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0.916.421.30

Atto istitutivo della Commissione europea per la lotta antiaftosa Conchiuso a Roma l’11 dicembre 1953 Emendato nell’aprile 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 6 ottobre 1960 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 23 febbraio 1961 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 febbraio 1961 Emendato nel marzo 1962, nell’aprile 1973, nell’aprile 1977, nel maggio 1989, nell’aprile 1997, nell’aprile 2015 e nell’aprile 2022

RU 1961 409; FF 1960 I 837

Traduzione

(Stato 9 dicembre 2022)

Preambolo

Gli Stati contraenti, considerata l’urgente necessità di prevenire le grandi perdite cagionate all’agricoltura europea dalle ricorrenti epidemie di afta epizootica, istituiscono col presente atto, nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, una commissione denominata Commissione europea per la lotta antiaftosa, il cui obiettivo principale è di promuovere in Europa, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, le misure di prevenzione dell’afta epizootica e di lotta contro la malattia. Gli Stati contraenti, nella prospettiva di attuare un insieme di misure razionali e dal costo ragionevole, concordano sulla possibilità di estendere, senza che ciò pregiudichi l’obiettivo principale, le attività di preparazione e riduzione dei rischi condotte dalla Commissione alle malattie animali transfrontaliere simili all’afta epizootica che vengono regolarmente identificate, a seconda della minaccia che rappresentano per i loro territori.

Art. I Membri

Possono diventare membri della Commissione europea per la lotta antiaftosa (di seguito: «Commissione») gli Stati europei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, gli Stati partecipanti in qualità di membri alla Conferenza regionale per l’Europa e l’Asia centrale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e serviti dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e gli Stati europei membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (di seguito: «OMSA») facenti parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, i quali aderiscono al presente atto istitutivo, conformemente al disposto dell’articolo XV. La Commissione può, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ammettere come suo membro qualsiasi altro Stato europeo facente parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, che abbia depositato una domanda d’ammissione, corredata di uno strumento ufficiale, col quale esso dichiari di accettare gli obblighi stabiliti dall’atto istitutivo, nel testo in vigore al momento della sua ammissione.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (di seguito: «Organizzazione»), l’OMSA, l’Unione europea e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno la facoltà di farsi rappresentare a tutte le sessioni della Commissione e dei suoi comitati; i loro rappresentanti tuttavia non hanno diritto di voto.

Art. II Obblighi dei membri in materia di politica nazionale e cooperazione internazionale concernenti la lotta contro l’afta epizootica e le malattie animali transfrontaliere simili

Le politiche adottate dovranno essere applicate rigorosamente. I membri non riconosciuti dall’OMSA come indenni dall’afta epizootica devono disporre di un piano nazionale per la lotta progressiva contro questa malattia, salvo nel caso in cui tale stato sia stato temporaneamente sospeso.

I membri s’impegnano a lottare contro l’afta epizootica e a sforzarsi di eradicarla, ricorrendo a misure sanitarie e a regolamenti di quarantena efficaci e applicando una o più delle politiche seguenti:

  1. abbattimento;
  2. combinazione di abbattimento e vaccinazione;
  3. immunizzazione totale del bestiame bovino mediante vaccinazione; possono essere vaccinati altri animali a rischio;
  4. vaccinazione del bestiame in un determinato perimetro intorno ai focolai d’infezione.

I membri che adottano il metodo 1.2 o 1.4 s’impegnano a procurarsi una quantità sufficiente di vaccino o di antigeni per la produzione del vaccino in modo da garantire la protezione del bestiame nel caso in cui la propagazione della malattia non possa essere arrestata esclusivamente tramite misure sanitarie. Ogni membro fornisce agli altri collaborazione e assistenza per tutto quanto si riferisca ad un’azione comune contro l’afta epizootica, segnatamente, ove occorra, per la fornitura del vaccino o di antigeni per la produzione del vaccino. Le quantità di vaccino e di antigeni da tenere in riserva per l’uso sul piano nazionale e internazionale saranno stabilite dai membri, tenuto conto delle conclusioni della Commissione e dei pareri dell’OMSA.

