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0.632.316.891.11

Accordo agricolo
fra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Singapore

RU 2003 2093; FF 2002 6701

Traduzione1

Concluso il 26 giugno 2002

Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20022

Entrato in vigore il 1° gennaio 2003

(Stato 1° gennaio 2003)

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l’Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell’AELS il 26 giugno 2002 3 , in particolare in relazione con l’articolo 6 (Oggetto e campo d’applicazione).

Art. 2

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 4 , dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 1994 5 , fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3

Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell’Appendice II.

Art. 4

Le regole d’origine, le procedure d’esame delle prove d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 5

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all’articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell’altra Parte, dare a quest’ultima un’adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 6 sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 7

Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 7 sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 8

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 8 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 9

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 9 .

È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 10 .

Art. 10

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordi d libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 11 .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica di Singapore:

Pascal Couchepin

George Yong-Boon Yeo

Appendice I

Concessioni di Singapore conformemente
all’articolo 3 del presente Accordo

All’entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all’importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 12 di cui all’articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.

Appendice II

Concessioni della Svizzera conformemente all’articolo 3
del presente Accordo

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

0105.

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi,
delle specie domestiche:

– di peso non eccedente 185 g:

11 00

– – galli e galline

12 00

– – tacchini e tacchine

19 00

– – altri

0106.

Altri animali vivi:

– mammiferi:

11 00

– – primati

12 00

– – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei);
lamantini (mammiferi della specie dei sireni)

19 00

– – altri

20 00

– rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

– uccelli:

31 00

– – uccelli rapaci

32 00

– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)

– – altri:

39 90

– – – altri

90 00

– altri

0410.

00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0501.

00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:

10 00

– setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

90 00

– altri

0503.

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

00 10

– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati

00 20

– in mazzi preparati

00 90

– altri

0504.

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

00 10

– abomasi

– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:

00 39

– – altri

00 90

– altri

0505.

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:

– piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:

10 10

– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate.

10 90

– – altre

– altri:

– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:

90 19

– – – per l’alimentazione di animali

90 90

– – altri

0506.

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, sempli-
cemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

10 00

– osseina e ossa acidulate

90 00

– altri

0507.

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice-
mente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

10 00

– avorio; polveri e cascami d’avorio

90 00

– altri

0508.

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una
forma determinata, loro polveri e cascami:

00 10

– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote

– altri:

00 99

– – altri

0509.

00 00

Spugne naturali di origine animale

0510.

00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511.

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

– altri:

– – altri:

99 90

– – – altri

0601.

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
diverse dalle radici della voce 1212:

10 90

– – altri

0603.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

– freschi:

– – dal 1° maggio al 25 ottobre:

– – – altri:

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:

ex 10 59

– – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums

– – dal 26 ottobre al 30 aprile:

– – – altri:

ex 10 99

– – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums

0703.

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:

– cipolle e scalogni:

– – cipolline da semina:

10 11

– – – dal 1°maggio al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*

20 00

– aglio

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– funghi e tartufi:

51 00

– – funghi del tipo Agaricus

52 00

– – tartufi

59 00

– – altri

– pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

– – peperoni:

60 11

– – – dal 1° novembre al 31 marzo

60 90

– – altri

0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu-
rarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

20 00

– olive

30 00

– capperi

ex 90 00

– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi

0712.

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati:

– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.)
e tartufi:

31 00

– – funghi del tipo Agaricus

32 00

– – orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

33 00

– – tremelle (Tremella spp.)

39 00

– – altri

0713.

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

– piselli (Pisum sativum):

– – in grani intieri, non lavorati:

10 19

– – – altri

– ceci:

– – in grani intieri, non lavorati:

20 19

– – – altri

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.)
Wilczek:

– – – in grani intieri, non lavorati:

31 19

– – – – altri

– – altri:

– – – in grani intieri, non lavorati:

39 19

– – – – altri

– lenticchie:

– – in grani intieri, non lavorati:

40 19

– – – altre

– – altre:

40 99

– – – altre

– fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba
varminor):

– – in grani intieri, non lavorati:

50 19

– – – altre.

