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Accordo amministrativo
sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la
Confederazione Svizzera e la Spagna del 13 ottobre 1969 nel tenore modificato dall’Accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982

RU 19901273

Traduzione1

Concluso il 19 aprile 1990

Entrato in vigore con scambio di note il 1o agosto 1990

Conformemente all’articolo 22 capoverso 2 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 13 ottobre 1969 2 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Sono organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera d) della Convenzione: In Svizzera In Spagna

  1. la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera» per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
  2. l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna, detto in seguito «Istituto nazionale» per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali,
  3. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per gli assegni familiari, le questioni di assicurazione contro le malattie disciplinate nel Protocollo finale e, all’occorrenza, l’applicazione dell’articolo 24 capoverso 1 del suddetto Accordo.
  1. l’Istituto nazionale della Sicurezza Sociale.

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente in merito.

Art. 2

Le autorità competenti oppure, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli e gli altri documenti necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi citati nell’articolo 4 lettera a della Convenzione, gli organismi della Parte contraente la cui legislazione rimane applicabile e designati nel capoverso seguente attestano, a richiesta del datore di lavoro, che la persona interessata è assoggettata a questa legislazione.

L’attestazione è rilasciata:

  1. in Svizzera dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dal competente assicuratore contro gli infortuni;
  2. in Spagna dall’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale.

L’attestazione prevista nei capoversi precedenti deve essere esibita dal rappresentante del datore di lavoro nell’altro Paese oppure, in mancanza di tale rappresentante, dall’interessato medesimo.

Se la durata del trasferimento deve protrarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 4 lettera a della Convenzione, il consenso ivi previsto deve essere chiesto dal datore di lavoro interessato, prima della scadenza di questo periodo, all’autorità competente del suo Paese, vale a dire:

  1. in Svizzera all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna,
  2. in Spagna al Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale in Madrid.

La decisione presa di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti contraenti, in applicazione dell’articolo 4 lettera a secondo periodo della Convenzione, deve essere comunicata agli organismi interessati.

Art. 4

Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 5 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori occupati in Svizzera devono presentare la loro domanda e i lavoratori occupati in Spagna

  1. all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale
  1. alla Cassa federale di compensazione in Berna e all’agenzia circondariale competente dell’Istituto nazionale.

Se i lavoratori di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano in favore della legislazione dello Stato accreditante, gli organismi competenti di questo Stato rilasciano loro un certificato attestante che essi sono assicurati secondo la predetta legislazione.

Titolo III Disposizioni relative alle prestazioni

Capitolo 1 Vecchiaia e morte

I. Cittadini spagnoli residenti in Spagna e aventi diritto a prestazioni
dell’assicurazione svizzera

A. Presentazione e istruzione delle domande

Art. 5

I cittadini spagnoli presentano la loro domanda di rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale.

Se una domanda è presentata a un’autorità o a un organismo che non sia quello di collegamento citato nel capoverso 1, questa autorità o detto organismo iscrive la data di ricezione sulla domanda e la trasmette tempestivamente all’organismo di collegamento.

Le domande di rendita devono essere presentate su moduli messi a disposizione dell’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale dalla Cassa svizzera. Le indicazioni fornite nei moduli devono essere comprovate, se previsto negli stessi, dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 6

L’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale iscrive la data di ricezione della domanda di rendita sul modulo stesso, verifica se essa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente.

L’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale chiede alla Cassa svizzera, nello stesso tempo in cui le trasmette la domanda e i documenti giustificativi, i dati riguardanti l’assicurazione svizzera necessari, all’occorrenza, per l’applicazione degli articoli 11 e 13 della Convenzione.

A richiesta della Cassa svizzera, l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale fornisce altri documenti e attestati rilasciati dalle autorità spagnole.

Art. 7

La Cassa svizzera delibera in merito alla domanda di rendita e notifica direttamente la sua decisione al richiedente con indicazione dei rimedi e termini di ricorso; ne trasmette due copie all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale.

Art. 8

I cittadini spagnoli residenti in Spagna presentano i ricorsi avverso le decisioni della Cassa svizzera o i ricorsi di diritto amministrativo contro le sentenze delle autorità svizzere di prima istanza alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia tramite la Cassa svizzera, oppure all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale. In quest’ultimo caso, l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale indica la data di ricezione sulla memoria di ricorso, che trasmette immediatamente alla Cassa svizzera, all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 9

Le rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti sono versate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto in Spagna. Questi versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione svizzera. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.

