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221.215.324.1

Ordinanza
concernente un contratto normale di lavoro
per gli educatori negli istituti e nei convitti

del 16 gennaio 1985 (Stato 1° febbraio 1985)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 359 a del Codice delle obbligazioni 1 ,

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione ed effetti

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente contratto normale di lavoro vale per tutta la Svizzera.

Esso disciplina i rapporti di lavoro tra gli istituti o convitti privati che si occupano dell’educazione di caratteriali o minorati (datori di lavoro) e gli educatori da essi occupati (lavoratori).

Il presente contratto normale di lavoro non è applicabile ai lavoratori che non esplicano compiti educativi. Sono parimenti esclusi dal campo d’applicazione gli ecclesiastici e i religiosi.

Art. 2 Effetti

Le disposizioni del presente contratto normale di lavoro si applicano nella misura in cui non venga altrimenti convenuto mediante contratto individuale o collettivo di lavoro.

Sezione 2 Periodo di prova e disdetta

Art. 3 Periodo di prova

I primi tre mesi di servizio sono considerati periodo di prova a meno che il rapporto di lavoro sia stato stipulato per una durata inferiore a sei mesi.

Art. 4 Disdetta

Ciascuna parte può disdire il contratto di lavoro:

  1. durante il periodo di prova, per la fine della seconda settimana susseguente alla disdetta;
  2. dopo la scadenza del periodo di prova, per la fine del terzo mese susseguente alla disdetta.

La disdetta dev’essere data per scritto.

Sezione 3 Diritti e obblighi generali

Art. 5 Descrizione degli obblighi

I compiti del lavoratore devono essere stabiliti in un elenco degli obblighi. Nell’ambito dell’ordinamento interno, il lavoratore deve godere della massima libertà d’azione per poter assumere responsabilità e prendere iniziative.

Art. 6 Perfezionamento professionale

Il datore di lavoro è tenuto a favorire il perfezionamento professionale del lavoratore. A tale scopo, deve accordargli congedi pagati.

Il datore di lavoro assume le spese dei corsi di perfezionamento nella misura in cui siano eseguiti nell’interesse dell’azienda.

Art. 7 Obbligo del segreto, divieto di accettare regali

Il lavoratore, durante e dopo la fine del rapporto di lavoro, deve astenersi dal trarre profitto o dal comunicare a terzi, fatti segreti concernenti in particolare le malattie, il comportamento e gli affari privati di educandi o di loro congiunti.

Al lavoratore è vietato rivendicare, accettare o farsi promettere, per sé o per terzi, regali od altri vantaggi che potrebbero compromettere la sua imparzialità nell’esercizio della professione.

Sezione 4 Durata del lavoro e del riposo

Art. 8 Durata settimanale del lavoro

La normale durata settimanale del lavoro è in media di 45 ore. Non deve superare 50 ore, salvo qualora lo esigano motivi imperativi.

Le ore che superano il limite di 45 devono essere compensate, entro 14 settimane, con un congedo di uguale durata. Se, in casi eccezionali, la compensazione non può essere concessa, al lavoratore dev’essere pagato un supplemento di salario del 25 per cento almeno.

Art. 9 Lavoro notturno

Il lavoratore può effettuare lavoro notturno al massimo durante tre notti per settimana. E considerato lavoro notturno quello svolto tra le 22.00 e le 06.00. Tale lavoro dev’essere compensato per un quarto con tempo libero oppure con un adeguato supplemento salariale.

Art. 10 Servizio di turno

Le ore del servizio di turno durante le quali il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro nell’istituto o fuori di esso sono considerate tempo di lavoro nella misura in cui il datore di lavoro abbia effettivamente ricorso ai servizi del lavoratore.

Il datore di lavoro e il lavoratore devono stabilire un disciplinamento della compensazione del servizio di turno mediante tempo libero o rimunerazione.

Art. 11 Riposo

Nella media di due settimane il riposo giornaliero dev’essere di dieci ore consecutive; soltanto eccezionalmente può essere inferiore a otto ore nello spazio di 24 ore.

Sezione 5 Tempo libero, congedi e vacanze

Art. 12 Tempo libero

Il lavoratore ha diritto a due giorni liberi per settimana. Almeno una volta per mese, tali giorni devono cadere di sabato e di domenica.

