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0.631.252.495.462.1

Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati
presso la Stazione d’Iselle di Trasquera

RU 19741258

Testo originale

Concluso il 28 febbraio 1974
Entrato in vigore il 1° luglio 1974

(Stato 7 agosto 1985)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 , hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione d’Iselle di Trasquera ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio italiano, alla stazione d’Iselle di Trasquera. Presso detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e italiani di entrata e di uscita dei veicoli stradali in arrivo a detta stazione dopo essere stati trasportati attraverso il tunnel del Sempione o che lì sono caricati in vista del trasporto attraverso quel tunnel, delle persone viaggianti sui veicoli stessi, come dei bagagli delle merci d’uso privato, dei campioni commerciali e di piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, di valuta e di carte‑valori che dette persone recano seco per esigenze personali.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, della Convenzione dell’11 marzo 1961 2 , l’ufficio svizzero situato in territorio italiano è aggregato al Comune di Briga.

Art. 2

La zona comprende:

  1. la rampa di carico e la carreggiata (ivi compresi il piazzale ed il marciapiede) che la raccorda all’ufficio amministrativo;
  2. la carreggiata che circonda l’edificio amministrativo (ivi compresi i marciapiedi), ad Ovest fino a 17 metri da quell’edificio;
  3. i binari n. 4 e 5;
  4. la tratta di linea ferroviaria fra la frontiera e i binari precitati;
  5. gli interbinari ed una striscia di terreno a lato di ciascun binario menzionato alle lettere c) e d), di 5 metri di larghezza, misurati dopo la rotaia esterna;
  6. i locali dell’edificio amministrativo elencati al seguente paragrafo.

La zona è divisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:–le parti della zona indicata al precedente paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e);–nell’edificio amministrativo: la sala di visita, il bar e le toilettes;
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente i locali messi a loro esclusiva disposizione nell’edificio amministrativo, ossia l’ufficio della Dogana (ivi compreso il locale di visite personali) e quello della Polizia.

Una planimetria ufficiale della zona menzionata ai paragrafi precedenti sarà affissa nell’ufficio locale a controlli abbinati.

Art. 33

Nell’edificio amministrativo, i locali e le istallazioni utilizzati dagli agenti svizzeri, ivi compresi gli impianti di riscaldamento, d’illuminazione e dell’acqua, saranno messi gratuitamente a loro disposizione dall’Amministrazione ferroviaria italiana.

La stessa dividerà fra le Amministrazioni interessate le spese di illuminazione secondo il consumo e le spese di riscaldamento secondo il volume dei locali.

Art. 4

Soltanto i viaggiatori dall’Italia alla Svizzera che abbiano terminato i controlli di entrata in Svizzera possono accedere al bar presso il quale saranno vendute soltanto merci di origine italiana o nazionalizzate in Italia da consumare in loco.

Art. 5

La Direzione del V Circondario delle Dogane a Losanna e la Direzione delle Dogane di Domodossola regolano, di comune accordo le questioni di dettaglio, in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo della zona, d’intesa con le Amministrazioni competenti, con le Ferrovie federali svizzere e con le Ferrovie italiane dello Stato. Inoltre, gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati a prendere, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento o per dei brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di principio sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 6

In caso di notevole e duratura diminuzione di traffico, la Direzione del V Circondario delle Dogane a Losanna potrà, d’intesa con le Amministrazioni competenti, con le Ferrovie italiane dello Stato e con le Ferrovie federali svizzere, trasferire temporaneamente a Briga i propri controlli.

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della firma.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese. Fatto, in due esemplari originali in lingua italiana, a Roma, il 28 febbraio 1974.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone