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0.973.224.54

Accordo di consolidamento
fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

RU 1976 808

Traduzione

Concluso l’11 febbraio 1976
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 marzo 1976

(Stato 18 marzo 1976)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Cile

agendo in virtù delle raccomandazioni adottate al momento della riunione multinazionale del 6 maggio 1975

hanno designato i loro rappresentanti:

Il Governo della Confederazione Svizzera

il signor Fritz Rothenbühler, ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali

Il Governo della Repubblica del Cile

il signor Desiderio Herrera Gonzalez, ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico (qui di seguito: «Cassa»), incaricata nella sua Legge Organica, di agire, in questo caso, in rappresentanza e in nome del Governo del Cile e delle Corporazioni debitrici cilene, di concludere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1975, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetti di un contratto conchiuso innanzi il 31 dicembre 1973 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.

Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

Art. 2

Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari al 70 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri. Esso accorda inoltre agevolazioni completive di tesoreria pari al 20 per cento di detti pagamenti. Questi crediti non possono eccedere l’importo di 7 milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il Governo cileno si obbliga a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo.

Art. 4

Il Governo svizzero si obbliga a mettere a disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, il credito previsto nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C 2» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.

Art. 5

La Cassa si obbliga a rimunerare l’importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C 2» al saggio del 6,5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 giugno 1976.

Art. 6

La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in base alle aliquote seguenti del debito del 1975:

  1. 10 per cento il 30 giugno 1976
  2. 10 per cento il 30 giugno 1977
  3. 70 per cento in 13 semestralità uguali, di cui la prima il 1° gennaio 1978.

Art. 7

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 8

La Cassa si obbliga:

  1. a accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderà eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore, per il consolidamento di debiti a scadenza comparabile;
  2. a informare il Governo svizzero delle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti, menzionati alla lettera a, che dovesse concludere.

Art. 9

Il Governo cileno si obbliga a pagare un interesse completivo di mora per i crediti svizzeri che cadono nell’ambito dell’accordo odierno. Detto interesse é dovuto a domanda del creditore svizzero e per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’estinzione del credito. L’interesse va pagato il più tardi 30 giorni dopo la bonificazione sul conto della «Cassa» presso la Banca nazionale svizzera, secondo l’articolo 4, del credito di consolidamento inerente al credito estinto.

Art. 10

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, l’11 febbraio 1976, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Fritz Rothenbühler
Ambasciatore Delegato agli accordi commerciali

Per il Governo
della Repubblica del Cile
e per la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico:

Desiderio Herrera Gonzales
Ambasciatore del Cile a Berna