I membri devono disporre di piani d’intervento per la gestione immediata dei casi di afta epizootica e di malattie transfrontaliere simili e garantire che siano disponibili sufficienti risorse finanziarie, umane e tecniche per l’attuazione immediata dei metodi di lotta di cui al numero 1 del presente articolo.

I membri adottano le misure necessarie per identificare immediatamente il virus raccolto nel corso di un’epidemia di afta epizootica o di una malattia animale transfrontaliera simile e comunicarne senza indugio i risultati alla Commissione e all’OMSA.

I membri adottano le misure necessarie per assicurare il rapido invio di campioni rappresentativi di afta epizootica e di malattie animali transfrontaliere simili a un membro della rete di laboratori di riferimento della FAO e dell’OMSA per la loro caratterizzazione ulteriore.

I membri s’impegnano a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni di cui potesse abbisognare per il suo lavoro. In particolare notificano immediatamente alla Commissione e all’OMSA lo scoppio e l’estensione di ogni nuova epidemia di afta epizootica o di una malattia animale transfrontaliera simile, fornendo al riguardo i rapporti particolareggiati che risultassero utili per la Commissione.

I membri si assicurano che tutti i laboratori coinvolti nel lavoro sull’afta epizootica osservino almeno le norme minime di gestione dei rischi biologici, regolarmente aggiornate dalla Commissione.

Art. III Sede

La Commissione ha la sede e la segreteria in Roma, presso l’Organizzazione.

La Commissione si riunisce nella sua sede, tranne decisione diversa presa da essa stessa, durante una sessione anteriore o, in circostanza eccezionale, dal suo Comitato esecutivo.

Art. IV Funzioni generali

Stabilire con l’OMSA, per il tramite del direttore generale dell’Organizzazione e nel quadro degli accordi esistenti fra l’Organizzazione e l’OMSA, delle intese atte a garantire che:

  1. siano forniti a tutti i membri dei pareri tecnici sui problemi concernenti la lotta contro l’afta epizootica o malattie animali transfrontaliere simili;
  2. siano raccolte e diffuse, nel minor tempo possibile, delle informazioni complete sulle epidemie di afta epizootica e di malattie animali transfrontaliere simili e sull’identificazione dei virus;
  3. siano effettuati i necessari lavori speciali di ricerca sull’afta epizootica e le malattie animali transfrontaliere simili.

Raccogliere informazioni sui programmi nazionali di lotta e di studio concernenti l’afta epizootica e le malattie animali transfrontaliere simili.

Determinare, assieme ai membri interessati, la natura e l’ampiezza dell’assistenza di cui questi hanno bisogno per eseguire i loro programmi.

Suscitare e organizzare, quando occorra, delle azioni comuni per superare gli ostacoli che s’oppongono all’attuazione dei programmi di prevenzione e di lotta e prendere, a questo riguardo, le misure che consentano di disporre dei mezzi necessari per la produzione e l’immagazzinamento dei vaccini, per esempio ricorrendo ad accordi fra i membri, nonché sostenere la lotta mondiale contro l’afta epizootica.

Predisporre i mezzi materiali necessari per la tipizzazione e la caratterizzazione dei virus.

Assicurare la disponibilità di un laboratorio internazionale (Laboratorio internazionale di riferimento) dotato di mezzi atti a permettere la rapida caratterizzazione del virus dell’afta epizootica mediante metodi appropriati.

Aggiornare le informazioni sulla disponibilità di antigeni e vaccini contro l’afta epizootica e le malattie animali transfrontaliere simili nei Paesi membri e in altri Paesi e monitorare costantemente la situazione.

Fornire alle altre organizzazioni pareri concernenti l’impiego dei fondi disponibili per la lotta contro l’afta epizootica e le malattie animali transfrontaliere simili in Europa, nonché per la prevenzione di tali malattie.

Intendersi, tramite il direttore generale dell’Organizzazione, con altri organismi, gruppi regionali o Stati estranei alla Commissione, in modo da rendere possibile la loro partecipazione ai lavori della Commissione o dei comitati, e da assicurare un mutuo aiuto in tutti i problemi della lotta antiaftosa. Queste intese potranno condurre alla creazione di comitati misti o alla partecipazione ai lavori di tali comitati.

