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Memorandum del 13 aprile 2012
relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo
ad attività transfrontaliere in ambito finanziario con l’Austria2

RU 2013 97

Traduzione1

Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2013

(Stato 1° gennaio 2013)

Preambolo

L’apertura di un conto da parte di clienti austriaci presso banche svizzere viene semplificata e la fornitura transfrontaliera di prestazioni bancarie reciprocamente autorizzata tra la Confederazione Svizzera (Svizzera) e la Repubblica d’Austria (Austria), per quanto sia limitata attualmente (è fatto salvo il diritto superiore). L’esecuzione della procedura di autorizzazione (rilascio della concessione da parte dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, FMA) per le banche svizzere in Austria viene semplificata e limitata nel tempo. Le operazioni in materia di valori mobiliari vengono semplificate.

  1. L’apertura di un conto da parte di clienti in Austria presso banche svizzere viene semplificato nel modo seguente:1.1Una banca svizzera può aprire un conto in Svizzera per conto di un cliente austriaco anche se esso non è fisicamente presente, sia che il cliente agisca su propria iniziativa e senza essere stato contattato dalla banca, sia che l’iniziativa di aprire un conto parta dalla banca nel quadro definito al numero 2.1.2In caso di apertura di un conto in Austria per conto di un cliente presentato da un intermediario austriaco remunerato, una banca svizzera non ha più bisogno di una concessione austriaca (autorizzazione/licenza) della FMA.
  2. Le attività transfrontaliere delle banche svizzere in Austria sono possibili nella misura in cui le banche svizzere possono offrire in Austria a clienti austriaci prestazioni di servizi e di consulenza. La consulenza è permessa per quanto non necessiti di una concessione speciale, richiesta anche per le banche austriache.
  3. La procedura di rilascio di una concessione della FMA (autorizzazione/ licenza) per le banche svizzere in Austria dovrà essere semplificata e limitata nel tempo nel modo seguente:a)per la fornitura delle loro prestazioni in Austria, le banche svizzere possono ottenere una concessione che include tutta la loro offerta di prestazioni (licenza di banca universale);b)il termine per la decisione della FMA in merito al rilascio della concessione non deve superare tre mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta e dal ricevimento di tutti i documenti necessari; in caso di superamento del termine la FMA deve giustificarne espressamente il motivo.
  4. 3 È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono conformi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale austriaci in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d’Austria.
  5. Le autorità di vigilanza disciplinano in un accordo le questioni tecniche necessarie relative ai numeri 3 e 4 del presente Memorandum. L’accordo deve essere concluso prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione ed entra in vigore simultaneamente alla Convenzione.