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0.946.295.411

Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Mali

RU 1979 843

Traduzione1

Concluso l’8 marzo 1978

Entrata in vigore per scambio di note il 6 aprile 1979

(Stato 6 aprile 1979)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Mali,

desiderosi di promuovere la cooperazione economica e di sviluppare gli scambi commerciali tra i propri territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti si sollecitano a intensificare con tutti i mezzi adeguati gli scambi commerciali tra i due Stati conformemente alla legislazione e al disciplinamento vigenti in Svizzera e nella Repubblica del Mali.

Art. 2

Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente, riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi e alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna Parte accorda o accorderà:

  1. ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine;
  2. ai Paesi partecipi di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di un’associazione regionale analoga istituite o istituibili.

Art. 3

Le autorità competenti delle Parti Contraenti accordano all’importazione di prodotti originari e di provenienza dell’altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese terzo, con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 4

I pagamenti tra la Svizzera e la Repubblica del Mali s’operano in divise convertibili.

Art. 5

Le Parti Contraenti si sollecitano a promuovere la cooperazione nei campi economico, industriale, tecnologico e turistico come anche nel settore dei servizi. Esse promuovono gli sforzi attuati a tale scopo dalle imprese o organizzazioni appartenenti ai due Paesi. Le realizzazioni risultanti dalla cooperazione surriferita godono del miglior trattamento possibile entro i limiti della legislazione e del disciplinamento applicati nei due Paesi. I governi s’accordano reciprocamente, nell’ambito dei propri obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale concernenti i diritti d’autore (comprese le designazioni di origine) nei confronti di persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte Contraente.

Art. 6

È costituita una commissione mista comprendente rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa siede, secondo il bisogno, a domanda dell’una o dell’altra Parte Contraente (in Svizzera o nel Mali) per esaminare i progressi della cooperazione economica prevista e le possibilità e i mezzi per promuovere la cooperazione reciproca prevista all’articolo 5 come anche le difficoltà che potessero sorgere con l’applicazione del presente Accordo.

Art. 7

Il presente Accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale 2 .

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore nella data dello scambio di note confermanti che è stato approvato conformemente alla procedura costituzionale delle due Parti Contraenti e sarà valido per un anno. Esso è rinnovato tacitamente d’anno in anno sempre che l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza. Fatto a Bamako, l’8 marzo 1978, in doppi esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

E. Moser

Per il Governo della Repubblica del Mali:

Lamine Keita