Ai cittadini degli Stati contraenti, come anche ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente può essere rilasciato un lasciapassare per escursioni, indipendentemente dal loro domicilio.
Per motivi umanitari, i cittadini di Stati terzi e gli apolidi, anche se soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente, possono beneficiare di un lasciapassare per escursioni, rilasciato rispettivamente dalla polizia degli stranieri dei Cantoni situati nella zona di confine o dall’Ufficio dei passaporti del Liechtenstein e dalla «Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol» o dalla «Sicherheitsdirektion für das Bundesland VorarIberg».
Un lasciapassare collettivo può essere rilasciato ai cittadini degli Stati contraenti, ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi non soggetti all’obbligo del visto nell’altro Stato contraente se varcano il confine in gruppi di almeno cinque persone.
Per il rilascio di un lasciapassare individuale a fanciulli fino ai 15 anni e per l’iscrizione di quest’ultimi nel lasciapassare di un’altra persona o in un lasciapassare collettivo è necessario il consenso del rappresentante legale. In caso di iscrizione, si può prescindere dal consenso se vi è motivo di credere che il rappresentante legale vi consentirebbe.
Il lasciapassare individuale e quello collettivo sono validi sette giorni. Durante la loro validità, se corredati di una carta d’identità ufficiale munita di fotografia, autorizzano a varcare più volte il confine e a soggiornare senza speciale permesso di soggiorno nella zona di confine dell’altro Stato contraente. Detta carta d’identità non è necessaria per i fanciulli fino ai 15 anni, se iscritti nel lasciapassare di un’altra persona o in un lasciapassare collettivo.
Il lasciapassare individuale ha un formato di circa 10,5 × 15 cm e comprende due pagine; accanto all’indicazione dell’autorità emittente, della data del rilascio, del cognome, nome e cittadinanza del titolare deve essere lasciato lo spazio necessario per l’iscrizione di fanciulli di cui si indicheranno il cognome, il nome e la data di nascita.
Il lasciapassare collettivo, oltre alla menzione dell’autorità emittente e della data del rilascio, deve indicare il cognome, il nome e la cittadinanza delle persone iscrittevi. Per i fanciulli fino ai 15 anni si indicheranno il cognome, il nome e la data di nascita.
Le persone che si recano nella zona di confine dell’altro Stato contraente con un lasciapassare individuale o collettivo non possono esercitarvi un’attività lucrativa.