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0.747.363.33

Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare Conchiusa a Londra il 1o novembre 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1981 Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 1o ottobre 1981 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o gennaio 1982

RU 1982128; FF 1980 II 681

Traduzione

(Stato 14 aprile 2026)

I Governi contraenti,

Desiderosi di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale fine è quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960 1 per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato 2 , che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all’Allegato. b) I Governi contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.

Art. II Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a batter bandiera di uno Stato il cui Governo è Parte contraente.

Art. III Leggi e regolamenti

I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso il Segretario Generale dell’Organizzazione Consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l’Organizzazione):

  1. un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell’applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;
  2. il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;
  3. un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

Art. IV Casi di forza maggiore

a) Una nave che non è soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento è provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore; b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell’obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare l’applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza

a) Al fine di assicurare l’evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione; b) un’autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorché esse toccano i loro porti; c) avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario Generale dell’Organizzazione a cura del Governo Contraente che l’ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Art. VI Trattati e Convenzioni precedenti

a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi Contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960; c) Tuttavia, qualora detti Trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest’ultima devono prevalere; d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni connessevi, e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto, per la durata che è loro assegnata per quanto concerne:

  1. le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione,
  2. le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite de11a presente Convenzione;

Art. VII Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformità alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario Generale dell’Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Art. VIII Modifiche

a) La presente Convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi; c) modifica con convocazione di una Conferenza; e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell’entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data. f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica o le notificazioni comunicate in virtù del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto al Segretario Generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo informerà tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. g) Il Segretario Generale dell’Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore.

b) modifiche in seguito ad esame da parte dell’Organizzazione:

  1. qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario Generale dell’Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell’Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata,
  2. qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura viene sottoposta all’esame del Comitato della sicurezza marittima dell’Organizzazione,
  3. i Governi contraenti degli Stati membri o non membri dell’Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della Sicurezza marittima per l’esame e l’accettazione delle modifiche,
  4. le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato «Comitato della sicurezza marittima allargato») a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione,
  5. se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario Generale dell’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’accettazione,
  6. vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti, 2)una modifica all’Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:aa)alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l’accettazione, obb)alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della Sicurezza marittima allargato.Tuttavia, se durante il periodo cosi specificato, più di un terzo dei Governi contraenti o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonncllaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario Generale dell’Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest’ultima si ritiene non accettata,
  7. vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al Capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l’hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l’accetta dopo tale data sei mesi dopo l’accettazione da parte di detto Governo, 2)una modifica all’Allegato, fatta eccezione per il Capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l’entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario Generale dell’Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se cosi viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell’adozione della modifica;
  1. su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l’organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione,
  2. le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti votanti vengono comunicate dal Segretario Generale dell’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’accettazione,
  3. a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della Sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.
  4. Un governo contraente che ha accettato una modifica all’Allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato e non ritirato una obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione.
  5. Un Governo contraente che ha accettato una modifica all’Allegato che è entrata in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione, in conformità al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica.

Art. IX Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

b) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell’Organizzazione. c) Il Segretario Generale dell’Organizzazione informerà tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

a) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma, presso la sede dell’Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1° luglio 1975, e rimarrà in seguito aperta all’adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:

  1. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. l’adesione.

Art. X Entrata in vigore

a) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenuti parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo IX. b) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito. c) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all’articolo VIII, si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

Art. XI Denuncia

a) La presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa è entrata in vigore per tale Governo. b) La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo notificherà a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto. c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione, o alla scadenza di un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

Art. XII Deposito e registrazione

a) La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell’Organizzazione che trasmetterà ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi. b) Appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale dell’Organizzazione trasmetterà il testo della Convenzione al Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. XIII Lingue

La presente Convenzione è stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

Fatto a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.

(Si omettono le firme)

