Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per l’Australia, il Ministero dell’infrastruttura, dei trasporti, dello sviluppo regionale e dell’amministrazione comunale o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- il termine «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi Allegati e ogni loro emendamento;
- la locuzione «traffico aereo» indica il trasporto pubblico mediante aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, dietro pagamento di indennizzo o di canone di locazione;
- la locuzione «imprese di trasporti aerei» indica ogni impresa di trasporti aerei che esegue o commercializza trasporti aerei;
- il termine «merci» indica le merci e gli invii postali;
- «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, inclusi:i)ogni allegato o ogni emendamento secondo l’articolo 90 della Convenzione, sempre che in quel momento l’allegato o l’emendamento sia in vigore per entrambe le Parti, eii)ogni emendamento entrato in vigore in virtù dell’articolo 94 lettera a della Convenzione e ratificato dalle due Parti;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei designate e autorizzate in virtù dell’articolo 2 del presente Accordo (designazione, autorizzazione e revoca);
- la locuzione «trasporto aereo internazionale» indica il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sopra il territorio di due o più Stati;
- la locuzione «linea convenuta» indica una delle linee specificate nell’allegato al presente Accordo;
- il temine «tariffe» indica prezzi, retribuzioni, rate o tasse che devono essere pagati per il trasporto di passeggeri (e dei loro bagagli) e/o di merci (esclusi gli invii postali) nel trasporto aereo internazionale, compresi i trasporti in base ad accordi interline o intraline, fatturati dalle imprese di trasporti aerei designate, inclusi i loro agenti, e le condizioni che regolano la disponibilità di tali prezzi, retribuzioni, rate o tasse;
- la locuzione «scalo non commerciale» ha il significato conferitole dall’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio» indica le regioni terrestri e le relative acque territoriali confinanti che si trovano sotto sovranità, sovranità nominale (suzerainty), protezione o mandato di uno Stato il cui Governo è una Parte del presente Accordo;
- la locuzione «tasse per l’utilizzazione» indica una tassa fatturata alle imprese di trasporti aerei da un fornitore di servizi per la messa a disposizione di installazioni aeroportuali e per la protezione dell’ambiente, il controllo del traffico aereo, i servizi di sicurezza aerea per gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri e le merci.