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0.632.231.62

Trattamento differenziato e più favorevole Reciprocità e partecipazione più completa dei Paesi in via di sviluppo Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979

(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.62Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Nota: il testo che segue è stato allestito senza pregiudizio della posizione di nessuna delegazione circa il proprio statuto giuridico finale. Alcune delegazioni ritengono che tale testo debba figurare nell’Accordo generale 3 sotto forma di un nuovo articolo o d’un insieme di nuove disposizioni. Altre ritengono che esso debba essere adottato dalle Parti contraenti sotto forma di una dichiarazione o decisione. Quindi, gli potranno essere apportate modificazioni consequenziali per tener conto della decisione che sarà presa su questo punto.

1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 dell’Accordo generale, le parti contraenti possono concedere un trattamento differenziato e più favorevole ai paesi in via di sviluppo 4 , senza concederlo ad altre parti contraenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 s’applicano agli elementi seguenti:5

  1. Trattamento tariffario preferenziale accordato dalle parti contraenti sviluppate riguardo ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, conformemente al Sistema generalizzato delle preferenze;6
  2. Trattamento differenziato e più favorevole riguardo alle disposizioni dell’Accordo generale relative ai provvedimenti non tariffali disciplinati dalle disposizioni di istrumenti negoziati multi lateralmente sotto gli auspici del GATT;
  3. Accordi regionali o mondiali conclusi fra le parti contraenti poco sviluppate, intese a ridurre o eliminare dazi, su base reciproca e conformemente ai criteri o alle condizioni che fossero prescritte dalle Parti contraenti, nell’intento di ridurre o eliminare, su base mutua, provvedimenti non tariffari, gravanti i prodotti che tali parti incontraenti importano dalle une o le altre parti;
  4. Trattamento speciale concesso ai paesi in via di sviluppo meno progrediti, nel contesto di qualsiasi provvedimento generale o specifico in favore dei paesi in via di sviluppo.

3. Ogni trattamento differenziato e più favorevole concesso al titolo della presente clausola:

  1. sarà concluso per agevolare e promuovere il commercio dei paesi in via di sviluppo e non per instaurare ostacoli o difficoltà indebiti al commercio di qualsiasi altra parte contraente;
  2. non costituirà un ostacolo alla riduzione e all’eliminazione di dazi o altre restrizioni al commercio, sul fondamento del trattamento della nazione più favorita;
  3. sarà, nel caso di un trattamento concesso a paesi in via di sviluppo da parti contraenti sviluppate, concepito e, se necessario, modificato per rispondere in modo positivo ai bisogni dello sviluppo, delle finanze e del commercio dei paesi in via di sviluppo.

4.7 Ciascuna parte contraente che adotta provvedimenti per istituire un accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono oppure ulteriormente per modificare o cessare di accordare un trattamento differenziato e più favorevole:

  1. ne fà notifica alle Parti contraenti fornendo tutte le informazioni che esse potessero giudicare adeguate in merito a tali provvedimenti;
  2. si presterà senza indugio a consultazioni, su domanda delle parti contraenti interessate, in merito a qualsiasi difficoltà o problema che dovesse sorgere. Le Parti contraenti, ove detta parte contraente ne faccia domanda, procederanno a consultazioni sul problema con tutte le parti contraenti interessate onde giungere a soluzioni soddisfacenti per tutte queste parti contraenti.

5. I paesi sviluppati non attendono reciprocità per gli impegni da essi assunti durante negoziati commerciali, intesi alla riduzione o alla eliminazione di dazi e altri ostacoli ad commercio dei paesi in via di sviluppo, ovvero sia i paesi sviluppati non aspettano dai paesi in via di sviluppo che abbiano da apportare, durante i negoziati commerciali, contributi incompatibili con i bisogni dello sviluppo, delle finanze e del commercio di ciascuno di questi paesi. Le parti contraenti non cercheranno quindi di ottenere, e le parti contraenti poco sviluppate non saranno tenute ad accordare, concessioni incompatibili con i bisogni dello sviluppo delle finanze e dei commerci di quest’ultime parti.

6. In considerazione delle difficoltà economiche speciali e dei bisogni specifici dello sviluppo, delle finanze e del commercio dei paesi meno progrediti, i paesi sviluppati daranno prova della più grande moderazione nell’ottenere concessioni o contributi in compenso di impegni da essi assunti nell’intento di ridurre o eliminare dazi o altri ostacoli al commercio di detti paesi e tanto meno ci si aspetterà dalla parte dei paesi meno progrediti che abbiano da accordare concessioni o apportare contributi incompatibili con il riconoscimento della loro situazione e dei loro problemi specifici.

7. Le concessioni accordate e i contributi apportati come anche gli obblighi assunti nell’ambito delle disposizioni dell’Accordo generale dalle parti contraenti sviluppate e le parti contraenti poco sviluppate dovrebbero promuovere le finalità fondamentali di detto accordo, comprese quelle che sono iscritte nel preambolo e nell’articolo XXXVI. Le parti contraenti poco sviluppate sperano che la propria capacità d’apportare contributi o d’accordare concessioni, negoziato o ancora di avviare qualsiasi altra azione reciprocamente convenuta nell’ambito delle disposizioni e delle procedure dell’Accordo generale abbia a migliorare con lo sviluppo progressivo delle loro economie e della loro situazione commerciale e quindi auspicano, conseguentemente, di poter più pienamente prendere parte nell’insieme dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo generale.

8. Sarà particolarmente tenuto conto della seria difficoltà che i paesi meno progrediti risentano nell’accordare concessioni e nell’apportare contributi in quanto la loro situazione economica speciale e i bisogni del loro sviluppo, finanze e commercio non lo consentano.

9. Le parti contraenti collaboreranno agli accordi intesi ad esaminare l’applicazione delle disposizioni, senza trascurare la necessità da parte delle parti contraenti di sforzarsi individualmente e collettivamente, per rispondere ai bisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo e alle finalità dell’Accordo generale.