Lexipedia

0.822.724.4

Convenzione n. 144
concernente le consultazioni tripartite destinate
a promuovere l’attuazione di norme internazionali
del lavoro

RU 2003 1620; FF 2000 277

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata dalla Svizzera con strumenti scambiati il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione;

viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro
esistenti – segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale 2 , 1948, la Convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo 3 , 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l’adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione;

dopo aver esaminato il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro;

dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale,

adotta , questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.

Art. 1

Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s’intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.

Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente Convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell’Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all’articolo 5 paragrafo 1 seguente.

La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 3

Nelle procedure di cui alla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative.

I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.

Art. 4

L’autorità competente assume la responsabilità dell’assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente Convenzione.

L’autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure.

Art. 5

Le procedure di cui alla presente Convenzione devono prevedere consultazioni su:

  1. le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all’ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguardo ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
  2. le proposte da presentare all’autorità o alle autorità competenti in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro4;
  3. il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, per prendere i provvedimenti adattabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l’attuazione e la ratificazione;
  4. i problemi che possono sorgere in relazione ai rapporti da presentare all’Ufficio internazionale del lavoro secondo l’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
  5. le proposte inerenti alla denuncia di convenzioni ratificate.

Allo scopo di garantire una esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l’anno.

Art. 6

L’autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest’ultimo.

Art. 8

La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 9

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 5 , le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 13

Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione emendata.

Art. 14

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

0.822.724.4

Campo d’applicazione il 29 aprile 20256

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

7 aprile

2010

7 aprile

2011

Albania

30 giugno

1999

30 giugno

2000

Algeria

12 luglio

1993

12 luglio

1994

Angola

24 aprile

2020

24 aprile

2021

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Argentina

13 aprile

1987

13 aprile

1988

Armenia

29 aprile

2005

29 aprile

2006

Australia*

11 giugno

1979

11 giugno

1980

Austria

2 marzo

1979

2 marzo

1980

Azerbaigian

12 agosto

1993

12 agosto

1994

Bahamas

16 agosto

1979

16 agosto

1980

Bangladesh

17 aprile

1979

17 aprile

1980

Barbados

6 aprile

1983

6 aprile

1984

Belarus

15 settembre

1993

15 settembre

1994

Belgio

29 ottobre

1982

29 ottobre

1983

Belize

6 marzo

2000

6 marzo

2001

Benin

11 giugno

2001

11 giugno

2002

Bosnia e Erzegovina

11 luglio

2006

11 luglio

2007

Botswana

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile

27 settembre

1994

27 settembre

1995

Bulgaria

12 giugno

1998

12 giugno

1999

Burkina Faso

25 luglio

2001

25 luglio

2002

Burundi

10 ottobre

1997

10 ottobre

1998

Camerun

1° giugno

2018

1° giugno

2019

Canada

13 giugno

2011

13 giugno

2012

Capo Verde

10 gennaio

2020

10 gennaio

2021

Ceca, Repubblica

9 ottobre

2000

9 ottobre

2001

Ciad

7 gennaio

1998

7 gennaio

1999

Cile

29 luglio

1992

29 luglio

1993

Cina

2 novembre

1990

2 novembre

1991

Hong Kong* a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

28 giugno

1977

28 giugno

1978

Colombia

9 novembre

1999

9 novembre

2000

Comore

6 giugno

2014

6 giugno

2015

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Cook, Isole

15 agosto

2018

15 agosto

2019

Corea (Sud)

