I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell’articolo primo, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo aggiuntivo, devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS utilizzando a tale scopo il formulario speciale di domanda di trasferimento.
La Cassa svizzera decide sulla domanda e fa pervenire la sua decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla sede provinciale competente dell’INPS 4 e procede, eventualmente, al trasferimento richiesto.
L’articolo 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è applicabile per analogia.
Nel medesimo tempo in cui essa trasferisce le contribuzioni alla Direzione generale dell’INPS 5 la Cassa svizzera fa pervenire alla suddetta Direzione generale una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.