0.632.293.671
Elenco delle concessioni che il Regno Unito accorda alla Svizzera Fa fede soltanto il testo inglese del presente elenco Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 1959
RU 1959 1996; FF 1959 I 739 ediz. ted. 1959 I 621 ediz. franc.
Traduzione1
(Stato 9 marzo 1959)
Sezione A – Territorio metropolitano
Parte prima
Tariffa della nazione più favorita
1. Alle merci recate nella presente parte dell’elenco, in quanto siano composte, intieramente o parzialmente, di seta oppure di fibre tessili sintetiche o artificiali, potrà essere applicata, con riserva delle eccezioni previste espressamente nel medesimo, l’aliquota dei dazi vigenti per tali merci in un momento determinato.
2. Alla merce recata nella presente parte dell’elenco, in quanto sia composta, intieramente o parzialmente, di parti, pezzi o elementi, gravati, il 1° gennaio 1959, di dazi fiscali, potrà essere applicata, per quanto concerne tali parti, pezzi o elementi, riservate le eccezioni espressamente previste nell’elenco, l’aliquota di tali dazi, in vigore in un momento determinato.
3. Nell’applicazione del presente elenco, si reputano «dazi fiscali» quelli che gravano su la birra, la cicoria (compresi gli estratti), il cacao, il caffè (compresi gli estratti), il glucosio, il luppolo, l’olio di luppolo, gli estratti di luppolo, gli oli idrocarburati, i fiammiferi, gli accenditori meccanici, la melassa, le carte da giuoco, la saccarina (comprese le sostanze di natura o impiego analogo), le sostanze spiritose (comprese quelle profumate), lo zucchero (il saccarosio), il tè, i tabacchi e i vini.
4. Secondo alcune osservazioni concernenti sezioni o capitali (per esempio la sezione XVI), certe parti o pezzi staccati sono ripartiti, per classi, sotto i numeri delle merci finite alle quali appartengono. Allo scopo di evitare ogni malinteso, si osserva che nell’applicazione del presente elenco le concessioni accordate dal Regno Unito per le merci comprese nelle suddivisioni dei numeri si estendono alle parti e ai pezzi staccati delle medesime, soltanto se essi sono menzionati espressamente.
Numero | Denominazione delle merci | Aliquota | ||
|---|---|---|---|---|
ex 13.03 | Succhi ed estratti vegetali; pectina; agar-agar e altre mucillagini e densificanti naturali estratti dai vegetali: | |||
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ex 54.03 | Filati di lino o di ramia, non condizionati per la vendita a minuto: | |||
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ex 54.04 | Filati di lino o di ramia, condizionati per la vendita a minuto: | |||
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ex 58.07 | Filati di ciniglia; filati spiralati «vergolinati» (diversi da quelli del numero 52.01 e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altre merci di passamaneria e altri articoli ornamentali affini, in pezza; ghiande, fiocchetti (pompons), olive, noci, nappine e simili: | |||
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ex 68.06 | Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in grani, | |||
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ex 73.32 | Bulloni e dadi (filettati o no), tirafondi, viti, viti a occhiello, ganci con impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e prodotti simili di bulloneria e di viteria, di ghisa, di ferro o di acciaio; rondelle (comprese le rondelle a fenditura e altre rondelle destinate a fare da molla), di ferro o acciaio: | |||
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ex 74.15 | Bulloni e dadi (filettati o no), viti, viti a occhiello, ganci con impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e prodotti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle a fenditura e altre rondelle destinate a far da molla) di rame: | |||
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ex 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine e utensileria a mano, meccanica o no (per imbutire, stampare, impanare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.) comprese le filiere di stiramento e di filatura | |||
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ex 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a stantuffi liberi; ventilatori e simili: | |||
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ex 84.18 | Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: | |||
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ex 84.23 | Macchine e apparecchi, fissi o mobili, da estrazione, da sterro, da scavamento e da foratura del suolo (pale | |||
| 10 % | |||
ex 84.33 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta da carta e del cartone, comprese le taglierine di qualsiasi specie: | |||