15 novembre

1999

15 novembre

2000

Costa Rica

29 luglio

1981

29 luglio

1982

Côte d’Ivoire

5 giugno

1987

5 giugno

1988

Croazia

26 febbraio

2020

26 febbraio

2021

Danimarca*

6 giugno

1978

6 giugno

1979

Dominica

29 aprile

2002

29 aprile

2003

Dominicana, Repubblica

15 giugno

1999

15 giugno

2000

Ecuador

23 novembre

1979

23 novembre

1980

Egitto

25 marzo

1982

25 marzo

1983

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Estonia

22 marzo

1994

22 marzo

1995

Eswatini

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Etiopia

6 giugno

2011

6 giugno

2012

Figi

18 maggio

1998

18 maggio

1999

Filippine

10 giugno

1991

10 giugno

1992

Finlandia

2 ottobre

1978

2 ottobre

1979

Francia

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Guadalupa b

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Guayana francese b

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Martinica b

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Nuova Caledonia b

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Polinesia francese b

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Riunione b

8 giugno

1982

8 giugno

1983

St. Pierre e Miquelonb

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Gabon

6 dicembre

1988

6 dicembre

1989

Georgia

8 maggio

2018

8 maggio

2019

Germania

23 luglio

1979

23 luglio

1980

Ghana

6 giugno

2011

6 giugno

2012

Giamaica

23 ottobre

1996

23 ottobre

1997

Giappone

14 giugno

2002

14 giugno

2003

Gibuti

28 febbraio

2005

28 febbraio

2006

Giordania

5 agosto

2003

5 agosto

2004

Grecia

28 agosto

1981

28 agosto

1982

Grenada

25 ottobre

1994

25 ottobre

1995

Guatemala

13 giugno

1989

13 giugno

1990

Guinea

16 ottobre

1995

16 ottobre

1996

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

Honduras

12 giugno

2012

12 giugno

2013

India

27 febbraio

1978

27 febbraio

1979

Indonesia

17 ottobre

1990

17 ottobre

1991

Iraq

11 settembre

1978

11 settembre

1979

Irlanda

22 giugno

1979

22 giugno

1980

Islanda

30 giugno

1981

30 giugno

1982

Israele

21 gennaio

2010

21 gennaio

2011

Italia

18 ottobre

1979

18 ottobre

1980

Kazakstan

13 dicembre

2000

13 dicembre

2001

Kenya

6 giugno

1990

6 giugno

1991

Kirghizistan

12 gennaio

2007

12 gennaio

2008

Kiribati

25 giugno

2019

25 giugno

2020

Kuwait

15 agosto

2000

15 agosto

2001

Laos

29 ottobre

2010

29 ottobre

2011

Lesotho

27 gennaio

1998

27 gennaio

1999

Lettonia

25 luglio

1994

25 luglio

1995

Liberia

25 marzo

2003

25 marzo

2004

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

18 marzo

2021

18 marzo

2022

Macedonia del Nord

8 dicembre

2005

8 dicembre

2006

Madagascar

22 aprile

1997

22 aprile

1998

Malawi

1° ottobre

1986

1° ottobre

1987

Malaysia

14 giugno

2002

14 giugno

2003

Mali

23 gennaio

2008

23 gennaio

2009

Malta

14 febbraio

2019

14 febbraio

2020

Marocco

16 maggio

2013

16 maggio

2014

Mauritania

23 settembre

2019

23 settembre

2020

Maurizio

14 giugno

1994

14 giugno

1995

Messico

28 giugno

1978

28 giugno

1979

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Mongolia

10 agosto

1998

10 agosto

1999

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

23 dicembre

1996

23 dicembre

1997

Namibia

3 gennaio

1995

3 gennaio

1996

Nepal

21 marzo

1995

21 marzo

1996

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Niger

15 marzo

2018

15 marzo

2019

Nigeria

3 maggio

1994

3 maggio

1995

Norvegia

9 agosto

1977

9 agosto

1978

Nuova Zelanda*

5 giugno

1987

5 giugno

1988

Paesi Bassi

27 luglio

1978

27 luglio

1979

Aruba

6 agosto

1986

6 agosto

1986

Pakistan

25 ottobre

1994

25 ottobre

1995

Panama

11 giugno

2015

11 giugno

2016

Papua Nuova Guinea

27 settembre

2023

27 settembre

2024

Perù

8 novembre

2004

8 novembre

2005

Polonia

15 marzo

1993

15 marzo

1994

Portogallo

9 gennaio

1981

9 gennaio

1982

Regno Unito

15 febbraio

1977

16 maggio

1978

Rep. Centrafricana

5 giugno

2006

5 giugno

2007

Romania

9 dicembre

1992

9 dicembre

1993

Ruanda

29 giugno

2018

29 giugno

2019

Russia

18 dicembre

2014

18 dicembre

2015

Saint Kitts e Nevis

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

2010

9 novembre

2011

Samoa

5 dicembre

2018

5 dicembre

2019

San Marino

23 maggio

1985

23 maggio

1986

São Tomé e Príncipe

17 giugno

1992

17 giugno

1993

Seicelle

28 ottobre

2005

28 ottobre

2006

Senegal

19 novembre

2004

19 novembre

2005

Serbia

13 maggio

2005

13 maggio

2006

Sierra Leone

21 gennaio

1985

21 gennaio

1986

Singapore

4 ottobre

2010

4 ottobre

2011

Siria

28 maggio

1985

28 maggio

1986

Slovacchia

10 febbraio

1997

10 febbraio

1998

Slovenia

29 giugno

2011

29 giugno

2012

Somalia

8 marzo

2021

8 marzo

2022

Spagna

13 febbraio

1984

13 febbraio

1985

Sri Lanka

17 marzo

1994

17 marzo

1995

Stati Uniti

15 giugno

1988

15 giugno

1989

Commonwealth delle Isole
Marianne Settentrionali b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Guam b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Isole Vergini americane b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Portorico b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Samoa americane b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Territorio sotto tutela delle
Isole del Pacifico b

28 febbraio

1989

15 giugno

1989

Sudafrica

18 febbraio

2003

18 febbraio

2004

Sudan

17 marzo

2021 A

17 marzo

2022

Suriname

16 novembre

1979

16 novembre

1980

Svezia

16 maggio

1977

16 maggio

1978

Svizzera

28 giugno

2000

28 giugno

2001

Tagikistan

23 gennaio

2014

23 gennaio

2015

Tanzania

30 maggio

1983

30 maggio

1984

Thailandia

12 giugno

2024

12 giugno

2025

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinidad e Tobago

7 giugno

1995

7 giugno

1996

Turchia

12 luglio

1993

12 luglio

1994

Turkmenistan

9 settembre

2019

9 settembre

2020

Ucraina

16 maggio

1994

16 maggio

1995

Uganda

13 gennaio

1994

13 gennaio

1995

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

22 maggio

1987

22 maggio

1988

Uzbekistan

13 agosto

2019

13 agosto

2020

Venezuela

17 giugno

1983

17 giugno

1984

Vietnam

9 giugno

2008

9 giugno

2009

Yemen

15 giugno

2000

15 giugno

2001

Zambia

4 dicembre

1978

4 dicembre

1979

Zimbabwe

14 dicembre

1989

14 dicembre

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna
  1. Applicabile con mod.
  1. Applicabile senza mod.