« 1 Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:
in Svizzera:
- la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per tutti gli altri casi;
in Svezia:
- l’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale in Stoccolma.»3
Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.