Esaminare e approvare, affinché siano trasmessi al Comitato finanziario dell’Organizzazione, il rapporto del Comitato esecutivo sul lavoro della Commissione, i conti dell’esercizio trascorso, il programma di lavoro e il preventivo del periodo biennale.

Intraprendere attività di preparazione e riduzione dei rischi concernenti altre malattie animali transfrontaliere simili all’afta epizootica che rappresentano una minaccia immediata per i territori dei Paesi membri. Nel presente documento, le malattie animali transfrontaliere considerate simili all’afta epizootica sono la dermatite nodulare contagiosa, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della valle del Rift, la peste bovina, il vaiolo ovino e il vaiolo caprino. Ulteriori malattie sono stabilite in base a elementi di similarità con l’afta epizootica, la quale continua a rappresentare l’obiettivo principale della Commissione, nonché di criteri elaborati e approvati dalla Commissione.

Art. V Funzioni speciali

Le funzioni speciali della Commissione sono di:

  1. Concorrere in tutti i modi, reputati utili dalla Commissione e dai membri interessati, alla lotta contro le epidemie di afta epizootica e di carattere critico e alla loro prevenzione. All’uopo, la Commissione, o, giusta il numero 5 dell’articolo XI, il suo Comitato esecutivo, può utilizzare tutto il saldo libero del preventivo d’amministrazione, citato al numero 7 dell’articolo XIII, nonché ogni contributo suppletivo, versato come misura d’urgenza in virtù del numero 4 di detto articolo.
  2. Prendere le misure adeguate nei settori seguenti:2.1immagazzinamento, per cura della Commissione o per conto della medesima, di antigeni e di vaccini da distribuire ai membri in caso di bisogno;2.2promovimento dell’istituzione, da parte dei membri, dei cordoni sanitari che occorressero per circoscrivere le epizoozie, in adempimento delle raccomandazioni dell’OMSA e, ove occorra, dell’Unione europea;2.3formazione del personale dei membri ai fini della gestione degli interventi urgenti e creazione di un organico di personale formato che possa aiutare gli altri membri in caso di necessità;2.4mantenimento e promovimento di norme adeguate in materia di impiego biologico confinato, nonché formazione corrispondente, per la manipolazione da parte dei membri di materiale contenente il virus dell’afta epizootica.
  3. Attuare tutti i nuovi progetti, proposti dai membri o dal Comitato esecutivo e approvati dalla Commissione, intesi al raggiungimento degli obbiettivi della Commissione definiti nel presente atto.
  4. Il saldo a credito del preventivo d’amministrazione può essere usato, per gli scopi di cui ai numeri 2 e 3 che precedono, solo con la riserva che la pertinente decisione sia approvata dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, rappresentante più della metà dei membri della Commissione.

Art. VI Sessioni

Ogni membro è rappresentato alle sessioni commissionali da un unico delegato che può essere accompagnato da un supplente, da periti e da consiglieri. I supplenti, i periti e i consiglieri possono partecipare alle deliberazioni ma non hanno diritto di voto, eccetto il supplente, quando, debitamente autorizzato, sostituisce il delegato.

Ogni membro dispone di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne ove sia disposto altrimenti nel presente atto. La Commissione è in numero quando è presente la maggioranza dei membri.

La Commissione elegge, alla fine di ogni sessione ordinaria, un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, nonché i membri del Comitato esecutivo scelti tra i delegati. La Commissione nomina anche i membri dei comitati speciali o dei comitati permanenti.

Il direttore generale dell’Organizzazione, d’intesa con il presidente della Commissione, convoca la Commissione in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Egli può convocarla in sessione straordinaria se il presidente suddetto acconsente, oppure se ne è stata fatta domanda dalla Commissione stessa, durante una sessione ordinaria, o da un terzo almeno dei membri, durante l’intervallo tra le sessioni ordinarie.

Art. VII Comitati

La Commissione può formare dei comitati temporanei speciali o permanenti, incaricati di studiare e di riferire sulle questioni che cadono nell’ambito di competenza della Commissione, con riserva che il preventivo approvato dalla Commissione metta a sua disposizione i fondi necessari.

