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0.831.109.654.12

Accordo amministrativo
concernente le modalità di applicazione della
Convenzione di sicurezza sociale dell’11 settembre 1975
tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo

RU 1977 2208

Traduzione1

Concluso il 24 settembre 1976
Entrato in vigore il 1° marzo 1977

Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale conchiusa l’11 settembre 1975 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese (detta in seguito «la Convenzione»), le autorità competenti svizzere e portoghesi e cioè

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
il Ministero degli Affari sociali

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera d) della Convenzione:

In Svizzera:

  1. la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
  2. l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
  3. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie e gli assegni familiari.

In Portogallo:

  1. la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes», in Lisbona, detta in seguito la «Caixa Central».

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; essi si terranno reciprocamente informati.

Art. 2

Le autorità competenti oppure, con il loro assenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile

Art. 3

Per l’applicazione dell’articolo 5 lettera a) della Convenzione, gli organismi della Parte contraente di cui è applicabile la legislazione, designati nel paragrafo seguente, rilasciano, a domanda del datore di lavoro, un certificato attestante che il lavoratore interessato resta assoggettato a siffatta legislazione.

Il certificato è compilato:

  1. In Svizzera:
  2. dalla Cassa di compensazione competente dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e, se necessario, dall’Agenzia circondariale competente dell’Istituto nazionale;
  3. In Portogallo:
  4. dalla Cassa di previdenza presso la quale il lavoratore è affiliato obbligatoriamente, e per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dalla «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais».

Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 5 lettera a) della Convenzione, l’intesa prevista nel capoverso 2 della lettera a) suddetta deve essere chiesta dal datore di lavoro, per il tramite dell’autorità competente del suo Paese, prima della scadenza di detto periodo,

  1. In Svizzera:
  2. all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna;
  3. In Portogallo:
  4. alla «Direcçao Geral de Previdência» al Ministero degli Affari sociali (Ministério dos Assuntos Sociais), in Lisbona.

Art. 4

Per esercitare il diritto di opzione stabilito all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione, i lavoratori occupati in Svizzera devono presentare la loro richiesta:

  1. alla «Direcçao Geral de Previdência» e i lavoratori occupati in Portogallo;
  2. alla Cassa federale di compensazione in Berna.

Se i lavoratori di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 della Convenzione optano in favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi competenti di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono sottoposti alla legislazione predetta.

Titolo III Disposizioni riguardanti le prestazioni

Capo primo Assicurazione contro le malattie

Art. 5

Per beneficiare delle agevolazioni previste all’articolo 8 della Convenzione, le persone contemplate da tale articolo devono presentare a una delle casse svizzere per i malati che partecipano all’applicazione di detto articolo, un certificato indicante la data della fine dell’affiliazione obbligatoria all’assicurazione sociale portoghese e il periodo di assicurazione nel corso degli ultimi sei mesi. La cassa svizzera per i malati può, se è necessario, chiedere conferma dei periodi d’assicurazione più lunghi alla cassa di previdenza portoghese che ha rilasciato il certificato.

Il certificato è rilasciato a richiesta della persona interessata dalla cassa di previdenza portoghese alla quale ella era affiliata per ultimo. Se detta persona non è in possesso di detto certificato la cassa svizzera per i malati, alla quale è stata presentata la richiesta di ammissione, si rivolge alla «Caixa Central» per il tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, allo scopo di ottenere il certificato richiesto.

L’elenco delle casse per i malati che partecipano all’applicazione del n. 8 della Convenzione figura nell’appendice n. 1 del presente Accordo. L’autorità competente svizzera indica all’autorità competente portoghese i nomi delle altre casse per i malati, che dichiareranno, in un secondo tempo, di voler applicare l’articolo 8 della Convenzione.

Art. 6

Per poter tener conto dei periodi di assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta allo scopo di completare il periodo di attesa richiesto dalla legislazione portoghese per l’erogazione delle prestazioni, le persone indicate all’articolo 9 della Convenzione presentano alla competente cassa di previdenza portoghese un certificato che conferma la durata di affiliazione nel corso dei sei ultimi mesi precedenti l’uscita dalla cassa malati svizzera. La cassa di previdenza portoghese può, se del caso, chiedere alla cassa malati svizzera, per il tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, conferma dei periodi di assicurazione più lunghi.