Art. 10

La Cassa svizzera chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, sia direttamente, sia tramite l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie al servizio delle prestazioni. II. Cittadini svizzeri e spagnoli residenti in Svizzera e aventi diritto
a prestazioni della sicurezza sociale spagnola

A. Presentazione e istruzione delle domande

Art. 11

I cittadini svizzeri e spagnoli presentano le domande di prestazioni di vecchiaia, di morte e per i superstiti spagnoli alla Cassa svizzera.

Se una domanda è presentata a un’autorità svizzera che non sia la Cassa summenzionata, questa autorità iscrive la data di ricezione sulla domanda e la trasmette immediatamente alla Cassa svizzera.

Le domande di prestazioni devono essere presentate sui moduli messi a disposizione della Cassa svizzera dall’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale. Le indicazioni figuranti su questi moduli devono essere corredate dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 12

La Cassa svizzera iscrive la data di ricezione della domanda di prestazioni sul modulo stesso, verifica se la domanda è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente.

Per l’applicazione degli articoli 11 e 13 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica, su richiesta dell’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale, i periodi di contribuzione e i periodi assimilati che il richiedente ha assolto in Svizzera.

A richiesta dell’organismo competente spagnolo, la Cassa svizzera fornisce altri documenti e attestati rilasciati dalle autorità svizzere.

Art. 13

L’organismo spagnolo competente statuisce circa la domanda di prestazioni e notifica la sua decisione direttamente al richiedente, con l’indicazione dei rimedi e dei termini di ricorso; ne trasmette una copia della Cassa svizzera.

Art. 14

I ricorsi, sia amministrativi, sia destinati ai tribunali, previsti dalla legislazione spagnola contro le decisioni degli organismi spagnoli competenti sono trasmessi direttamente o tramite la Cassa svizzera all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale all’attenzione dell’organismo o dell’autorità che deve statuire. In quest’ultimo caso, la Cassa svizzera indica la data di ricezione sulla memoria di ricorso.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 15

Le prestazioni della sicurezza sociale spagnola per la vecchiaia, la morte o per i superstiti sono versate direttamente dall’organismo debitore agli aventi diritto residenti in Svizzera. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione spagnola. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.

Art. 16

L’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale chiede una volta all’anno ai beneficiari di prestazioni della sicurezza sociale spagnola, sia direttamente sia tramite la Cassa svizzera, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie al servizio delle prestazioni. III. Cittadini svizzeri e spagnoli residenti in un terzo Stato e aventi diritto
a prestazioni della sicurezza sociale spagnola o dell’assicurazione svizzera

Art. 17

I cittadini svizzeri e spagnoli residenti in uno Stato terzo e che possono esigere una prestazione dalla sicurezza sociale spagnola inviano la loro domanda direttamente all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale corredandola dei documenti giustificativi necessari.

I cittadini spagnoli residenti in uno Stato terzo e che possono esigere una prestazione dell’assicurazione svizzera inviano la loro domanda direttamente alla Cassa svizzera corredandola dei documenti giustificativi necessari.

L’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale, nei casi previsti nel capoverso 1, e la Cassa svizzera, in quelli previsti nel capoverso 2, deliberano in merito alle domande, trasmettono le loro decisioni e effettuano i pagamenti direttamente agli aventi diritto, all’occorrenza conformemente agli accordi di pagamento esistenti tra lo Stato dell’organismo debitore e lo Stato terzo.

Capitolo 2 Invalidità

I. Cittadini spagnoli e svizzeri aventi diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità o beneficiari di tale prestazione

Art. 18

Per l’applicazione dell’articolo 9 capoverso 3 della Convenzione, l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale comunica, a richiesta della Cassa svizzera, i periodi di contribuzione e i periodi assimilati che il richiedente ha assolto in Spagna e di cui si deve tener conto per l’apertura del diritto e per il calcolo della pensione d’invalidità secondo la legislazione spagnola.

Art. 19

Se il titolare di una rendita d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Spagna, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale di procedere all’esecuzione degli esami medici e di fornirle altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera.

