L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
- le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24cdella legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione4;
- le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
- 6 le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 agosto 20227 sulla protezione dei dati;
- 8 le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime;
- 9 la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.
La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi: