Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale sono retti dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 23 marzo 2007 4 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.
173.713.152
Ordinanza dell’Assemblea federale
sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera
del Tribunale penale federale
del 13 dicembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 2013 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013 3 ,
decreta:
Art. 1 Diarie, importi forfettari orari e indennità dei giudici non di carriera
Art. 2 Modifica del diritto vigente
… 5
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.