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Decisione n. 2/2021 del Comitato misto UE-Svizzera del 12 agosto 2021 che modifica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Adottata il 12 agosto 2021 Entrata in vigore il 12 agosto 2021 con effetto dal 1° settembre 2021

RU 2021 727

(Stato 4 marzo 2022)

Testo originale

Il Comitato misto UE-Svizzera,

visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, del 22 luglio 1972 1 , in particolare l’articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 2 ,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 11 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea («Accordo») fa riferimento al protocollo n. 3 di tale Accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

(2) L’articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto istituito dall’articolo 29 dell’Accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3) La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 3 («Convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della Convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4) L’Unione e la Svizzera hanno firmato la Convenzione il 15 giugno 2011.

(5) L’Unione e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della Convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, quest’ultima è entrata in vigore per l’Unione e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.

(6) In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della Convenzione, l’Unione e la Svizzera hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della Convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella Convenzione.

(7) È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla Convenzione, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della Convenzione in vigore,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1

Il protocollo n. 3 dell’Accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021

Per il Comitato misto:

Il presidente, Marco Dueerkop

Allegato

Protocollo n. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Art. 1 Norme di origine applicabili

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 4 («Convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutti i riferimenti all’«accordo pertinente» nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione s’intendono come riferimenti all’Accordo.

In deroga all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, dell’appendice I della Convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati AELS, le isole Faerøer, l’Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, la prova dell’origine può essere costituita da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Art. 2 Norme di origine alternative applicabili

Fatto salvo l’articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell’applicazione dell’Accordo, anche i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all’appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell’Unione europea o della Svizzera.

Le norme transitorie si applicano fino all’entrata in vigore della modifica della Convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Art. 3 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione o all’articolo 34 dell’appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del Paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale Paese.

Art. 4 Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Art. 5 Recesso dalla Convenzione

Se l’Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della Convenzione la propria intenzione di recedere dalla Convenzione ai sensi dell’articolo 9 della stessa, l’Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell’applicazione dell’Accordo.

Fino all’entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all’Accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l’Unione europea e la Svizzera.

Appendice A

Norme di origine alternative applicabili5