0.747.363.33

Campo d’applicazione il 14 aprile 20264

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

7 giugno

2004 A

7 settembre

2004

Algeria

3 novembre

1983 A

3 febbraio

1984

Angola

3 ottobre

1991 A

3 gennaio

1992

Antigua e Barbuda

9 febbraio

1987 A

9 maggio

1987

Arabia Saudita

24 aprile

1985 A

24 luglio

1985

Argentina

5 dicembre

1979

25 maggio

1980

Australia

17 agosto

1983 A

17 novembre

1983

Austria

27 maggio

1988 A

27 agosto

1988

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

1° ottobre

1997

Bahamas

16 febbraio

1979 A

25 maggio

1980

Bahrein

21 ottobre

1985 A

21 gennaio

1986

Bangladesh

6 novembre

1981 A

6 febbraio

1982

Barbados

1° settembre

1982 A

1° dicembre

1982

Belarus

7 gennaio

1994 A

7 aprile

1994

Belgio

24 settembre

1979

25 maggio

1980

Belize

2 aprile

1991 A

2 luglio

1991

Benin

1° novembre

1985 A

1° febbraio

1986

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 settembre

1999

Brasile

22 maggio

1980 A

25 maggio

1980

Brunei

23 ottobre

1986 A

23 gennaio

1987

Bulgaria

2 novembre

1983

2 febbraio

1984

Cambogia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Camerun

14 maggio

1984 A

14 agosto

1984

Canada

8 maggio

1978 A

25 maggio

1980

Capo Verde

28 aprile

1977 A

25 maggio

1980

Ceca, Repubblica

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

28 marzo

1980

25 maggio

1980

Cina

7 gennaio

1980

25 maggio

1980

  1. Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao b

10 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

11 ottobre

1985 A

11 gennaio

1986

Colombia

31 ottobre

1980 A

31 gennaio

1981

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Brazzaville)

10 settembre

1985

10 dicembre

1985

Congo (Kinshasa)