I comitati sono convocati dal direttore generale dell’Organizzazione, d’intesa con il presidente della Commissione e il presidente del comitato speciale o del comitato permanente interessato, nei luoghi e per le date convenienti ai lavori del comitato stesso.

Possono far parte di questi comitati tutti i membri della Commissione, alcuni dei suoi membri o delle persone nominate a titolo personale in virtù della loro particolare competenza su questioni tecniche, in base alla decisione della Commissione. Su proposta del presidente, alle riunioni del comitato speciale e del comitato permanente possono essere invitati degli osservatori.

I membri dei comitati sono nominati in occasione della sessione ordinaria della Commissione. Ogni comitato elegge il proprio presidente.

Art. VIII Regolamento interno e regolamento finanziario

Con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, la Commissione può, salve restando le disposizioni del presente atto, adottare ed emendare i propri regolamenti, interno e finanziario, che si conformano al regolamento generale e al regolamento finanziario dell’Organizzazione. Il regolamento interno della Commissione e tutti gli emendamenti che potrebbero esservi apportati entrano in vigore previa approvazione da parte del direttore generale dell’Organizzazione; il regolamento finanziario e gli eventuali emendamenti, entrano in vigore previa approvazione da parte del direttore generale, riservata la ratifica del Consiglio dell’Organizzazione.

Art. IX Osservatori

Ogni Stato membro dell’Organizzazione che non fa parte della Commissione o qualsiasi membro associato all’Organizzazione può, su domanda, farsi rappresentare alle sessioni della Commissione da un osservatore. Esso può presentare dei memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, che non fanno parte della Commissione e non sono membri o membri associati dell’Organizzazione possono, su loro domanda con il consenso della Commissione dato per il tramite del suo presidente e salve restando le disposizioni adottate dalla Conferenza dell’Organizzazione in merito alla concessione alle nazioni dello statuto d’osservatore, essere invitati a partecipare in qualità d’osservatore alle sessioni della Commissione.

La partecipazione delle organizzazioni internazionali ai lavori della Commissione e le relazioni tra la Commissione e queste organizzazioni sono rette dalle pertinenti disposizioni dell’atto istitutivo e del regolamento generale dell’Organizzazione come pure dalle norme riguardanti le relazioni con le organizzazioni internazionali, adottate dalla Conferenza o dal Consiglio dell’Organizzazione. Queste relazioni competono al direttore generale dell’Organizzazione. Le relazioni tra l’Organizzazione e l’OMSA sono rette dagli accordi in vigore tra l’Organizzazione e l’OMSA.

Art. X Comitato esecutivo

La Commissione costituisce un Comitato esecutivo composto del presidente, del primo e del secondo vicepresidente della Commissione e dei delegati di sei membri scelti dalla Commissione alla fine di ogni sessione ordinaria. Nella scelta dei membri del Comitato esecutivo viene garantita un’equa rappresentazione geografica. Il presidente e i vicepresidenti della Commissione sono il presidente e i vicepresidenti del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica fino al termine della successiva sessione ordinaria della Commissione e sono rieleggibili.

Se un delegato che siede nel Comitato esecutivo non è più disponibile in via permanente per motivi indipendenti dalla sua volontà, viene chiesto al membro rappresentato da detto delegato di nominare un nuovo delegato per il periodo restante sino al termine del mandato in corso.

Il Comitato esecutivo si aduna almeno due volte, a intervalli di tempo ragionevoli, fra due sessioni ordinarie della Commissione.

Il segretario della Commissione assume le funzioni di segretario del Comitato esecutivo.

Art. XI Funzioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

  1. presenta alla Commissione delle proposte concernenti le direttive generali d’attività e il programma di lavoro;
  2. attua le politiche e i programmi approvati dalla Commissione;
  3. sottopone a quest’ultima i progetti del programma e del preventivo d’amministrazione, nonché i conti del periodo biennale trascorso;
  4. prepara il rapporto sulle attività commissionali durante il periodo biennale trascorso affinché sia approvato dalla Commissione stessa e trasmesso al direttore generale dell’Organizzazione;
  5. assume le altre funzioni che la Commissione gli delega, segnatamente, nei casi urgenti, quelle previste nel numero 1 dell’articolo V.