Il certificato indicato al precedente capoverso è rilasciato su richiesta della persona interessata dalla cassa malati svizzera alla quale ella è stata affiliata per ultimo. Se detta persona non è in possesso di un certificato, la cassa di previdenza competente si rivolge alla cassa malati svizzera tramite l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali onde ottenere il certificato richiesto.

Art. 6bis3

Per beneficiare delle prestazioni di malattia in Svizzera, i lavoratori di cui all’articolo 10 della Convenzione sono tenuti a presentare all’Istituto del luogo della loro nuova dimora un certificato attestante che sono autorizzati a conservare il beneficio delle prestazioni dopo il trasferimento di dimora. Questa autorizzazione deve essere accordata se nessuna obiezione d’ordine medico può essere formulata e se la persona si reca presso la sua famiglia. Sulla base delle indicazioni del suo servizio medico, l’Istituto portoghese compotente precisa nel suddetto certificato la durata durante la quale le prestazioni potranno essere erogate.

L’Istituto della nuova dimora fa procedere periodicamente, sia di propria iniziativa, sia su domanda dell’Istituto portoghese competente, all’esame del beneficiario al fine di determinare se le cure mediche sono prestate effettivamente e regolarmente. Esso informa tempestivamente l’Istituto portoghese circa il risultato di questi esami. La continuazione dell’assunzione delle cure mediche da parte dell’Istituto portoghese è subordinata all’adempimento di queste formalità.

Il rimborso delle prestazioni in natura viene effettuato sulla base degli importi effettivi; tuttavia, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura assegnate ai lavoratori sottoposti alla legislazione svizzera.

Su richiesta dell’Istituto portoghese competente, le prestazioni in contanti sono versate dall’Istituto della nuova dimora. L’Istituto debitore competente deve precisare nella sua domanda l’ammontare delle prestazioni in contanti dovute all’interessato. Le prestazioni anticipate sono rimborsate all’Istituto della nuova dimora.

Gli articoli 32 e 33 del presente accordo sono applicabili per analogia.

Capo secondo Assicurazione per l’invalidità

I. Cittadini portoghesi e svizzeri aventi diritto a una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità o beneficiari di una tale prestazione

Art. 7

Per l’applicazione dell’articolo 12 capoverso 3 della Convenzione, la «Caixa Central» comunica su richiesta della cassa svizzera i periodi assicurativi e i periodi assimilati che il richiedente ha compito secondo la leglislazione portoghese e di cui si sarebbe tenuto conto per l’apertura del diritto e il calcolo della pensione d’invalidità secondo la legislazione predetta.

Art. 8

Se il beneficiario di una rendita svizzera d’invalidità ha trasferito la sua dimora in Portogallo, la Cassa svizzera può, in ogni momento, chiedere alla «Caixa Central» di procedere agli esami medici, e di fornirle altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera. Essa si riserva di far esaminare l’interessato da un medico di sua scelta e nelle condizioni previste dalla propria legislazione.

Art. 9

Quando il titolare di una rendita svizzera trasferisce la dimora in Portogallo, gli articoli da 16 a 19 si applicano per analogia. II. Cittadini svizzeri e portoghesi aventi diritto a una prestazione d’invalidità portoghese o beneficiari di una tale prestazione

Art. 10

Per l’applicazione dell’articolo 15 capoverso 2 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica su richiesta della «Caixa Central» i periodi assicurativi ed i periodi assimilati che il richiedente ha compito secondo la legislazione svizzera.

Art. 11

Se il titolare beneficiario di prestazioni d’invalidità portoghese ha trasferito la sua dimora in Svizzera, l’Istituto portoghese competente può, in ogni momento, chiedere alla Cassa svizzera di far procedere a degli accertamenti medici e di fornirgli le altre informazioni richieste dalla legislazione portoghese. Detto Istituto si riserva la facoltà di far procedere a un esame dell’interessato da un medico di sua scelta e nelle condizioni previste dalla propria legislazione.

Art. 12

Quando il titolare d’una prestazione d’invalidità portoghese trasferisce la sua dimora in Svizzera, gli articoli da 24 a 26 si applicano per analogia.

