La commissione arbitrale consta di tre membri. Essi non devono essere cittadini d’uno Stato rivierasco, né essersi occupati del caso per un altro riguardo.
Ciascuna parte interessata alla procedura designa un membro della commissione arbitrale. Se una parte comprende due Stati rivieraschi questi designano di comune intesa un membro. I due membri designati dalle parti eleggono un presidente.
Se una parte non designa il suo membro entro due mesi dalla domanda d’arbitrato, esso è designato, a proposta della controparte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Se i due membri non riescono, entro due mesi, a intendersi sulla nomina del presidente, esso è nominato, a proposta d’una parte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Se, nei casi menzionati nei numeri 3 e 4, il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito oppure è cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal vicepresidente. Ove anche questi sia impedito, oppure sia cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino d’un tale Stato.