Art. XII Amministrazione

I membri della segreteria della Commissione sono nominati dal direttore generale con l’approvazione del presidente del Comitato esecutivo e sono amministrativamente responsabili verso il direttore generale. Il loro statuto e le loro condizioni d’impiego sono gli stessi di quelli del personale dell’Organizzazione.

Le spese della Commissione sono coperte da stanziamenti nel preventivo d’amministrazione, tranne quelle concernenti il personale, i servizi e i locali che l’Organizzazione mette a disposizione del medesimo. Le spese assunte dall’Organizzazione sono determinate e pagate dalla medesima nel quadro di un preventivo biennale, allestito dal direttore generale e approvato dalla Conferenza, conformemente alle disposizioni del regolamento generale e del regolamento finanziario dell’Organizzazione.

Le spese per la partecipazione di delegati, supplenti, periti e consiglieri alle sessioni della Commissione e dei comitati in qualità di rappresentanti governativi, come pure le spese relative alla partecipazione degli osservatori alle sessioni, sono pagate dai rispettivi governi e organizzazioni. Le spese dei periti invitati dalla Commissione o dai suoi comitati ad assistere alle riunioni a titolo personale sono a carico del preventivo della Commissione.

Art. XIII Finanze

Ogni membro s’impegna a pagare un contributo annuale alle spese amministrative preventivate, conformemente ad una tabella che la Commissione adotta con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, a norma delle disposizioni del suo regolamento finanziario.

Il contributo dei membri della Commissione ammessi a questa funzione nell’intervallo di due sessioni ordinarie della Commissione, è stabilito dal Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario della Commissione; a tale fine, è tenuto conto dei criteri che possono essere enunciati nel citato regolamento. Le decisioni del Comitato esecutivo in questa materia sono sottoposte per conferma alla Commissione in occasione della sua sessione ordinaria seguente.

I contributi annuali previsti nei numeri 1 e 2 qui sopra sono esigibili entro il termine del primo mese dell’anno per il quale sono dovuti.

Per il finanziamento di misure urgenti o l’attuazione di progetti speciali o di campagna di lotta, adottati o raccomandati, in virtù dell’articolo V, dalla Commissione o dal Comitato esecutivo, potranno essere accettati contributi suppletivi da uno o diversi membri, da organismi o da privati.

I contributi possono essere pagati nelle valute che la Commissione, d’intesa con ciascun membro interessato, avrà stabilito.

I contributi ricevuti vengono versati in un fondo fiduciario amministrato dal direttore generale dell’Organizzazione secondo le disposizioni del regolamento finanziario della medesima.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il saldo libero del preventivo d’amministrazione rimane depositato nel fondo fiduciario ed è messo a disposizione per finanziare i preventivi degli anni successivi.

Art. XIV Emendamenti

Il presente atto istitutivo può essere emendato se la Commissione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Ogni membro può fare delle proposte d’emendamento, comunicandole al presidente della Commissione e al direttore generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo notifica immediatamente ai membri ogni proposta ricevuta.

Nessuna proposta d’emendamento può essere iscritta all’ordine del giorno di una sessione qualora il direttore generale dell’Organizzazione non ne sia stato avvisato almeno 120 giorni prima dell’apertura.

Gli emendamenti entrano in vigore soltanto previa approvazione da parte del Consiglio dell’Organizzazione.

Un emendamento non implicante nuovi obblighi per i membri ha effetto a far data dal giorno in cui il Consiglio si è pronunciato.

Un emendamento che, stando al parere della Commissione, causa obblighi supplementari ai membri, entra in vigore, previa approvazione da parte del Consiglio, per quei membri della Commissione che l’accettano, a contare dal giorno in cui il numero dei membri che l’avranno così accettato raggiunge i due terzi dei membri della Commissione; posteriormente a questa data, esso ha effetto per ciascun altro membro della Commissione a contare dal giorno in cui il direttore generale riceve dal membro interessato lo strumento d’accettazione di questo emendamento.

