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0.946.293.492

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiuso il 28 novembre 1967

RU 1967 1707

Traduzione1

Entrato in vigore il 1° gennaio 1968

(Stato 1° gennaio 1968)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di agevolare l’incremento degli scambi commerciali tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I due Governi si concedono il trattamento possibilmente più favorevole quanto all’importazione e, ove occorra, all’esportazione delle merci ancora sottoposte, in uno dei due Paesi, a limitazioni quantitative.

Art. 2

Il Governo svizzero autorizza l’importazione delle merci francesi che figurano nell’elenco A allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.

Art. 3

Il Governo francese autorizza l’importazione delle merci svizzere che figurano nell’elenco B allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.

Art. 4

Sono considerati svizzeri i prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e francesi quelli originari e provenienti dalla Repubblica francese.

Art. 5

Qualora gli obblighi derivanti dagli accordi istitutivi della Comunità Economica Europea o dell’Associazione Europea di Libero 2 Scambio lo esigano, vanno avviati, nei termini più propizi, dei negoziati suscettivi d’apportare ogni utile modificazione del presente accordo.

Art. 6

Una commissione mista sorveglierà l’applicazione delle disposizioni del presente accordo e presenterà ogni utile proposta intesa a migliorare le relazioni economiche e finanziarie tra i due Stati. Essa va adunata a domanda di una Parte contraente.

Art. 7

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 3 .

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1968 è sarà valevole sino al 31 dicembre 1968. Esso è rinnovabile tacitamente di anno in anno, per il periodo di un anno, semprechè una Parte non l’abbia disdetto mediante un preavviso scritto di almeno tre mesi innanzi la scadenza. Fatto a Parigi, il 28 novembre 1967, in doppio esemplare. (Si omettono le firme)

Elenco A

Importazione di prodotti francesi in Svizzera

N progressivo

Voce della tariffa doganale svizzera*

Designazione delle merci

Contingente annuo

1

1001.12

Frumento denaturato

20 000 t.

2

1004.01 ex

Avena diversa dalle sementi selezionate

p.m.

3

1003.01 ex

Orzo diverso dalle sementi selezionate

p.m.

4

1006

Riso

p.m.

5

1007.01

Altri cereali

500 t.

6

1005.01

Granoturco

p.m.

7

0705.10.12

Fagioli e piselli

250 t.

8

0705.14

Altri legumi a baccello

1 500 t.

9

diversi

Farina di cereali, di riso, di granoturco e di leguminose

p.m.

10

0701.42

Patate (eccettuate quelle da semina) comprese le patate primaticce

p.m.

11

0701.40

Patate da semina

1 500 t.

12

div. voci del capitolo 02

Carne fresca eccettuata quella di porco, compresa quella Kosher

1 000 t.

13

0206.10 ex 1602.20

Prosciutto salato, affumicato

p.m.

14

div. voci del capitolo 02

Carne conservata

p.m

15

1601.10 1601.20 ex

Salsiccie e simili (secchi), eccettuate le salsiccie cotte

110 t.

16

1601 ex 20 1602 ex 30

Preparazioni contenenti il 10 % e meno del 20 % di carne o di salsiccia

80 t.

17

1501.10

Strutto

p.m.

18

1303.40.50

Pectina

30 t.

19

2205.10 e 20

Vini rossi in fusti, di cui almeno 165 000 hl di «appellation contrôlée»

180 000 hl

20

0101.10

Cavalli da macello

600 capi

21

0101.14 ex

Cavalli da sella

500 capi

22

0101.40 ex

Muli

75 capi

23

0102 ex

Bovini da macello

2 000 capi

24

0103.10

Suini da macello

p.m.

0103.14

25

0602 ex

Piante d’ornamento e da vivaio

50 t.

26

diversi

Pannelli e farina di pannelli, carrube

p.m.

27

2302.01 ex

Crusca

p.m.

28

1101.30 ex

Farina denaturata per il bestiame

p.m.

29

2303.01 ex

Residui della fabbricazione degli degli amidi di granoturco

p.m.

30

2304.01 ex

Altri residui dell’industria molitoria per l’alimentazione del bestiame

p.m.

31

diversi

Sementi per canarini, vecce, fave di lupino, semi di cicerchia, ceci semi d’erro e altri legumi a baccello per il foraggiamento

p.m.

32

0602 ex

Rosai silvestri, porta‑innesti

5 t.

  1. * Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS 632.10 all.).

Elenco B

Importazione nella Repubblica francese di prodotti svizzeri

N progressivo

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Contingente annuo in 1000 fr. s.

1

03.01 A I a

Trote

50

2

08.06 A ex II, 08.06 B I b, ex II

Mele e pere da tavola

4000

3

13.03 B ex I

Pectina solida

300

4

20.05, 20.06 B ex II e III

Purè e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, conserve di frutta, di cui almeno 400 000 fr.s. di marmellate

600

5

ex 20.06

Polvere di frutta

150

6

ex 20.07

Concentrato di mele e di pere, succo di frutta

350

7

22.05 ex B

Vini bianchi

4000 hl

8

24.02 A a F

Tabacchi fabbricati

4000

9

diversi

Prodotti e preparazioni agricoli od alimentari diversi come: frutta pastorizzata e congelata, oli, piante e fiori, estratti di tabacco

2500

10

91.11 ex A

Pietre sintetiche ad uso industriale

p.m.*

11

diversi

Articoli da décolletage

p.m.*

12

85.15 C II ex a

Elementi di apparecchi radioelettrici professionali

200 + PA

13

diversi

Prodotti diversi delle industrie meccaniche ed elettrotecnica

500

14

91.11 ex A, ex B, ex F I a F V

Forniture di riparazione

p.m.*

15

91.11 ex B, ex E, ex FI a ex F V

Sbozzi e forniture di fabbricazione

p.m.*

16

91.01, ex 91.02, ex 91.03, ex 91.07

Orologi e movimenti finiti

p.m.*

17

ex 91.03

Grande orologeria

p.m.*

18

91.09

Casse di orologi

p.m.*

19

diversi

Riserve per l’adeguamento dei contingenti suindicati e prodotti diversi non menzionati altrove

3500

20

diversi

Per i territori non metropolitani

1200

  1. Per questi prodotti, i permessi d’importazione saranno rilasciati, dopo il visto del Ministero tecnico, senza limitazione di quantità.
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