Art. 13 Congedo

Dopo tre anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un congedo pagato di un mese e, dopo un successivo quinquennio di servizio, a un congedo pagato di tre mesi.

Il datore di lavoro può esigere la restituzione del salario corrispondente al congedo se il lavoratore lascia l’impiego prima della scadenza di un anno a contare dalla fine del congedo.

Art. 14 Congedo di gravidanza e di parto

La lavoratrice ha diritto a un congedo pagato di complessivamente 16 settimane in caso di gravidanza e di parto. È riservato l’articolo 19 nella misura in cui sia più favorevole per la lavoratrice.

Art. 15 Vacanze

Il lavoratore ha diritto a cinque settimane di vacanze pagate all’anno. La durata delle vacanze è aumentata a sei settimane per i lavoratori che hanno compiuto quarant’anni o dieci anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Sezione 6 Salario

Art. 16 Salario

Il salario dev’essere stabilito, prima dell’entrata in servizio, fra datore di lavoro e lavoratore. Il salario dev’essere proporzionato alla funzione, alla formazione e all’esperienza professionale del lavoratore. Esso dev’essere riesaminato annualmente in funzione degli anni di servizio del lavoratore e del rincaro.

Il salario è pagato mensilmente.

Art. 17 Prestazioni in natura

Il lavoratore che abita nell’istituto o nel convitto ha diritto a un vitto adeguato, ad un alloggio ineccepibile e alla pulizia della biancheria. Se è sposato ha diritto ad un alloggio proporzionato al numero dei membri della sua famiglia.

Il datore di lavoro può dedurre dal salario, per le sue prestazioni in natura, un ammontare corrispondente al massimo alle norme prescritte in materia dalla legislazione sull’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

Art. 18 Assenze di breve durata

Il lavoratore ha diritto a giorni di congedo pagati, se cadono in giorni lavorativi, nei casi seguenti:

  1. a.

per il proprio matrimonio o per il parto della moglie

2 giorni;

  1. b.

per il matrimonio di un figlio

1 giorno;

  1. c.

per la morte del coniuge, di un figlio, del padre o della madre

3 giorni;

  1. d.

per la morte di fratelli o sorelle, suoceri o cognati

1 giorno;

  1. e.

per il trasloco

2 giorni.

Art. 19 Salario in caso d’impedimento al lavoro

Il lavoratore, se è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, ha diritto, nel corso di dodici mesi e riservato l’articolo 20, all’intero salario per una durata di:

  1. nel primo anno di servizio
  2. nel secondo anno di servizio
  3. nel terzo e quarto anno di servizio
  4. nel quinto e sesto anno di servizio
  5. nel settimo ed ottavo anno di servizio
  6. dal nono anno di servizio.

Nel caso di gravidanza, il datore di lavoro deve pagare il salario nelle stesse proporzioni.

Il datore di lavoro può dedurre dal salario da corrispondere giusta il capoverso 1 o 2 l’indennità giornaliera versata da un’assicurazione per perdita di guadagno.

Art. 20 Salario in caso di servizio militare o di protezione civile

Se il lavoratore effettua servizio militare o di protezione civile obbligatorio, il datore di lavoro deve versargli il salario intero per i primi due mesi di servizio. Per i mesi seguenti, il diritto al salario ammonta al 60 per cento del salario intero per i lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento e all’80 per cento per i coniugati o per i celibi con obblighi di sostentamento.

Le prestazioni dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spettano al datore di lavoro.

Sezione 7 Controllo medicale, assicurazioni

Art. 21 Visita medica

Il lavoratore deve, al momento dell’entrata in servizio e ulteriormente ogni due anni, sottoporsi ad una visita medica. Questa deve comprendere anche una radioscopia o una radiografia polmonari.

Le spese della visita sono a carico del datore di lavoro.

Art. 22 Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore deve assicurarsi contro le malattie.

L’assicurazione deve includere almeno le cure mediche e farmaceutiche e l’indennità giornaliera secondo la legislazione federale sull’assicurazione contro le malattie.

I premi sono a carico, in parte uguale, del datore di lavoro e del lavoratore.

Art. 23 Assicurazione di responsabilità civile professionale

Il datore di lavoro deve concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale in favore del lavoratore.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

È abrogato il decreto del Consiglio federale dell’11 giugno 1970 2 che stabilisce un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1985.