– altri:

– – in grani intieri, non lavorati:

90 19

– – – altri

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

0801.

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:

– noci di cocco:

11 00

– – disseccate

19 00

– – altre

– noci del Brasile:

21 00

– – con guscio

22 00

– – senza guscio

– noci di acagifl:

31 00

– – con guscio

32 00

– – senza guscio

0802.

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

– nocciole (Corylus spp.):

– – sgusciate:

ex 22 90

– – – altre*

– noci comuni:

– – con guscio:

ex 31 90

– – – altre*

– – sgusciate:

ex 32 90

– – – altre*

* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l’alimentazione umana

40 00

– castagne e marroni (Castanea spp.)

50 00

– pistacchi

– altre:

90 10

– – frutta tropicali

0804.

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

10 00

– datteri

– fichi:

20 10

– – freschi

20 20

– – secchi

30 00

– ananassi

40 00

– avocadi

50 00

– guaiave, manghi e mangostani

0805.

Agrumi, freschi o secchi:

40 00

– pompelmi e pomeli

50 00

– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia)

0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

20 00

– papaie

0809.

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

– albicocche:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

– – in altro imballaggio:

10 91

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 98

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*

0810.

Altre frutta fresche:

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina:

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

30 10

– – – dal 16 settembre al 14 giugno

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11

– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*

40 00

– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium

60 00

– durian

– altri:

90 91

– – frutta tropicali

90 99

– – altri

0811.

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– altre:

– – frutta tropicali:

90 21

– – – carambole

90 29

– – – altre

ex 90 90

– – altre: senza addizione di zucchero o d’altri edulcoranti, non in
imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l’ulteriore
lavorazione industriale

0812.

Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

– altre:

90 10

– – frutta tropicali

0813.

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

10 00

– albicocche

– prugne:

20 10

– – intiere

20 90

– – altre

– altre frutta:

– – pere:

40 19

– – – altre

– – altre:

– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

40 89

– – – – altre

0814.

00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche,
congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0902.

Tè, anche aromatizzato:

10 00

– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto
non eccedente 3 kg

20 00

– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato

30 00

– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi
immediati di contenuto non eccedente 3 kg

40 00

– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

0903.

00 00

Mate

0904.

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati:

– pepe:

11 00

– – non tritato né polverizzato

12 00

– – tritato o polverizzato

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

20 10

– – non lavorati

20 90

– – altri

0905.

00 00

Vaniglia

0906.

Cannella e fiori di cinnamomo:

10 00

– non tritati né polverizzati

20 00

– tritati o polverizzati

0907.

00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908.

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

– noci moscate:

10 10

– – non lavorate

– macis:

20 10

– – non lavorate

– amomi e cardamomi:

30 10

– – non lavorati

0909.

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:

20 00

– semi di coriandolo

30 00

– semi di cumino

40 00

– semi di carvi

50 00

– semi di finocchio; bacche di ginepro

0910.

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:

40 00

– timo; foglie di alloro

1202.

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

– con guscio:

– – altre:

10 91

– – – per l’alimentazione umana

10 99

– – – altri

– sgusciate, anche frantumate:

– – altre:

20 91

– – – per l’alimentazione umana

20 99

– – – altri

1206.

Semi di girasole, anche frantumati:

– non sgusciati:

– – altri:

00 31

– – – per l’alimentazione umana

00 39

– – – altri

– sgusciati:

– – altri:

00 61

– – – per l’alimentazione umana

00 69

– – – altri

1207.

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– noci e mandorle di palmisti:

– – altri:

40 91

– – – per l’alimentazione umana

1209.

Semi, frutti e spore da sementa:

– altri:

– – altri:

– – – altri:

99 99

– – – – altri

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

1211.

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

10 00

– radici di liquirizia

20 00

– radici di ginseng

30 00

– foglie di).