Gli strumenti d’accettazione degli emendamenti implicanti obblighi supplementari sono depositati presso il direttore generale dell’Organizzazione, il quale informa tutti i membri della Commissione del ricevimento di questi strumenti.

I diritti e gli obblighi di qualsiasi membro della Commissione che non ha accettato un emendamento implicante obblighi supplementari continuano, per un periodo non eccedente i due anni a far data dall’entrata in vigore dell’emendamento, ad essere retti dalle disposizioni dell’atto istitutivo in vigore prima della data in cui il citato emendamento ha effetto. Alla scadenza di questo periodo, ciascun membro della Commissione che non avrà accettato questo emendamento sarà sottoposto alle disposizioni dell’atto istitutivo così emendato.

Il direttore generale informa tutti i membri della Commissione sull’entrata in vigore di ciascun emendamento.

Art. XV Adesione

L’adesione al presente atto istitutivo avviene mediante la consegna di uno strumento d’adesione al direttore generale dell’Organizzazione. Essa ha effetto, per i membri dell’Organizzazione o dell’OMSA, a contare dal momento in cui il direttore generale ha ricevuto il citato strumento; il direttore ne informa immediatamente ognuno dei membri della Commissione.

L’ammissione alla funzione di membro della Commissione per quanto concerne gli Stati che soddisfano le condizioni enunciate all’articolo I ma che non fanno parte dell’Organizzazione o dell’OMSA, ha effetto a contare dalla data in cui la Commissione approva la domanda d’ammissione conformemente alle disposizioni dell’articolo I. Il direttore generale informa ciascun membro della Commissione sull’approvazione di qualsiasi domanda d’ammissione.

L’adesione al presente atto istitutivo può essere sottoposta a delle riserve. Il direttore generale notifica immediatamente a ciascun membro della Commissione il ricevimento di qualsiasi domanda d’ammissione o strumento d’adesione al presente atto contenente una riserva. Una riserva ha effetto soltanto dopo l’approvazione unanime dei membri della Commissione. La riserva è considerata accettata dai membri della Commissione che non avessero risposto entro un termine di tre mesi a contare dalla data di notificazione. Se una riserva non è approvata all’unanimità dai membri della Commissione, lo Stato che ha fatto questa riserva non diviene partecipe del presente atto istitutivo.

Art. XVI Ritiro

Ogni membro può ritirarsi dalla Commissione dopo un anno a contare dalla più recente delle due date seguenti: giorno dell’entrata in vigore del presente atto, oppure giorno dell’entrata in vigore dell’adesione. A quest’effetto il membro notifica per iscritto il suo ritiro al direttore generale dell’Organizzazione, il quale ne informa senza indugio tutti i membri della Commissione. Il ritiro diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della sua notificazione.

I membri che non hanno versato i loro contributi per due anni consecutivi saranno considerati come se si fossero ritirati dalla Commissione.

I membri che, essendosi ritirati dall’Organizzazione o dall’OMSA, non sono più membri né dell’una né dell’altra, sono considerati come se si fossero contemporaneamente ritirati anche dalla Commissione.

Art. XVII Controversie

In caso di divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente atto, il membro o i membri interessati possono chiedere al direttore generale dell’Organizzazione di designare un comitato incaricato d’esaminare la controversia.

Il direttore generale, sentiti i membri interessati, designa un comitato peritale comprendente dei rappresentanti di detti membri. Il comitato esamina la controversia servendosi di tutti i documenti ed elementi probatori esibiti dalle parti. Esso presenta un rapporto al direttore generale dell’Organizzazione, il quale lo comunica ai membri interessati come anche agli altri membri della Commissione.

I membri, ancorché non riconoscano alle raccomandazioni del comitato peritale alcun valore obbligatorio, convengono tuttavia che esse dovranno servire di fondamento per un nuovo esame della controversia da parte degli interessati.

Questi ultimi assumono in parti uguali le spese risultanti dall’attività del comitato peritale.

Art. XVIII Cessazione della validità

La validità del presente atto cessa mediante decisione della Commissione, presa con la maggioranza dei tre quarti del numero totale dei membri. L’atto perde automaticamente validità qualora, in seguito a ritiri, il numero dei membri della Commissione divenisse inferiore a sei.