Capo terzo Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

I. Cittadini portoghesi residenti in Portogallo e aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera

A. Presentazione e istruzione della richiesta

Art. 13

I cittadini portoghesi presentano la loro richiesta di rendita dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti alla «Caixa Central». Quando una richiesta è presentata a un’autorità, o a un organismo portoghese che non è quello di collegamento, questa autorità, o detto organismo iscrive la data di ricezione sulla richiesta che trasmette, senza indugio, alla «Caixa Central».

Le richieste di rendite devono essere presentate su moduli messi a disposizione della «Caixa Central» dalla Cassa svizzera. Le indicazioni date nel modulo devono, se è previsto nello stesso, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 14

La «Caixa Central» iscrive la data di ricezione della richiesta di rendita sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente.

La «Caixa Central» domanda alla Cassa svizzera, al momento di trasmetterle la richiesta e i documenti giustificativi, i dati riguardanti l’assicurazione svizzera necessari, se è il caso, per l’applicazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione.

A richiesta della Cassa svizzera, la «Caixa Central» fornisce altri documenti e attestati rilasciati dalle autorità portoghesi.

Art. 15

La Cassa svizzera statuisce circa la richiesta di rendita, e notifica direttamente la sua decisione al richiedente, con l’indicazione dei termini e rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia alla «Caixa Central».

Art. 16

Per l’applicazione dell’articolo 22 della Convenzione, la Cassa svizzera comunica su richiesta della «Caixa Nacional de Pensoes», in Lisbona, le somme delle rendite svizzere pagate dai beneficiari in Portogallo.

Art. 17

I cittadini portoghesi dimoranti in Portogallo presentano i ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite della «Caixa Central». In quest’ultimo caso, questa indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria competente.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 18

Le rendite dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono pagate direttamente dalla Cassa svizzera agli aventi diritto residenti in Portogallo. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione svizzera. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.

Art. 19

La Cassa svizzera può chiedere ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, sia direttamente sia per il tramite della «Caixa Central», un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni.

Art. 20

Gli articoli da 13 a 18 si applicano per analogia per l’erogazione e il pagamento dell’indennità unica conformemente all’articolo 17 capoversi 2 e 3 della Convenzione. II. Cittadini svizzeri e portoghesi residenti in Svizzera e aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione portoghese

A. Presentazione e istruzione della richiesta

Art. 21

I cittadini svizzeri e portoghesi presentano le richieste di prestazioni portoghesi di vecchiaia o di superstiti alla Cassa svizzera. Quando la richiesta è presentata a un’altra autorità svizzera diversa dall’organismo di collegamento, quest’ultima scrive la data di ricezione sulla richiesta, che trasmette, senza indugio, alla Cassa svizzera.

Le richieste di prestazioni devono essere presentate su moduli messi a disposizione della Cassa svizzera dalla «Caixa Central». Le indicazioni date in questi moduli devono, se è previsto nello stesso, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.

Art. 22

La Cassa svizzera scrive la data di ricezione della richiesta di prestazioni sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente; la cassa trasmette poi la richiesta alla «Caixa Central».

Per l’applicazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione la Cassa svizzera comunica, su richiesta dell’istituto portoghese competente, i periodi assicurativi e i periodi assimilati che il richiedente ha compito secondo la legislazione svizzera, e, se del caso, fornisce altri documenti e certificati rilasciati dalle autorità svizzere.

Art. 23

L’istituto competente portoghese statuisce circa la richiesta di prestazione e notifica direttamente la sua decisione al richiedente con l’indicazione delle vie e dei termini dei rimedi giuridici; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.

Art. 24

I cittadini svizzeri e portoghesi residenti in Svizzera indirizzano i loro ricorsi contro le decisioni dell’istituto competente portoghese al Tribunale del lavoro portoghese territorialmente competente, e i loro appelli contro le sentenze al «Supremo Tribunal Administrativo» in Lisbona sia direttamente, sia per il tramite dell’organismo di collegamento. In quest’ultimo caso, la Cassa svizzera indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso o di appello che trasmette senza indugio alla «Caixa Central» all’intenzione dell’autorità giudiziaria competente.

B. Pagamento delle prestazioni

Art. 25

Le prestazioni di vecchiaia e superstiti sono pagate direttamente dall’istituto portoghese competente agli aventi diritto dimoranti in Svizzera. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione portoghese. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.

