Wolf: la rampa C, i padiglioni I, Ia e II compresi il primo piano e lo scantinato del padiglione la, la rampa H, come anche gli itinerari d’avviamento tra il padiglione Il e la rampa H attraverso i padiglioni III, IV e V;–nella stazione di Basilea‑smistamento (Muttenz): le rampe «Dogana» situate tra i binari J8 e J9 e i binari K1 e K3;–le banchine della posta transito e l’accesso al montacarichi menzionato nella lettera b;–i binari e il marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn) nella stazione di Basilea St. Jean.12b.Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:–nell’edificio viaggiatori:al pianterreno: le due garitte della polizia, il locale doganale situato nell’angolo nord‑ovest del vestibolo d’entrata, cinque locali posti a sud e tre locali all’ovest del vestibolo d’uscita, come anche un dormitorio attiguo al vestibolo stesso, lato nord;al primo piano: un locale di riposo nell’ala ovest dell’edificio, lato banchina SNCF; cinque locali di servizio e di riposo siti nell’ala ovest del l’edificio, lato est della facciata nord di detta ala;–nel padiglione doganale SNCF‑Messaggerie:un chiosco nella parte uscita Francia/entrata Svizzera, lato binari;un chiosco nella parte uscita Svizzera/entrata Francia; lato strada;–nella stazione FFS‑Wolf: due uffici sopraelevati nel padiglione Ia;–nella stazione Basilea‑smistamento (Muttenz): nell’edificio amministrativo ovest: cinque locali nella facciata nord e quattro nella facciata sud, vani di servizio, ad uso d’ufficio, siti al primo piano; due locali di servizio situati nel primo scantinato facciata nord, il primo ad uso d’ufficio, l’altro d’archivio;un locale per le visite situato sulla rampa «Dogana» tra i binari K1 e K3;–nell’edificio della posta transito:il montacarichi collegante il pianterreno coi depositi doganali francesi del 1° piano, nella parte est sulla facciata nord dell’edificio; al primo piano: due depositi doganali contigui situati nell’angolo nord‑est dell’edificio e un vano di servizio sito all’interno dei depositi contigui;13–nella stazione di Basilea St. Jean: la parte francese del padiglione doganale sul marciapiede del treno regionale (Regio-S-Bahn).14
  3. 3 Per rispondere alle esigenze del traffico ferroviario, gli agenti francesi possono pure esperire il controllo nei treni, o loro elementi, provenienti dalla Francia o ivi diretti, i quali si trovino in una parte qualsiasi del territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean. All’uopo tali agenti hanno facoltà d’accedere ai detti treni, o loro elementi, nonché di trasferire nei loro locali di servizio, attraverso il territorio della stazione di Basilea FFS o della stazione di Basilea St. Jean, le persone arrestate nonché le merci o gli altri beni e i mezzi di prova requisiti in detti treni o loro elementi. Questi controlli e operazioni sono reputati eseguiti entro la zona.15

Art. 4

  1. 1 Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Basilea–Mulhouse e viceversa e, per il treno regionale (Regio-S-Bahn), sulla parte del percorso Basilea St. Jean–St. Louis e viceversa, situata nello Stato di soggiorno.16
  2. 2 Nella stazione di Mulhouse e, per quel che concerne il treno regionale (Regio-S-Bahn), nella stazione di St. Louis, gli agenti svizzeri hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nonché i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni.17
  3. 3 Le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Basilea–Mulhouse e viceversa. Se questo trasferimento si rivela impossibile entro un termine ragionevole, le persone arrestate e le merci e i mezzi di prova possono essere trasferiti nello Stato limitrofo con l’autovettura degli agenti prestanti servizio seguendo l’itinerario stradale piu diretto. Durante il trasferimento, tale veicolo è considerato zona. Gli agenti dello Stato limitrofo informano gli agenti dello Stato di soggiorno del trasferimento di un cittadini dello Stato di soggiorno nello Stato limitrofo.18
  4. 4 Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.

Art. 4bis 19

  1. Gli agenti dello Stato limitrofo incaricati del Controllo in corso di viaggio sono autorizzati a servirsi, all’occorrenza, del percorso più diretto per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e per far ritorno successivamente nello Stato limitrofo.

Art. 5

  1. 1 La Direzione del I circondario delle dogane svizzere, in Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi, in Mulhouse, disciplinano, di comune accordo, i particolari, segnatamente lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF.
  2. 2 Gli agenti responsabili, in servizio, delle amministrazioni locali interessate dei due Stati, prendono, di comune accordo, i provvedimenti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante il controllo.
  3. 3 I controlli di cui all’articolo 3 paragrafo 3, effettuati nelle vetture in provenienza dalla Svizzera ed in direzione della Francia, inizieranno solamente dopo che i viaggiatori a destinazione di Basilea avranno lasciato dette vetture.

Art. 620

  1. La Direzione del I circondario delle dogane svizzere a Basilea e la Direzione regionale delle dogane francesi a Mulhouse stabiliscono, d’intesa con le autorità di polizia e le amministrazioni ferroviarie competenti, le indennità dovute per l’utilizzazione degli uffici messi a disposizione degli agenti francesi nelle stazioni di Basilea FFS e di Basilea St. Jean e degli agenti svizzeri nelle stazioni di Mulhouse e di St. Louis; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

Art. 7

  1. 1 Il presente accordo abroga quello del 4 dicembre 196921.
  2. 2 Esso potrà essere disdetto da ciascuna Parte mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.
  3. Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni di questo accordo.
  4. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione suddetta del 28 settembre 196022, l’intesa fra i due Governi sulla conferma dell’accordo nell’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio fra Basilea e Mulhouse e viceversa. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 9 aprile 1973.»

Il Ministero si onora d’informare l’Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni di questo accordo come anche la proposta dell’Ambasciata inerente all’entrata in vigore il 9 aprile 1973.

In tal modo, la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 23 , l’intesa tra il Governo francese e il Consiglio federale svizzero sull’accordo concernente l’istituzione, nella stazione di Basilea FFS, in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di controlli in corso di viaggio tra Basilea e Mulhouse e viceversa, accordo che entrerà in vigore il 9 aprile 1973.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.