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Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Slovacca

RU 1998 2182; FF 199 I 945

Traduzione1

Conclusa il 7 giugno 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19972

Ratificata con strumenti scambiati il 9 ottobre 1997

Entrata in vigore il 1° dicembre 1997

(Stato il 29 settembre 1998)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Slovacca,

animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale nell’interesse dei loro cittadini,

hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Nella presente Convenzione:

  1. «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il territorio della Repubblica Slovacca;
  2. «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, persone di nazionalità della Repubblica Slovacca;
  3. «norme giuridiche» designa le leggi ed ordinanze menzionate nell’articolo 2;
  4. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne la Repubblica Slovacca, il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica Slovacca;
  5. «istituzione» designa l’ente oppure l’autorità cui spetta interamente o parzialmente l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
  6. «risiedere» significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente;
  7. «domicilio» designa, in virtù del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  8. «residenza» designa, per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, il luogo in cui una persona dimora provvisoriamente oppure durevolmente;
  9. «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
  10. «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti oppure una rendita, compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti;
  11. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674;
  12. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19545;
  13. «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi.

I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche di ognuno degli Stati contraenti.

Art. 2

Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:

A. in Svizzera
  1. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  2. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità;
  3. alla legislazione federale sull’assicurazione malattie;
B. nella Repubblica Slovacca alle norme giuridiche concernenti
  1. la previdenza sociale riguardo alle prestazioni seguenti:1.rendita di vecchiaia,2.rendita d’invalidità,3.rendita parziale d’invalidità,4.rendita per vedova,5.rendita per vedovo,6.rendita per orfani,7.rendita sociale;
  2. l’assicurazione malattie (protezione contro le malattie) riguardo alle prestazioni seguenti:1.indennità giornaliera,2.sostegno finanziario in caso di maternità,3.sostegno in caso di cure prestate a un familiare,4.contributo compensativo in caso di gravidanza e di maternità,5.sostegno in caso di nascita di un bambino,6.indennità per il funerale.

La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.

Tuttavia essa si applica:

  1. alle norme giuridiche concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti;
  2. alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non notifichi la sua opposizione all’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.
Art. 3

La presente Convenzione si applica:

  1. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;
  2. in caso di residenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;
  3. riguardo agli articoli 6, 7 capoversi 1–3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10–13 nonché al titolo IV, anche a tutte le altre persone che non sono menzionate alle lettere a e b;
  4. riguardo all’articolo 15 lettera c, anche ai cittadini della Repubblica Ceca.
Art. 4

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.

Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:

  1. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero nonché le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero;
  2. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano al di fuori del territorio di uno degli Stati contraenti per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono retribuiti da quest’ultimo; è fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4.
Art. 5

Fatto salvo il capoverso 2, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, a e b come anche lettere B e a punti 1–6 ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente.

Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

Le prestazioni in contanti ai sensi delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettere A, a e b come anche lettere B e a punti 1-6 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo con cui questo Stato contraente ha concluso una convenzione di sicurezza sociale nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Art. 6

Fatti salvi gli articoli 7–10, l’obbligo assicurativo delle persone di cui all’articolo 3 è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l’attività lucrativa.

Art. 7

I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato.

I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale di uno Stato contraente inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 8

I cittadini di uno Stato contraente inviati da questo Stato come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Il capoverso 2 si applica per analogia:

  1. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato;
  2. ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale di un cittadino del primo Stato menzionato nei capoversi 1 e 2.

Se una missione diplomatica o un posto consolare di uno Stato contraente occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La prima frase si applica per analogia al cittadino di cui ai capoversi 1 o 2 che impiega persone nel senso della frase precedente.

I capoversi 1–4 non si applicano ai membri onorari di posti consolari né ai loro impiegati.

Art. 9

I cittadini di uno Stato contraente occupati sul territorio dell’altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente.

Riguardo all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne.

Art. 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, deroghe alle disposizioni degli articoli 6–8.

Art. 11

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona in applicazione degli articoli 7–10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.

Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Malattia e maternità

Art. 12

Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Repubblica Slovacca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie slovacca, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione malattie slovacca sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Art. 13

Le persone che risiedono nella Repubblica Slovacca e vi esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie (protezione contro le malattie).

Se il diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie (protezione contro le malattie) dipende da una durata minima di affiliazione all’assicurazione malattie (protezione contro le malattie) della Repubblica Slovacca, per adempiere tale durata sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche svizzere.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso

A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere

Art. 14

I cittadini della Repubblica Slovacca che, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 15 lettera a si applica per analogia.

I cittadini della Repubblica Slovacca che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

I cittadini della Repubblica Slovacca residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2.

