Nel limite delle sue possibilità, ciascuna Parte contraente promuove, sul suo territorio, l’investimento di capitali provenienti da cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte contraente ed ammette detti investimenti conformemente alle disposizioni della sua legislazione. Gli investimenti, i beni, diritti e gli interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società di una delle alte Parti contraenti, nel territorio dell’altra, o posseduti indirettamente da detti cittadini, fondazioni, associazione o società, beneficiano di un trattamento equo, almeno pari a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai suoi cittadini oppure, ove fosse più favorevole, del trattamento accordato ai cittadini, alle fondazioni, alle associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento dei proventi del lavoro o dell’attività esplicati sul suo territorio da cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, come anche il libero trasferimento degli utili, degli interessi, dei dividendi, delle tasse e d’altri redditi, degli ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del ricavo da quest’ultima. Una Parte, nel caso in cui espropriasse o nazionalizzasse beni, diritti o interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, o posseduti indirettamente da detti cittadini, fondazioni, associazioni o società, od adottasse riguardo a detti cittadini, fondazioni, associazioni o società qualsiasi altro provvedimento di spodestamento diretto o indiretto, dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva ed adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, determinabile al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione e dello spodestamento, verrà corrisposto in valuta trasferibile e pagato senza indugio ingiustificabile all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di residenza, rispettivamente dalla sua sede. Nondimeno, i provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spodestamento non devono essere discriminanti, né contrari a un impegno specifico.