40 00

– paglia di papavero

90 00

– altri

1212.

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,
refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle
di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

– carrube, compresi i semi di carrube:

10 10

– – semi di carrube

– alghe:

20 90

– – altri

– altri:

– – altri:

– – – radici di cicoria, essiccate:

99 19

– – – – altre

– – – altri:

99 98

– – – – altre

1301.

Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali:

10 00

– gomma lacca

20 00

– gomma arabica

– altri:

90 10

– – balsami naturali

90 90

– – altre

1302.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

– – pectina, solida:

20 90

– – altri

– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

31 00

– – agar-agar

– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar,
anche modificati:

32 10

– – – per usi tecnici

32 90

– – – altri

39 00

– – altri

1401.

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

10 00

– bambfl

20 00

– canne d’India

90 00

– altre

1402.

00 00

Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura
(p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza
supporto di altre materie

1403.

00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di
scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

1404.

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10 00

– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta
o la concia

– linters di cotone:

20 10

– – greggi

20 90

– – altri

1518.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati,
solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

– miscele non alimentari di oli vegetali:

ex 00 19

– – altri: per l’uso tecnico

1520.

00 00

Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose:

1521.

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e
spermaceti, anche raffinati o colorati:

– cere vegetali:

10 10

– – cera di carnauba

– – altre:

10 91

– – – non lavorate

10 92

– – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate).

– altri:

90 10

– – non lavorati

90 20

– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)

1522.

00 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1702.

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche
mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– zucchero e sciroppo d’acero:

20 20

– – allo stato di sciroppo

1801.

00 00

Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto

1803.

Pasta di cacao, anche sgrassata:

10 00

– non sgrassata

20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

1804.

00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805.

00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2001.

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell’aceto o

nell’acido acetico:

– altri:

– – frutta:

90 11

– – – tropicali.

2002.

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

– altri:

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 21

– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente
chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifl,
composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre
sostanze di conservazione o di condimento

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

2003.

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido
acetico:

10 00

– funghi del genere Agaricus

90 00

– altri

2006.

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

00 10

– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali

2007.

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– altre:

– – altre:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11

– – – – frutta tropicali

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 21

– – – – frutta tropicali

2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole,
non nominate né comprese altrove:

– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

– – arachidi:

11 90

– – – altre

– – altri, compresi i miscugli:

19 10

– – – frutta tropicali

20 00

– ananassi

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:

– – miscugli:

92 11

– – – di frutta tropicali

– – altre:

– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11

– – – – di frutta tropicali

– – – – altre frutta:

99 96

– – – – – frutta tropicali

2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non
fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti:

– succhi d’arancia:

– – congelati:

ex 11 10

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:*

* solamente come concentrato

– – altri:

19 30

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di pompelmo o di pomelo:

– – altri:

29 10

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di altri agrumi:

– – d’un valore Brix non eccedente 20:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

31 11

– – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)

– succhi di ananasso:

– – d’un valore Brix non eccedente 20:

41 10

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – altri:

49 10

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

– – altre:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81

– – – – di frutta tropicali

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 98

– – – – di frutta tropicali

– miscugli di succhi:

– – altri:

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – – altri:

90 61

– – – – – a base di frutta tropicali

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – – altri:

90 98

– – – – – altri

2101.

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri
succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

20 10

– – estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base
di questi estratti, essenze o concentrati

2102.

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti
(esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

– lieviti vivi:

– – altri:

10 99

– – – altri

2103.

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di
senape e senape preparata:

– – altra:

30 18

– – – farina di senape, non mescolata

30 19

– – – altra

2201.

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:

10 00

– acque minerali e acque gassate

2207.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

10 00

– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %
vol o pifl

20 00

– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208.

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

– vodka:

60 10

– – in recipienti di capacità eccedente 2 l

60 20

– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l

– altri:

90 10

– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol

2301.