Art. 20

Se un cittadino spagnolo beneficiario di una rendita d’invalidità trasferisce la sua dimora in Spagna, gli articoli 9 e 10 si applicano per analogia. II. Cittadini svizzeri e spagnoli aventi diritto a una prestazione d’invalidità della sicurezza sociale spagnola o beneficiari di una tale prestazione

Art. 21

Per l’applicazione degli articoli 11, 13 capoverso 4 e 15 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica a richiesta dell’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale i periodi di contribuzione e i periodi assimilati che il richiedente ha compiuto in Svizzera.

Art. 22

Se il titolare di una prestazione d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Svizzera, l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale può chiedere in ogni momento alla Cassa svizzera di provvedere all’esecuzione degli accertamenti medici e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione spagnola.

Art. 23

Se un cittadino svizzero beneficiario di una prestazione d’invalidità provvisoria o permanente trasferisce la sua dimora in Svizzera, gli articoli 15 e 16 si applicano per analogia.

Capitolo 3 Infortuni e malattie professionali

Art. 24

I cittadini svizzeri o spagnoli oppure i loro superstiti dimoranti in Spagna che hanno diritto a prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale in applicazione della legislazione svizzera presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Questa domanda può essere prodotta direttamente dall’interessato o tramite l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale. In quest’ultimo caso, l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale trasmette la domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni o, se ne ignora la denominazione, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

I cittadini svizzeri o spagnoli o i loro superstiti dimoranti in Svizzera che hanno diritto a prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale in applicazione della legislazione spagnola presentano la loro domanda all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale, sia direttamente sia tramite l’Istituto nazionale.

I cittadini svizzeri o spagnoli dimoranti in uno Stato terzo che hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni o della sicurezza sociale spagnola in caso d’infortuni sul lavoro o di malattia professionale devono rivolgersi direttamente all’organismo di collegamento competente: possono pure rivolgersi all’organismo di collegamento spagnolo se si tratta di prestazioni della sicurezza sociale spagnola.

Art. 25

I cittadini svizzeri e spagnoli o i loro superstiti residenti in Spagna possono far opposizione avverso le decisioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso quest’ultimo e impugnare la decisione su opposizione davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni designato nei rimedi giuridici. li giudizio del tribunale cantonale delle assicurazioni può in seguito essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi sono inoltrati sia direttamente sia tramite l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale. In quest’ultimo caso, la data di ricezione dev’essere menzionata sull’opposizione o sulla memoria del ricorso.

I ricorsi amministrativi previsti dalla legislazione spagnola contro le decisioni degli organismi competenti spagnoli sono trasmessi, sia direttamente sia tramite l’Istituto nazionale, all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale all’attenzione dell’organismo o dell’autorità che deve statuire. 1 ricorsi destinati ai tribunali sono inviati direttamente a quest’ultimi.

Art. 26

Le spese cagionate dalle cure conseguenti a un infortunio verificatosi sul territorio della Parte contraente la cui assicurazione non è competente sono rimborsate se l’interessato adduce la prova del diritto a dette prestazioni. L’organismo competente rimborsa queste spese all’organismo che ha accordato le prestazioni sulla base delle spese effettive.

Art. 27

Quando le prestazioni devono essere assegnate in applicazione dell’articolo 16 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debitore ne informa l’ente assicuratore del luogo di dimora.

Art. 28

Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.

Capitolo 4 Prestazioni familiari

Art. 29

I cittadini spagnoli residenti in Svizzera che chiedono gli assegni in applicazione della legislazione federale svizzera per i figli rimasti in Spagna, devono corredare la loro domanda presentando il «Libro de familia» o un documento equivalente comprovante l’esistenza dei figli. 1 cittadini spagnoli sono inoltre tenuti a fornire ogni altra informazione o tutti i documenti di cui le casse per gli assegni familiari chiedono la presentazione conformemente alla legislazione svizzera.

I cittadini svizzeri residenti in Spagna che chiedono le prestazioni in applicazione della legislazione spagnola per le persone rimaste in Svizzera devono fornire la prova dell’esistenza di dette persone producendo un’attestazione compilata dall’autorità competente in materia di controllo degli abitanti del Comune dove queste persone hanno eletto domicilio. 1 cittadini svizzeri devono inoltre fornire ogni informazione o documentazione di cui l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale chiede la presentazione in applicazione della legge spagnola.

