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232.112.11 OIPSDA-DEFR

Ordinanza del DEFR sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR)

del 15 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 settembre 2015 1 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA),

ordina:

Art. 1 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

I prodotti naturali ai sensi dell’articolo 8 OIPSDA e il periodo durante il quale sono esclusi dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza sono riportati nell’allegato 1.

Art. 22

Art. 2a3 Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022

Lo zucchero bianco biologico da barbabietole da zucchero per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza del 22 settembre 1997 4 sull’agricoltura biologica può essere escluso dal calcolo della quota minima determinante per l’indicazione di provenienza fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato 15

(art. 1)

Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Attualmente la lista non contiene alcuna voce.

Allegato 26