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie,
di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli:

– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie;

10 90

– – altri

N. di tariffa
doganale svizzera

Designazione della merce

2303.

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barba-
bietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione
dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione
degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:

10 90

– – altri

– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:

30 90

– – altri

2304.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:

00 90

– altri

2306.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

– di girasole:

30 90

– – altri

– di germi di granturco:

70 90

– – altri

– altri:

90 90

– – altri

2309.

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

– altri:

90 20

– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per
uccelli, costituito da materie minerali

90 30

– – fosfati inorganici per l’alimentazione degli animali (di costituzione
chimica non definita), senza aggiunte

– – solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche
concentrati o in polvere:

90 49

– – – altri

– – altri:

90 90

– – – altri

2401.

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

– tabacchi non scostolati:

10 10

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

20 10

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

– cascami di tabacco:

30 10

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo,
tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

2403.

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco:

– altri:

– – altri:

99 30

– – – acqua di tabacco.

Appendice III

Regole d’origine

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo. 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 13 . Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell’origine

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o di Singapore i prodotti:

  1. interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell’articolo 4;
  2. che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5;
  3. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine

Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell’articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore:

  1. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  2. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
  3. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  4. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  5. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  6. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.

Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 6, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Classificazione delle merci

Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8 Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo 11, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 10 Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all’articolo 41, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11 Prova dell’origine

Le disposizioni concernenti la prova dell’origine contenute nell’Appendice I, titolo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 12 Metodo di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nell’Appendice I, titolo V, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13 Note esplicative

Le disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa, contenute nell’articolo 32, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS nelle note esplicative è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all’articolo 33, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Allegato dell’Appendice III

Lista delle merci menzionate nell’articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell’Allegato 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano, mutatis mutandis , al presente Allegato.

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 0210

Carni della specie bovina, salate e
secche

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

capitolo 04

Latte e derivati del latte; uova di
volatili; miele naturale; prodotti
commestibili di origine animale,
non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono
interamente ottenuti

capitolo 05

Altri prodotti di origine animale,
non nominati né compresi altrove,
esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale,
preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e
raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 06

Piante vive e prodotti della
floricoltura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono
interamente ottenuti

capitolo 07

Ortaggi o legumi, piante, radici e
tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono
interamente ottenuti

capitolo 08

Frutta commestibile; scorze di
agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex capitolo 09

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono
interamente ottenuti

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti
caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto;
amidi e fecole; inulina; glutine di
frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o i materiali del capitolo 8 sono
interamente ottenuti

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei
legumi da granella, secchi, della
voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o
medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono
interamente ottenuti

1301

Gomma lacca, gomme, resine,
gommo-resine e oleoresine
(ad es.: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei
materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto

1302

Succhi ed estratti vegetali;
sostanze pectiche, pectinati e
pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:

  1. mucillagini ed ispessenti
    derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

  1. altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri
prodotti di origine vegetale, non
nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali;
prodotti della loro scissione; grassi
alimentari lavorati; cere di origine
animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1501

Grassi di maiale (compreso lo
strutto) e grassi di volatili, diversi
da quelli delle voci 0209 o 1503:

  1. grassi di ossa o grassi di
    cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa
della voce 0506

  1. altri

Fabbricazione a partire da carni o
frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 o da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali della specie
bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

  1. grassi di ossa o grassi di
    cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o da ossa
della voce 0506

  1. altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505

1506

Altri grassi e oli animali e loro
frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente:

  1. frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri
materiali della voce 1506

  1. altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono
interamente ottenuti

1507–1515

Oli vegetali e loro frazioni:

  1. oli di soia, di arachide, di palma,
    di cocco (di copra), di palmisti
    o di babassù, di tung (di abrasin),
    di oleococca e di oiticicica, cera
    di mirica e cera del Giappone,
    frazioni di olio di ioioba e oli
    destinati a usi tecnici o
    industriali diversi dalla
    fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

  1. frazioni solide, escluse quelle dell’olio di ioioba

Fabbricazione a partire da altri
materiali delle voci 1507–1515

  1. altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente
ottenuti

1516






ex 1516.20

Grassi e oli animali o vegetali e
loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati,
riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati;esclusi:

Grassi e oli vegetali e loro frazioni,
da olio di ricino idrogenato
(«opal-wax»)

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali del capitolo 2
    utilizzati sono interamente ottenuti;
  2. tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere
    utilizzati.

