Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «la Convenzione» e la locuzione «la Convenzione di Chicago» indicano la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e includono ogni Allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per la Giamaica, il Ministro competente per l’aviazione civile o l’autorità dell’aviazione civile o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- il termine «Accordo» comprende il relativo Allegato come pure tutte le modifiche dell’Allegato o del presente Accordo;
- la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- «le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che assegna ad esso l’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- la locuzione «tasse di utilizzazione» indica la tassa che le autorità competenti possono richiedere o sono autorizzate a richiedere all’impresa di trasporti aerei per la messa a disposizione degli impianti e dei servizi aeroportuali, delle installazioni per la navigazione aerea (inclusi gli impianti per i sorvoli) o dei relativi servizi e impianti per gli aeromobili, il loro equipaggio, i passeggeri e il carico.