L’importo totale delle forniture svizzere di attrezzatura che possono essere incluse nel presente accordo è stabilito a cinquanta milioni di franchi svizzeri. Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature destinate alla realizzazione di progetti di sviluppo pakistanesi che, data la loro natura, giustificano un lungo periodo di ammortamento.
0.973.262.32
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concernente un credito di trasferimento e un dono Firma decisa dal Consiglio federale il 1o aprile 1970 Conchiuso il 16 aprile 1970 Entrato in vigore il 16 aprile 1970
RU 1970579
Traduzione
(Stato 12 giugno 1979)
Il Governo della Confederazione Svizzera
ed
il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan,
desiderosi di facilitare all’economia pakistanese di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
L’inclusione di qualsiasi fornitura nel quadro del presente accordo richiede l’approvazione preliminare delle autorità competenti dei due Paesi.
Art. 3
Le disposizioni uniformi contenute nell’annesso protocollo d’applicazione sono applicabili a tutti i contratti di fornitura soggetti al presente accordo.
Art. 4
Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze legali, la conclusione di contratti di fornitura ed il loro finanziamento.
Art. 5
Ai fini del finanziamento parziale delle forniture di attrezzature per un valore di 50 milioni di franchi svizzeri, il Governo svizzero accorda al Governo del Pakistan un credito di trasferimento di 1 104 515.95 1 di franchi svizzeri a condizione però che si stipuli tra il Governo del Pakistan ed un gruppo di banche svizzere un accordo sulla concessione di un credito di trasferimento equivalente. Questi crediti di trasferimento devono essere impiegati esclusivamente per il finanziamento delle forniture svizzere di attrezzature ai sensi del presente accordo.
I prelevamenti sui crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere devono aver luogo entro centosedici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, vale a dire prima del 31 dicembre 1979. 2
Art. 6
I crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere sono a disposizione del Governo del Pakistan giusta le disposizioni del protocollo d’applicazione menzionato all’articolo 3.
Art. 7
Il Governo del Pakistan si obbliga
- a rimborsare ogni importo prelevato dal credito di trasferimento del Governo svizzero entro quindici anni contando dal giorno in cui è stato utilizzato. Durante i primi dicci anni di questo lasso di tempo non si procede a nessun rimborso. I rimborsi si effettuano mediante rateazioni semestrali a rate uguali distribuite nei cinque anni restanti, con scadenza della prima, rispettivamente dell’ultima rata a sei e sessanta mesi dopo la maturazione del decennale periodo di franchigia;
- a rimborsare ogni importo prelevato dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere entro dicci anni contando dal giorno in cui è stato utilizzato. Durante i primi cinque anni di questo lasso di tempo non si procede a nessun rimborso. I rimborsi si effettuano mediante rateazioni semestrali a uguali distribuite nei cinque anni restanti, con scadenza della prima, rispettivamente dell’ultima rata sei e sessanta mesi dopo la maturazione del quinquennale periodo di franchigia;
- a versare alla fine di ogni semestre civile gli interessi dovuti sugli importi dei crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere. Il tasso d’interesse sul credito di trasferimento del Governo svizzero è del 3 percento all’anno.
Il Governo del Pakistan si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente, in parte o totalmente, gli importi prelevati dai crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere.
Art. 8
Il pagamento degli interessi ed i rimborsi dei capitali avvengono, per entrambi i crediti di trasferimento, in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
Art. 9
Il Governo del Pakistan esenta il Governo svizzero, i fornitori svizzeri e le banche svizzere da ogni contributo fiscale o imposta pakistanese su od in relazione con i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, nonché sugli interessi maturati per questi crediti.
Art. 10
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto in doppio esemplare, a Islamabad il 16 aprile 1970 in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimenti fede. (Si omettono le firme)
Protocollo d’applicazione3
L’accordo sui crediti di trasferimento e sul dono, conchiuso tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è completato dalle disposizioni seguenti:4
- I due Governi intendono che le disposizioni uniformi, recate qui sotto, si applicano a tutti i contratti di forniture retti dall’accordo:a.l’acquirente pakistanese paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi,(i)il dieci percento del valore totale del contratto di fornitura appena ricevuto conferma dell’approvazione, da parte delle autorità competenti svizzere e pakistanesi menzionate al paragrafo 3 del presente protocollo, del contratto di fornitura;(ii)il novanta percento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione.b.Il Governo pakistanese mette a disposizione dell’acquirente pakistanese le somme corrispondenti in franchi svizzeri.(i)per effettuare i pagamenti menzionati sotto a (i) qui sopra;(ii)per effettuare i pagamenti menzionati sotto a (ii) qui sopra, che avverranno prelevando la metà della somma in franchi svizzeri dal credito di trasferimento del Governo svizzero e l’altra metà dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere. A questo scopo, il Governo del Pakistan produrrà la prova dell’avvenuta approvazione, da parte delle autorità svizzere e pakistanesi competenti, del contratto di fornitura e dell’avvenuto pagamento fatto dall’acquirente pakistanese al fornitore svizzero, giusta la lettera a (i) alla cifra 1.
- Con l’accettare che una determinata fornitura sottostia all’Accordo, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano ad accordare tutte le facoltà necessarie a realizzare il negozio.
- Le autorità competenti menzionate all’articolo 2 dell’accordo sono, da lato svizzero, la divisione del commercio5 del Dipartimento federale dell’economia pubblica6 e, da lato pakistanese, la divisione degli affari economici, segretariato del presidente.
- Ogni autorità può proporre all’altra, per mezzo dell’ambasciata di Svizzera a Islamabad, di sottoporre all’accordo una determinata fornitura svizzera di attrezzatura. Questa proposta e la risposta favorevole dell’altra autorità vale come approvazione ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo.
- 7 «Tutte le domande per un’inclusione di contratti di fornitura nell’accordo devono essere sottoposte all’autorità svizzera, competente giusta la cifra 3 qui sopra, entro ottantasei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, vale a dire prima del 16 giugno 1977. In linea di massima il fatturato di ogni contratto di fornitura non dev’essere inferiore a centomila franchi svizzeri.»
- 6. a. Tutti i pagamenti d’interesse ed i rimborsi di capitali concernenti i due crediti di trasferimento hanno luogo presso la Società d Banca Svizzera a Zurigo, che opera sia per il Governo svizzero sia per il gruppo di banche svizzere. b.La Società di banca svizzera tiene i conti che devono essere aperti a nome del Governo del Pakistan per l’esecuzione dell’accordo e svolge tutta la corrispondenza relativa.c.Tutte le comunicazioni dei mutuanti svizzeri in relazione all’accordo sono considerate fatte in buona e debita forma se rivolte alla divisione degli affari economici, segretariato del presidente, a Islamabad.d.Tutte le comunicazioni e tutti i versamenti del Governo del Pakistan sono considerati fatti in buona e debita forma se fatti alla Società di Banca svizzera a Zurigo.
Fatto in doppio esemplare, a Islamabad il 16 aprile 1970 in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede.
(Si omettono le firme)
Nota svizzera
Islamabad, 16 aprile 1970
Signor Segretario,
Durante i negoziati conchiusi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno stabilito quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d’applicazione:
- Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente pakistanese prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione.
Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo del Pakistan sulla disposizione recata qui sopra.
Colgo quest’occasione per rinnovarle, signor Segretario, l’espressione della mia massima considerazione.
(Si omette la firma)