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0.631.252.945.461.3

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati
al valico di Chiasso‑strada/Ponte Chiasso

RU 1974 1241

Testo originale

Concluso il 28 febbraio 1974
Entrato in vigore il 1° luglio 1974

(Stato 1° luglio 1974)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 , hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Chiasso‑strada/Ponte Chiasso ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Al valico di Chiasso‑strada/Ponte Chiasso, in territorio svizzero e italiano, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.

Presso l’ufficio situato in territorio svizzero sono effettuati i controlli italiani d’uscita e i controlli svizzeri d’entrata, presso l’ufficio situato in territorio italiano i controlli svizzeri d’uscita e i controlli italiani d’entrata relativi al traffico dei viaggiatori e dei confinanti (persone, anche a bordo di veicoli, il loro bagaglio, le merci d’uso privato, campioni commerciali, piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, valuta, carte‑valori che dette persone recano seco per esigenze personali).

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 1961 2 , l’ufficio svizzero situato in territorio italiano è aggregato al Comune di Chiasso, l’ufficio italiano situato in territorio svizzero al Comune di Como.

Art. 2

La zona in territorio svizzero, prevista per i controlli italiani d’uscita e i controlli svizzeri d’entrata, comprende due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:–la sala di visita della pensilina ed il locale adibito alle visite personali;–il territorio compreso tra la pensilina e gli uffici svizzeri, corridoio pedonale Nord‑Sud incluso, nonché il piazzale, longitudinalmente adiacente al Corso S. Gottardo, dal confine italiano fino alla Via Maestri Comacini, delimitato dalle ringhiere di protezione;–lo spazio riservato alla visita dei bagagli sotto la tettoia del padiglione sussidiario;–il corridoio pedonale Sud‑Nord, dalla frontiera sino allo spigolo Sud‑Ovest dell’edificio doganale svizzero e la sala visita pedoni del detto ufficio;–la rimessa per la visita dei veicoli, nonché il passaggio che ivi conduce, quando utilizzati per tale visita;
  2. un settore utilizzato dagli agenti italiani che comprende:–gli uffici della Dogana e della Polizia di frontiera italiana nella pensilina;–il locale con sportello nel padiglione sussidiario.

La zona in territorio italiano, prevista per i controlli svizzeri d’uscita e i controlli italiani d’entrata, comprendente due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che comprende:–la sala di visita di pensilina, quella del salone pedonale ed i locali adibiti alle visite personali;–il territorio contiguo alla pensilina delimitato da un lato dal primo edificio italiano di frontiera (sulla destra di chi esce dall’Italia) e dal lato opposto dal secondo edificio italiano di frontiera;–lo spazio intercorrente tra le due pensiline;–i corridoi pedonali Sud‑Nord e Nord‑Sud, sino alla frontiera o con inizio dalla stessa;–la rimessa per la visita dei veicoli, nonché il passaggio che ivi conduce, quando utilizzati per tale visita;
  2. un settore utilizzato dagli agenti svizzeri che comprende:–l’ufficio della Dogana svizzera nella pensilina;–il locale del salone pedonale.

Una planimetria ufficiale delle zone menzionate ai paragrafi precedenti sarà affissa nell’ufficio svizzero di Chiasso‑strada e nell’ufficio italiano di Ponte Chiasso.

Art. 3

Al fine di snellire il traffico, i dirigenti delle due Dogane possono decidere di comune intesa di dirottare temporaneamente parte dei veicoli nei contigui spazi doganali fuori della zona. Questi spazi sono allora considerati zona, settore comune.

Art. 4

La Direzione delle dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Cantone Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Circoscrizione delle Dogane a Como e l’Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera a Como dall’altra parte, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio, in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo delle zone, ai sensi delle disposizioni della Convenzione dell’11 marzo 1961 3 . Inoltre, gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 5

Le Autorità competenti dello Stato di soggiorno metteranno gratuitamente a disposizione dello Stato limitrofo, nelle zone, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua. Le spese per il riscaldamento, l’illuminazione, l’acqua e la pulizia sono a carico dello Stato di soggiorno.

Le questioni di dettaglio saranno regolate tra le Autorità menzionate all’articolo 4.

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della firma.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese. Fatto, in due esemplari originali in lingua italiana, a Roma il 28 febbraio 1974.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone

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