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172.043.60 OEm-fedpol

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)

del 4 maggio 2016 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio e campo d’applicazione

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

  1. le decisioni ai sensi degli articoli 13e e 24cdella legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
  2. le decisioni concernenti la sospensione temporanea di un divieto d’entrata o di un’espulsione ai sensi degli articoli 67 capoverso 5 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione4;
  3. le prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;
  4. 6 le decisioni e le prestazioni ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 agosto 20227 sulla protezione dei dati;
  5. 8 le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime;
  6. 9 la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.

La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:

  1. legge del 17 dicembre 200411 sulla trasparenza;
  2. legge federale del 23 dicembre 201112 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni;
  3. ordinanza del 20 settembre 200213 sui documenti d’identità;
  4. ordinanza del 2 luglio 200814 sulle armi;
  5. ordinanza del 27 novembre 200015 sugli esplosivi.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 16 sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti in generale17

Fatto salvo l’articolo 3 a , gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. 18

La tariffa oraria ammonta a 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste.

Art. 3a19 Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali

Per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni è riscosso un emolumento forfettario alla settimana e per ciascun apparecchio target.

L’emolumento è calcolato dividendo i costi delle licenze per il numero di licenze nonché per il numero di settimane dell’anno.

Il periodo di calcolo inizia non appena il programma informatico speciale è stato installato con successo su un apparecchio target.

Se la trasmissione dei dati da un’applicazione esplicitamente richiesta non funziona subito dopo l’installazione, nonostante i test abbiano avuto esito positivo, l’impiego è interrotto e non sono riscossi emolumenti.

Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

Gli emolumenti sono riscossi una volta terminato l’utilizzo.

Fedpol valuta periodicamente l’utilizzo dei programmi informatici speciali e il calcolo degli emolumenti.

Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, fedpol può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 5 Incasso

Fedpol può riscuotere gli emolumenti in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, si applica l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 20 sugli emolumenti del DFAE.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.