Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera;
- «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Romania»: programma bilaterale per l’applicazione del presente Accordo;
- «misure di sostegno»: un progetto, un fondo tematico, un meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti, un fondo per l’assistenza tecnica o altre attività correlate;
- «progetto»: progetto o programma specifico. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
- «fondo tematico»: piano di sovvenzioni volte a finanziare attività destinate a specifici campi tematici o rivolte a specifici gruppi di beneficiari;
- «attività»: assistenza specifica fornita nel quadro di un fondo tematico a progetti, borse di studio, partenariati e misure di trasferimento delle conoscenze;
- «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a una misura di sostegno approvata dalle Parti;
- «accordo di progetto»: accordo tra le due parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
- «accordo di fondo tematico»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente l’istituzione di un fondo tematico approvato dalle Parti;
- «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo rumeno incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Romania;
- «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato designato dall’UCN che agisce sotto la responsabilità o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti;
- «organismo intermediario svizzero»: qualsiasi ente legale pubblico o privato incaricato dalla Svizzera della gestione del fondo tematico;
- «autorità di pagamento»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze pubbliche incaricato da parte rumena di assicurare un controllo finanziario adeguato nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Romania;
- «autorità preposta all’audit»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze pubbliche preposto da parte rumena al controllo dell’impiego delle risorse finanziarie nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Romania;
- «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare misure di sostegno;
- «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
- «accordo di mandato»: accordo tra la Svizzera, l’organismo intermediario svizzero e/o possibilmente l’organismo esecutore per l’attuazione di un fondo tematico;
- «accordo di delega»: accordo tra l’UNC e l’organismo intermediario / l’organismo esecutore / l’autorità di pagamento, volto a consentire all’UCN di delegare compiti dall’UCN all’organismo intermediario / all’organismo esecutore / all’organismo di pagamento per l’attuazione di progetti;
- «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale;
- «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità rumene ed esclusivamente ai fini dell’attuazione del contributo;
- «aiuto globale»: fondo istituito all’interno di un fondo tematico per uno scopo ben definito, destinato a finanziare piccole attività in modo efficiente sotto il profilo dei costi.