Art. 26

L’istituto portoghese competente può chiedere ai beneficiari di prestazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera, un certificato di vita come pure le altre attestazioni necessarie per il servizio delle prestazioni. II. Cittadini svizzeri e portoghesi residenti in un terzo Stato e aventi diritto
a prestazioni portoghesi di vecchiaia o di morte e dell’assicurazione svizzera
o portoghese

Art. 27

I cittadini svizzeri, residenti in un terzo Stato e aventi diritto a una prestazione dell’assicurazione portoghese, inviano la loro richiesta all’istituto competente portoghese per il tramite della «Caixa Central» corredandola dei documenti giustificativi necessari.

I cittadini portoghesi, residenti in un terzo Stato e aventi diritto a una prestazione dell’assicurazione svizzera, inviano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera, corredandola dei documenti giustificativi necessari.

L’istituto competente portoghese nei casi previsti al capoverso 1, e la Cassa svizzera nei casi previsti al capoverso 2, statuiscono riguardo alle richieste, trasmettono le loro decisioni ed effettuano i pagamenti direttamente agli aventi diritto, se è il caso, secondo gli accordi di pagamento esistenti tra lo Stato dell’organismo debitore e il terzo Stato.

Capo quarto Assicurazione infortuni e malattie professionali

Art. 28

I cittadini svizzeri o portoghesi oppure i loro superstiti residenti in Portogallo, che chiedono delle prestazioni in caso di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale in applicazione della legislazione svizzera, indirizzano la loro richiesta alla Cassa svizzera, sia direttamente, sia per il tramite della «Caixa Central».

I cittadini svizzeri o portoghesi oppure i loro superstiti residenti in Svizzera, che chiedono delle prestazioni in caso di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale, in applicazione della legislazione portoghese, indirizzano la loro richiesta alla «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» in Lisbona, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera.

I cittadini svizzeri o portoghesi dimoranti in un terzo Stato aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera o portoghese contro gli infortuni, in caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, devono rivolgersi direttamente all’organismo del Paese competente indicato al precedente capoverso.

Art. 29

I cittadini svizzeri o portoghesi o i loro superstiti dimoranti in Portogallo presentano i ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni al Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lucerna, e i ricorsi di diritto amininistrativo contro le decisioni di detta giurisdizione al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, sia direttamente, sia per il tramite della «Caixa Central». In questo ultimo caso, la data di ricezione deve essere menzionata sulla dichiarazione di ricorso.

I cittadini svizzeri o portoghesi o i loro superstiti dimoranti in Svizzera presentano i ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione portoghese contro gli infortuni al Tribunale del lavoro del luogo in cui l’infortunio si è prodotto o dell’ultima attività che può aver causato la malattia, e i ricorsi contro le decisioni di detta giurisdizione al «Supremo Tribunal Administrativo», in Lisbona, sia direttamente sia per il tramite della Cassa svizzera. In quest’ultimo caso, la data di ricezione deve essere menzionata sulla dichiarazione di ricorso.

Art. 30

Nei casi previsti all’articolo 23 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono accordate se l’interessato prova il suo diritto alle prestazioni predette, in Svizzera dalla Cassa svizzera, in Portogallo dalla «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais».

Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove l’infortunio si è prodotto, detto rappresentante presenta i documenti comprovanti i diritti alle prestazioni del richiedente, se è in condizione di farlo.

Nel caso in cui nessun documento comprovante il diritto alle prestazioni possa essere presentato, l’organismo del luogo ove l’infortunio si è prodotto chiede i documenti necessari all’organismo del Paese competente indicato all’articolo 28.

Art. 31

In applicazione dell’articolo 23 capoverso 2 della Convenzione, l’istituto debitore rimette all’assicurato un certificato comprovante il suo diritto alle prestazioni dopo il suo trasferimento della dimora. Per quanto riguarda il Portogallo, la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» è indicata come istituto debitore competente.

In applicazione dell’articolo 23 capoverso 2 della Convenzione la «Caixa Nacional» predetta è indicata, da parte portoghese, come istituto del luogo di dimora.

Art. 32

Le protesi e le altre prestazioni di notevole importanza previste all’articolo 23 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate all’appendice n. 2 del presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire di apportare delle modifiche a detta appendice.

Art. 33

Per l’applicazione dell’articolo 24 della Convenzione, l’incapacità di lavoro deve essere attestata da un certificato medico redatto secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di dimora. Questo certificato deve pure indicare la durata probabile dell’incapacità di lavoro dell’assicurato. L’organismo competente si riserva il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico di sua scelta.