I figli nati invalidi nella Repubblica Slovacca e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 15

Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di queste norme giuridiche anche:

  1. i cittadini della Repubblica Slovacca che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la loro invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
  2. i cittadini della Repubblica Slovacca che, dopo la cessazione della loro attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  3. i cittadini della Repubblica Slovacca cui non si applicano le lettere a e b che, all’insorgenza dell’evento assicurato:aa.sono affiliati alla protezione rendite per le rendite slovacca, oppurebb.sono affiliati obbligatoriamente all’assicurazione malattie (protezione contro le malattie) slovacca, oppurecc.beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche slovacche oppure hanno diritto a una tale rendita.
Art. 16

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini della Repubblica Slovacca o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Repubblica Slovacca o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Repubblica Slovacca o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora.

I capoversi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, non si prevede più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità.

Art. 17

I cittadini della Repubblica Slovacca hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:

  1. durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia;
  2. durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita d’invalidità o per superstiti o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di una di queste due prestazioni.

La residenza giusta il capoverso 1 è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. I periodi durante i quali i cittadini della Repubblica Slovacca residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati nella durata di residenza.

I rimborsi dei contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati sono computati nelle rendite da concedere.

B. Applicazione delle norme giuridiche slovacche

Art. 18

Se, secondo le norme giuridiche slovacche, i cittadini degli Stati contraenti o i loro superstiti hanno diritto a una rendita anche senza tenere conto dei periodi di assicurazione svizzeri esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche slovacche, l’istituzione slovacca concede tale prestazione indipendentemente dalla durata dei periodi di assicurazione svizzeri.

Art. 19

Se i cittadini degli Stati contraenti che hanno compiuti periodi di assicurazione in virtù delle norme giuridiche di entrambi gli Stati oppure i loro superstiti rivendicano il diritto a una rendita, questa è calcolata nel modo seguente:

  1. l’istituzione slovacca esamina dapprima se le condizioni poste per avere diritto a una rendita sono adempite in virtù delle norme giuridiche per essa valide tenendo conto della durata complessiva dei periodi di assicurazione;
  2. se il diritto è dato, l’istituzione calcola dapprima l’importo della rendita completa che dovrebbe essere concessa qualora si tenesse conto di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche per essa valide;
  3. sulla base di questo importo l’istituzione fissa la rendita dovuta secondo il rapporto esistente tra i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche per essa valide e la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche dei due Stati contraenti;
  4. per l’applicazione delle lettere b e c, i periodi di assicurazione che si sovrappongono sono considerati come se non si sovrapponessero.

Se i periodi di assicurazione compiuti in virtù delle norme giuridiche slovacche sono inferiori a 12 mesi, non è concessa nessuna rendita in virtù della presente Convenzione. Tale disposizione non si applica se, sulla base di questi periodi, è dato il diritto alla prestazione in virtù delle norme giuridiche slovacche.

Il reddito medio su cui si basa il calcolo dell’importo della rendita in virtù delle norme giuridiche slovacche è determinato secondo queste norme giuridiche.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 20

Le autorità competenti:

  1. concordano le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche;
  3. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti;
  4. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 21

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, le istituzioni e i tribunali competenti degli Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per gli esami medici.

Per la valutazione del grado d’invalidità, le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell’altro Stato. Esse hanno il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro.

Art. 22

L’esonero o la riduzione di diritti di bollo e di imposte previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi agli atti e ai documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato.

Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare degli atti e documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Art. 23

Le autorità, le istituzioni e i tribunali competenti di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese.

Per l’applicazione della presente Convenzione le istituzioni, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente o tramite gli organi di collegamento in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Art. 24

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione delle assicurazioni sociali di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente dell’altro Stato.

Art. 25

Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese.

Se un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato contraente, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato.

Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

I cittadini di uno Stato contraente che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione volontaria secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine relative all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 26

Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, l’istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire.

Art. 27

Le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Qualora non si riesca a trovare una soluzione, ogni Stato contraente può esigere di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ogni Stato designa un membro. Questi due membri nominano presidente un cittadino di uno Stato terzo. Se non si mettono d’accordo sulla scelta del presidente, questa persona deve essere nominata dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Il tribunale arbitrale regola la propria procedura. La sua decisione è vincolante per i due Stati contraenti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione.

La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il rimborso dei contributi.

Art. 29

Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione.

I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

I diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti da cittadini della Repubblica Slovacca o dai loro superstiti quali rifugiati o apolidi, rispettivamente quali loro superstiti, sono garantiti; l’articolo 5 si applica per analogia.

Art. 30

Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 29 capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 31

La presente Convenzione necessita della ratifica; gli strumenti di ratifica sono scambiati al più presto a Bratislava.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 32

La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d’anno in anno, salvo denuncia notificata da uno degli Stati contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continuano ad essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora. I diritti in corso di acquisizione sono disciplinati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 7 giugno 1996, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua slovacca, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica Slovacca:

M. V. Brombacher

Abel Král