17 dicembre

2004 A

17 marzo

2005

Corea del Nord

1° maggio

1985 A

1° agosto

1985

Corea del Sud

31 dicembre

1980

31 marzo

1981

Costa Rica

6 giugno

2011 A

6 settembre

2011

Côte d’Ivoire

5 ottobre

1987 A

5 gennaio

1988

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

19 giugno

1992 A

19 settembre

1992

Danimarca

8 marzo

1978

25 maggio

1980

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Dominicana, Repubblica

10 aprile

1980 A

25 maggio

1980

Ecuador

28 maggio

1982 A

28 agosto

1982

Egitto

4 settembre

1981

4 dicembre

1981

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

15 marzo

1984

Eritrea

22 aprile

1996 A

22 luglio

1996

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 marzo

1992

Etiopia

18 luglio

1985 A

18 ottobre

1985

Figi

4 marzo

1983 A

4 giugno

1983

Filippine

15 dicembre

1981 A

15 marzo

1982

Finlandia

21 novembre

1980 A

21 febbraio

1981

Francia*

25 maggio

1977

25 maggio

1980

Gabon

21 gennaio

1982 A

21 aprile

1982

Gambia

1° novembre

1991 A

1° febbraio

1992

Georgia

19 aprile

1994 A

19 luglio

1994

Germania

26 marzo

1979

25 maggio

1980

Ghana

19 maggio

1983

19 agosto

1983

Giamaica

14 ottobre

1983 A

14 gennaio

1984

Giappone

15 maggio

1980 A

25 maggio

1980

Gibuti

1° marzo

1984 A

1° giugno

1984

Giordania

7 agosto

1985 A

7 novembre

1985

Grecia

12 maggio

1980

25 maggio

1980

Grenada

28 giugno

2004

28 settembre

2004

Guatemala

20 ottobre

1982 A

20 gennaio

1983

Guinea

19 gennaio

1981 A

19 aprile

1981

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guinea-Bissau

24 ottobre

2016 A

24 gennaio

2017

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

Haiti

6 aprile

1989 A

6 luglio

1989

Honduras

24 settembre

1985 A

24 dicembre

1985

India

16 giugno

1976 A

25 maggio

1980

Indonesia

17 febbraio

1981

17 maggio

1981

Iran

17 ottobre

1994

17 gennaio

1995

Iraq

14 dicembre

1990 A

14 marzo

1991

Irlanda

29 novembre

1983 A

29 febbraio

1984

Islanda

6 luglio

1983

6 ottobre

1983

Isole Cook

30 giugno

2003 A

30 settembre

2003

Isole Marshall

26 aprile

1988 A

26 luglio

1988

Israele

15 maggio

1979

25 maggio

1980

Italia

11 giugno

1980 A

11 settembre

1980

Kazakstan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

21 luglio

1999 A

21 ottobre

1999

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 maggio

2007

Kuwait

29 giugno

1979 A

25 maggio

1980

Lettonia

20 maggio

1992 A

20 agosto

1992

Libano

29 novembre

1983 A

29 febbraio

1984

Liberia

14 novembre

1977

25 maggio

1980

Libia

2 luglio

1981 A

2 ottobre

1981

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Madagascar

7 marzo

1996 A

7 giugno

1996

Malawi

9 marzo

1993 A

9 giugno

1993

Malaysia

19 ottobre

1983 A

19 gennaio

1984

Maldive

14 gennaio

1981 A

14 aprile

1981

Malta

8 agosto

1986 A

8 novembre

1986

Marocco

28 giugno

1990 A

28 settembre

1990

Mauritania

24 novembre

1997 A

24 febbraio

1998

Maurizio

1° febbraio

1988 A

1° maggio

1988

Messico

28 marzo

1977

25 maggio

1980

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 gennaio

2006

Monaco

1° novembre

1974 F

25 maggio

1980

Mongolia

26 giugno

2002 A

26 settembre

2002

Montenegro

10 febbraio

2009 S

3 giugno

2006

Mozambico

23 dicembre

1996 A

23 marzo

1997

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 febbraio

1988

Namibia

27 novembre

2000 A

27 febbraio

2001

Nauru

18 giugno

2018 A

18 settembre

2018

Nicaragua

17 dicembre

2004 A

17 marzo

2005

Nigeria

7 maggio

1981 A

7 agosto

1981

Niue

27 giugno

2012 A

27 settembre

2012

Norvegia

15 febbraio

1977

25 maggio

1980

Nuova Zelanda c

23 febbraio

1990 A

23 maggio

1990

Oman

25 aprile

1985 A

25 luglio

1985

Paesi Bassi d

10 luglio

1978 A

25 maggio

1980

Aruba

24 dicembre

1995

1° gennaio

1986

Curaçao

10 luglio

1978

25 maggio

1980

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 luglio

1978

25 maggio

1980

Sint Maarten

10 luglio

1978

25 maggio

1980

Pakistan

10 aprile

1985 A

10 luglio

1985

Palau

29 settembre

2011

29 dicembre

2011

Panama

9 marzo

1978 A

25 maggio

1980

Papua Nuova Guinea

12 novembre

1980 A

12 febbraio

1981

Paraguay

15 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Perù

4 dicembre

1979 A

25 maggio

1980

Polonia

15 marzo

1984

15 giugno

1984

Portogallo

7 novembre

1983

7 febbraio

1984

Qatar

22 dicembre

1980 A

22 marzo

1981

Regno Unito

7 ottobre

1977

25 maggio

1980

Alderney

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Anguilla

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Bermuda

8 giugno

1988

23 giugno

1988

Gibilterra

1° novembre

1988

1° dicembre

1988

Guernesey

30 gennaio

2004

30 gennaio

2004

Isola di Man

9 aprile

1985

1° luglio

1985

Isole Caimane

9 maggio

1988

23 giugno

1988

Isole Falkland

30 gennaio

2004

30 gennaio

2004

Isole Turche e Caicos

7 luglio

2004

7 luglio

2004

Isole Vergini britanniche

10 giugno

2004

10 giugno

2004

Jersey

30 gennaio

2004

30 gennaio

2004

Montserrat

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Sant’Elena

10 giugno

2004

10 giugno

2004

Romania

24 maggio

1979 A

25 maggio

1980

Russia

9 gennaio

1980

25 maggio

1980

Saint Kitts e Nevis

11 giugno

2004 A

11 settembre

2004

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 agosto

2004

Saint Vincent e Grenadine

28 ottobre

1983 A

28 gennaio

1984

Salomone, Isole

30 giugno

2004 A

30 settembre

2004

Samoa

14 marzo

1997 A

14 giugno

1997

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Seicelle

10 maggio

1988 A

10 agosto

1988

Senegal

16 gennaio

1997 A

16 aprile

1997

Serbia

27 aprile

1992 S

25 maggio

1980

Sierra Leone

13 agosto

1993 A

13 novembre

1993

Singapore

16 marzo

1981 A

16 giugno

1981

Siria

20 luglio

2001 A

20 ottobre

2001

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

5 settembre

1978

25 maggio

1980

Sri Lanka

30 agosto

1983 A

30 novembre

1983

Stati Uniti

7 settembre

1978

25 maggio

1980

Sudafrica

23 maggio

1980 A

25 maggio

1980

Sudan

15 maggio

1990 A

15 agosto

1990

Suriname

4 novembre

1988 A

4 febbraio

1989

Svezia

7 luglio

1978

25 maggio

1980

Svizzera

1° ottobre

1981

1° gennaio

1982

Tanzania

28 marzo

2001 A

28 giugno

2001

Thailandia

18 dicembre

1984 A

18 marzo

1985

Timor Est

12 ottobre

2022 A

12 gennaio

2023

Togo

19 luglio

1989 A

19 ottobre

1989

Tonga

12 aprile

1977 A

25 maggio

1980

Trinidad e Tobago

15 febbraio

1979 A

25 maggio

1980

Tunisia

6 agosto

1980 A

6 novembre

1980

Turchia

31 luglio

1980 A

31 ottobre

1980

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 maggio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 A

22 novembre

1985

Ucraina

1° novembre

1974 F

25 maggio

1980

Uganda

3 aprile

2019 A

3 luglio

2019

Ungheria

9 gennaio

1980

25 maggio

1980

Uruguay

30 aprile

1979 A

25 maggio

1980

Vanuatu

28 luglio

1982 A

28 ottobre

1982

Venezuela

29 marzo

1983

29 giugno

1983

Vietnam

18 dicembre

1990 A

18 marzo

1991

Yemen

6 marzo

1979 A

25 maggio

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. La Conv. non si applica a Tokelau
  1. Al Regno in Europa.