Gli ulteriori accertamenti medici dell’assicurato sono effettuati secondo le modalità applicate dall’organismo del luogo di dimora. Detto organismo, allorché costata che l’assicurato è in condizioni di riprendere il lavoro, comunica la data della fine dell’incapacità di lavoro, sia all’assicurato, sia all’organismo competente.

Art. 34

In applicazione dell’articolo 25 della Convenzione, le spese riguardanti le prestazioni in natura da rimborsare dall’organismo competente sono fissate come segue:

  1. gli importi effettivamente rimborsati dalla Cassa svizzera;
  2. le somme effettivamente rimborsate dall’organismo che ha accordato dette prestazioni.

Le somme fissate dagli enti assicurativi dei due Stati conformemente al capoverso precedente sono rimborsate separatamente per ogni caso; tuttavia non si può tenere conto di tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura accordate ai lavoratori sottoposti alla legislazione applicabile dall’istituto che le ha erogate.

Art. 35

Le rendite o le pensioni d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali svizzere o portoghesi sono pagate direttamente all’avente diritto dimorante in uno Stato dall’istituto debitore dell’altro Stato, secondo le modalità previste dalla legislazione che applicano detti istituti. Le autorità competenti possono convenire altre modalità di pagamento.

Art. 36

Le disposizioni del presente capo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.

Capo quinto Prestazioni familiari

Art. 37

I cittadini portoghesi dimoranti in Svizzera, che chiedono gli assegni in applicazione della legislazione federale svizzera per i figli dimoranti in Portogallo, devono corredare la loro richiesta presentando un attestato comprovante l’esistenza dei figli; tale attestato deve essere compilato dall’autorità all’uopo competente del luogo di dimora dei figli. I cittadini portoghesi devono, inoltre, fornire ogni altra informazione o tutti i documenti di cui le casse di compensazione chiedono la presentazione secondo la legislazione svizzera.

I cittadini svizzeri dimoranti in Portogallo, che chiedono gli assegni familiari in applicazione della legislazione portoghese per i figli dimoranti in Svizzera, devono corredare la loro richiesta presentando un attestato comprovante l’esistenza dei figli; tale attestato deve essere compilato dall’autorità competente in materia. I cittadini svizzeri devono, inoltre, fornire ogni altra informazione o tutti i documenti di cui le casse per gli assegni familiari chiedono la presentazione secondo la legislazione portoghese.

Per l’applicazione dell’articolo 29 capoverso 2 della Convenzione, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali trasmette, su richiesta, alla «Caixa Central» un certificato indicante la durata di lavoro compiuto in Svizzera dal lavoratore nel corso degli ultimi sei mesi precedenti la sua partenza dalla Svizzera.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 38

Gli istituti di sicurezza sociale e gli organismi di collegamento delle Parti contraenti si accordano, a domanda generica oppure a richiesta speciale, l’assistenza necessaria per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Gli istituti di sicurezza sociale e gli organismi di collegamento delle Parti contraenti trasmettono all’organismo dell’altra parte una copia della decisione emessa a seguito di una procedura a cui gli organismi predetti sono stati implicati in applicazione dell’articolo 36 della Convenzione.

Art. 39

I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore, sia direttamente sia per il tramite dell’organismo di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale e familiare, del loro stato di salute, o della loro capacità di lavoro e di guadagno, che possano modificare i loro diritti o i loro obblighi, tenuto conto delle legislazioni indicate al secondo articolo della Convenzione e delle disposizioni di quest’ultima.

Gli organismi assicuratori si comunicano, per il tramite degli organismi di collegamento, le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza.

Art. 40

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione del presente Accordo sono addossate agli organismi incaricati della sua applicazione.

Le spese risultanti dagli accertamenti medici e dalle inchieste necessarie per la valutazione della capacità di lavoro o di guadagno, come pure le spese di spostamento, di vitto o di alloggio, e le altre spese che ne derivano, sono anticipate dall’organismo incaricato dell’inchiesta, e sono, rimborsate separatamente per ogni caso dall’organismo richiedente.

I rimborsi sono effettuati in base alle tariffe e alle disposizioni applicate dall’orga-nismo incaricato dell’esame.