Cessata che sia la validità del presente atto, il direttore generale dell’Organizzazione provvede a liquidare i beni della Commissione, coprendo il passivo e distribuendo poscia il saldo ai membri, secondo la proporzione data dalla tabella dei contributi allora in vigore. Gli Stati che non avessero versato i contributi per due anni consecutivi e che pertanto, in virtù del numero 2 dell’articolo XVI, sono considerati come ritirati, non avranno nessun diritto a partecipare alla spartizione del saldo.

Art. XIX Entrata in vigore

Il presente atto entra in vigore non appena il direttore generale ha ricevuto gli avvisi d’accettazione di sei Stati membri dell’Organizzazione o dell’OMSA, purché il contributo globale di detti Stati rappresenti almeno il 30 per cento dell’ammontare del preventivo d’amministrazione, stabilito nel numero 1 dell’articolo XIII.

Agli Stati che hanno depositato degli strumenti d’adesione, il direttore generale comunica la data dell’entrata in vigore.

Il presente atto, redatto in inglese, francese e spagnolo, i cui testi fanno ugualmente fede, è stato approvato dalla Conferenza dell’Organizzazione l’11 dicembre 1953.

Due esemplari del presente atto, autenticati dalle firme del presidente della Conferenza e del direttore generale dell’Organizzazione, saranno depositati, l’uno presso il segretario generale delle Nazioni Unite e l’altro negli archivi dell’Organizzazione. Delle copie, certificate conformi dal direttore generale, saranno inviate a tutti i membri della Commissione, corredate dell’indicazione della data in cui il presente atto entra in vigore.

0.916.421.30

Campo d’applicazione il 27 luglio 20181

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

25 novembre

1986

25 novembre

1986

Austria

1° dicembre

1955

1° dicembre

1955

Belgio

24 settembre

1959 A

24 settembre

1959

Bosnia ed Erzegovina

10 ottobre

2011 A

10 ottobre

2011

Bulgaria

2 novembre

1971

2 novembre

1971

Ceca, Repubblica

6 aprile

1994 S

1° gennaio

1993

Cipro

11 gennaio

1971

11 gennaio

1971

Croazia

17 gennaio

1995 A

17 gennaio

1995

Danimarca

4 febbraio

1954

12 giugno

1954

Estonia

2 marzo

2010

2 marzo

2010

Finlandia

5 marzo

1968

5 marzo

1968

Francia

28 febbraio

1984 A

28 febbraio

1984

Georgia

23 luglio

2013

23 luglio

2013

Germania

26 marzo

1973

26 marzo

1973

Grecia

23 marzo

1959

23 marzo

1959

Irlanda

16 dicembre

1953

12 giugno

1954

Islanda

17 gennaio

1955

17 gennaio

1955

Israele

4 settembre

1990

4 settembre

1990

Italia

29 settembre

1955

29 settembre

1955

Lettonia

28 gennaio

2008 A

28 gennaio

2008

Lituania

27 maggio

1993

27 maggio

1993

Lussemburgo

1° giugno

1959 A

1° giugno

1959

Macedonia del Nord

24 febbraio

1997

24 febbraio

1997

Malta

13 marzo

1970 A

13 marzo

1970

Montenegro

18 dicembre

2017 A

18 dicembre

2017

Norvegia

11 dicembre

1953

12 giugno

1954

Paesi Bassi

12 giugno

1954

12 giugno

1954

Polonia

4 gennaio

1984 A

4 gennaio

1984

Portogallo

6 ottobre

1955

6 ottobre

1955

Regno Unito

1° marzo

1954

12 giugno

1954

Romania

4 febbraio

1993 A

4 febbraio

1993

Serbia

14 dicembre

1953

12 giugno

1954

Slovacchia

31 maggio

2006

31 maggio

2006

Slovenia

25 luglio

1995

25 luglio

1995

Spagna

20 dicembre

1978

20 dicembre

1978

Svezia

13 dicembre

1963

13 dicembre

1963

Svizzera

23 febbraio

1961 A

23 febbraio

1961

Turchia

27 settembre

1955

27 settembre

1955

Ungheria

7 aprile

1970

7 aprile

1970