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| 15 % | |||
ex 84.36 | Macchine e apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine e | |||
| 17½ % | |||
ex 84.37 | Telai per tessitura, per maglieria, per tulle, pizzo, ricamo, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine | |||
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| 12½ % | |||
| 15 % | |||
| 12½ % | |||
| 17½ % | |||
ex 84.38 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine del numero 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena, rompitrama, meccanismi per cambio di spole, ecc.); pezzi staccati ed accessori riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati alle macchine ed apparecchi del presente numero e a quelli dei numeri 84.36 o 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, spole, licci e lame, aghi, platine, uncini, ecc.): | |||
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| 17½ % | |||
ex 84.40 | Macchine e apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e rifinire i filati, i tessuti od altri manufatti di materie tessili (compresi gli | |||
| 17½ % | |||
| 17½ % | |||
ex 90.09 | Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi d’ingrandimento o di riduzione fotografici: | |||
Apparecchi da proiezione fissa, esclusi gli apparecchi di ingrandimento o di riduzione fotografici e gli apparecchi da proiezione fissa riservati esclusivamente a proteggere immagini fisse mediante diapositive o lastre di vetro |
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ex 90.14 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, di topografia, d’agrimensura, di livellamento, di fotogrammetria e d’idrografia, di navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, d’idrologia, di geofisica; bussole, | |||
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ex 90.16 | Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolare (pantografi, scatole complete di compassi, calcolatori a regolo od a cerchi, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati nè compresi in altri numeri del presente capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, stazze, metri, ecc.); | |||
| 42½ % | |||
ex 90.22 | Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità, ecc.) dei materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.) |
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NB. Sono del pari vincolati i dazi sulle parti, i pezzi staccati e gli accessori compresi in questo numero. | ||||
ex 92.08 | Strumenti musicali non compresi in altri numeri del presente capitolo (orchestrions, organetti di Barberia, scatole armoniche, uccelli canori, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni genere e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni da richiamo, fischietti, ecc.): | |||
| 30 % | |||
ex 92.10 | Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi da suonare meccanicamente, nonchè i meccanismi per scatole armoniche; metronomi e diapason di qualsiasi genere: | |||
| 25 % | |||
Scambio di lettere
tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
(Disposizioni transitorie per il caso in cui la Svizzera o il Regno Unito
recedesse dall’Accordo generale se le tariffe doganali e il commercio)
Board of Trade | Londra, 9 marzo 1959 |
Signor Presidente,
Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera del 26 febbraio 1959, del seguente tenore:
- «Mi onoro di riferirmi alle concessioni tariffali bilaterali, scambiate tra la Svizzera e il Regno Unito durante i negoziati tariffali attenenti all’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio3.
- Mi pregio di proporre che se, in un momento qualsiasi, gli obblighi derivanti dall’accordo cessassero d’essere applicabili tra la Svizzera e il Regno Unito, le concessioni tariffali bilaterali, scambiate tra i due Paesi nell’ambito del medesimo, rimangono in vigore per uno spazio di sei mesi a contare da quel momento, ossia come se l’accordo4 rimanesse applicabile, eccetto che i due Governi non convengano di conchiudere altri accomodamenti.
- Qualora il Governo del Regno Unito consenta sul contenuto del secondo capoverso della presente nota, io propongo di considerare come espressamente autenticato, per la presente nota e per una vostra risposta del medesimo tenore, l’accomodamento conchiuso in questa parte tra i nostri due Governi».
Mi pregio di comunicarle che il Governo del Regno Unito consente sul contenuto del secondo capoverso della sua nota; del pari, conviene circa alla sua proposta di considerare come espressamente autenticato, per la sua nota e per la risposta presente, l’accomodamento conchiuso in tale parte tra i nostri due Governi.
W. K. Ward |