Art. 41

Gli istituti competenti devono trasmettere all’organismo di collegamento del loro Stato una statistica annua dei pagamenti fatti all’altro Stato. Gli organismi di collegamento si comunicano tali statistiche.

Art. 42

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conchiusa l’11 settembre 1975 tra la Svizzera e il Portogallo. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione. Fatto a Berna il 24 settembre 1976, in duplice esemplare, in lingua francese e portoghese; i due testi fanno egualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero portoghese
degli affari sociali:

H. Wolf

Vitor José Melicias Lopes

Appendice n.1

Le casse svizzere per i malati riconosciute, contemplate all’articolo 5 capoverso 3 dell’Accordo amministrativo sono le seguenti:

Casse centralizzate esercitanti la loro attività in tutta la SvizzeraKrankenkasse ArgoviaGönhardweg 155000 AarauKrankenkasse für denKanton BernLaubeggstrasse 683006 BernINTRAS Caisse‑maladieRue Blavignac 101277 Carouge«Die Eidgenössische»Kranken‑ und UnfallkasseBrislachstrasse 24242 LaufenChristlichsoziale Kranken‑ und Unfallkasse der SchweizZentralstrasse 186002 LuzernSchweiz. Kranken‑ und UnfallkasseKonkordiaBundesplatz 156002 LuzernCaisse‑maladieFraternelle de PrévoyanceRue Louis‑Favre 122000 NeuchâtelSANITASSchweizerische KrankenkassePostfach 4738021 ZürichSchweiz. Krankenkasse HelvetiaStadelhoferstrasse 258002 Zürich

Casse regionali o localiOeffentliche KrankenkasseBasel‑StadtSpiegelgasse 124002 BaselEinwohner‑KrankenkasseFrauenfeldRheinstrasse 118500 FrauenfeldL’AvenirSociété romande d’assurance‑maladieRue de Locarno 171701 FribourgOSKA KrankenversicherungVadianstrasse 269001 St. GallenZürcherische KrankenkasseBankstrasse 278610 UsterOeffentliche KrankenkasseWinterthurPalmstrasse 168400 Winterthur

Casse professionaliArtisana KrankenversicherungEffingerstrasse 593000 Bern 14Schweiz. Krankenkasse für dasBau‑ und Holzgewerbe und verwandte BerufeStrassburgstrasse 118021 Zürich

Casse aziendaliBetriebskrankenkasse desPersonals der AktiengesellschaftBrown Boveri & Cieund der Micafil AG5401 BadenBetriebskrankenkasse WILD9435 Heerbrugg

Appendice n.2

Le protesi, le apparecchiature complesse e le altre prestazioni in natura di notevole importanza contemplate all’articolo 32 dell’Accordo amministrativo sono le prestazioni seguenti in quanto esse siano previste, nel caso singolo, nella legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora o del luogo di domicilio:

  1. Protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure gli accessori e gli utensili.
  2. Scarpe ortopediche e scarpe correttive (non ortopediche).
  3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
  4. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali a cannocchiale e occhiali telescopici.
  5. Apparecchi per i sordi, specificatamente apparecchi acustici e fonici.
  6. Protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina).
  7. Carrozzelle per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle da passeggio o da camera e altri mezzi meccanici adatti per spostarsi, cani da guida per ciechi.
  8. Rinnovo degli apparecchi indicati alle voci precedenti.
  9. Cure.
  10. Soggiorni e cure mediche:–in convalescenziari e in sanatori o in istituti per cure d’aria;–in un preventorio, quando la durata del soggiorno sembra doversi prolungare oltre un periodo di venti giorni secondo il parere del medico curante, oppure se lo richiede in casi analoghi la legislazione dello Stato dove si trova l’interessato, secondo il parere del medico di controllo (medico di fiducia) dell’istituto del luogo di soggiorno o del luogo di dimora, oppure quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere espresso in un primo tempo dal medico cu-rante, oltre venti giorni.
  11. Provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale.
  12. Ogni altro intervento medico, o le forniture sanitarie, dentarie o chirurgiche, alla condizione che il costo probabile delle stesse superi il seguente importo:
  1. in Svizzera:

500 franchi

  1. in Portogallo:

5000 escudos.

  1. Ogni sussidio destinato a coprire una parte del costo che risulti dall’erogazione delle prestazioni previste alle lettere da a) a k), e che superi gli importi precisati alla precedente lettera 1).