Capitolo 5 Assicurazione contro le malattie

Art. 30

Per beneficiare delle agevolazioni previste nel numero 15 lettere a e b del Protocollo finale allegato alla Convenzione, le persone ivi designate devono produrre, a una delle casse malati svizzere che partecipano all’applicazione didetto numero, un’attestazione indicante la data della fine d’affiliazione alla sicurezza sociale spagnola e il periodo d’assicurazione durante gli ultimi sei mesi. La cassa malati svizzera può domandare, all’occorrenza direttamente all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale, la conferma di altri periodi di assicurazione.

L’attestazione è rilasciata, a richiesta della persona interessata, dall’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale. Se questa persona non è in possesso dell’attestazione, la cassa malati svizzera cui è stata presentata la domanda d’affiliazione si rivolge direttamente all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale allo scopo di ottenere l’attestazione richiesta.

L’autorità competente svizzera indica all’autorità competente spagnola quali sono le casse malati che partecipano all’applicazione del numero 15 del Protocollo finale allegato alla Convenzione.

Art. 31

Per beneficiare del conteggio dei periodi di assicurazione in una cassa malati svizzera riconosciuta in vista del compimento dei termini d’attesa richiesti dalla legislazione spagnola di sicurezza sociale allo scopo di ottenere prestazioni, le persone citate nel numero 16 del Protocollo finale allegato alla Convenzione devono presentare all’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale un’attestazione che confermi la durata d’affiliazione nel corso dell’ultimo anno precedente immediatamente la realizzazione del rischio assicurato e che precisi la data d’uscita dalla cassa malati svizzera. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può domandare conferma, se necessario, di periodi di assicurazione più lunghi alla competente cassa malati svizzera o, se ne ignora la denominazione, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

L’attestazione summenzionata è rilasciata, a richiesta della persona interessata, dall’ultima cassa malati cui è stata affiliata. Se questa persona non è in possesso dell’attestazione precitata, la stessa può essere richiesta dall’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale alla competente cassa malati svizzera o, se detto Istituto ne ignora la denominazione, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 32

Gli enti assicuratori e gli organismi di collegamento delle Parti contraenti si accordano, a richiesta generica o speciale, sull’assistenza necessaria per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Gli enti assicuratori e gli organismi di collegamento di una delle Parti contraenti trasmettono all’organismo dell’altra Parte una copia delle decisioni emanate in seguito a una procedura alla quale detto organismo si è associato in applicazione dell’articolo 28 della Convenzione.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo assicuratore della Parte contraente sul cui territorio risiede il terzo responsabile ricupera la totalità del credito dovuto da questo debitore qualora l’organismo assicuratore dell’altra Parte lo richieda.

Art. 33

I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, devono comunicare all’organismo debitore qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione personale e familiare o nel loro stato di salute che possa modificare i loro diritti o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni enumerate nell’articolo 1 della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.

Su richiesta dell’ente assicuratore debitore e tramite l’organismo di collegamento, l’organismo competente dell’altra Parte contraente procede o fa procedere all’esecuzione degli accertamenti medici e raccoglie tutte le altre informazioni necessarie al mantenimento o a una nuova determinazione del diritto alle prestazioni.

Art. 34

Le spese amministrative propriamente dette che risultano dall’applicazione del presente Accordo sono sopportate dagli organismi incaricati della sua applicazione.

Le spese che risultano dagli accertamenti medici e dagli esami tendenti a determinare la capacità di lavoro o di guadagno, come pure le spese di viaggio, di vitto o alloggio che ne derivano sono anticipate dall’organismo incaricato dell’inchiesta in applicazione dell’articolo 33 capoverso 2 e rimborsate separatamente per ogni caso dall’organismo richiedente.

Art. 35

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le due Parti contraenti si saranno scambiate la comunicazione inerente all’adempimento delle condizioni prescritte dal loro diritto interno. Rimarrà in vigore per la stessa durata della Convenzione.

L’Accordo amministrativo del 27 ottobre 1971 3 che fissa le modalità d’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 13 ottobre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna è abrogato a far tempo dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo. Fatto a Berna il 19 aprile 1990, in duplice esemplare, uno in francese, l’altro in spagnolo; entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero spagnolo
del Lavoro e della Sicurezza Sociale:

M. V. Brombacher

A. Perandones Garcia