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

1517

Margarina; miscele o preparazioni
alimentari di grassi o di oli animali
o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo,
diversi dai grassi e dagli oli
alimentari e loro frazioni della
voce 1516:

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali dei capitoli 2 e 4
    utilizzati sono interamente ottenuti;
  2. tutti i materiali vegetali utilizzati
    sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati

ex Capitolo 16

Preparazioni di carne

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di
zuccheri, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola
e saccarosio chimicamente puro,
allo stato solido, con aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo
stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di
coloranti, succedanei del miele,
anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

  1. maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali
di qualsiasi voce, compresi gli altri
materiali della voce 1702

  1. altri zuccheri, allo stato solido,
    con aggiunta di aromatizzanti o
    di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati
non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati sono originari

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o
dalla raffinazione dello zucchero,
con aggiunta di aromatizzanti o di
coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei
materiali del capitolo 17 utilizzati
non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi e legumi,
di frutta ed altre parti di piante,
esclusi:

Fabbricazione in cui gli ortaggi,
i legumi e la frutta utilizzati sono
interamente ottenuti

ex 2001

Ortaggi, legumi e frutta tropicali
preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di
frutta ed altre parti di piante, cotte
negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

2007

Confetture, gelatine, marmellate,
puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti:

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

ex 2008

Frutta tropicali, compresi i miscugli; escluse le arachidi

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non
fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di
altri dolcificanti

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse,
esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto

2101

Estratti, essenze e concentrati di
caffè, di tè o di mate e preparazioni
a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed
altri succedanei torrefatti del caffè e
loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono
    essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto

2103

Preparazioni per salse e salse
preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

  1. Preparazioni per salse e salse
    preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

  1. Farina di senapa e senapa
    preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti,
esclusi:

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono
    essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto, e
  2. l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali
e le acque gassate, con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
aromatizzanti, ed altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta
o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

  1. tutti i materiali utilizzati devono
    essere classificati in una voce
    diversa da quella del prodotto,
  2. il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il
    30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
  3. i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

2207

Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico volumico di
80 % vol. o più; alcole etilico e
acquaviti, denaturati, di qualsiasi
titolo

Fabbricazione:

  1. a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e
  2. in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri
    materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 %; acqueviti, liquori
e altre bevande spiritose

Fabbricazione:

  1. a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e
  2. in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri
    materiali utilizzati sono già
    originari, l’arak può essere
    utilizzato in proporzione non
    superiore al 5 % in volume

ex Capitolo 23

Residui e cascami dell’industria
alimentare; alimenti preparati per
animali, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali
utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e
agglomerati in forma di pellets, di
pesci o di crostacei, di molluschi
o altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono
interamente ottenuti

ex 2303

Residui della fabbricazione degli
amidi di granturco (escluse le acque
di macerazione concentrate), avente
tenore di proteine, calcolato sulla
sostanza secca, superiore al 40 %
in peso

Fabbricazione in cui il granturco
utilizzato deve essere interamente
ottenuto

ex 2306

Panelli e altri residui solidi
dell’estrazione dell’olio d’oliva,
con tenore di olio d’oliva superiore
al 3 %

Fabbricazione in cui le olive utilizzate sono interamente ottenute

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

  1. i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono
    originari, e
  2. tutti i materiali del capitolo 3
    utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 24

Tabacco e succedanei del tabacco
fabbricati

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono
interamente ottenuti