L’autodenuncia contiene le informazioni necessarie concernenti l’impresa denunciante, il tipo di limitazione della concorrenza denunciato, le imprese partecipanti all’infrazione e i mercati interessati. L’autodenuncia può essere fatta anche oralmente e messa a verbale.
L’impresa può procedere all’autodenuncia consegnando le informazioni in forma anonima. La segreteria disciplina le modalità nel singolo caso d’intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza.
La segreteria conferma di aver ricevuto l’autodenuncia precisando la data e l’ora in cui l’ha ricevuta. D’intesa con un membro della presidenza, comunica all’impresa denunciante:
- in che misura ritiene che siano adempiute le condizioni per una rinuncia integrale alla sanzione conformemente all’articolo 8 capoverso 1;
- le informazioni che la stessa deve ancora trasmettere, in particolare per adempiere le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1; e
- nel caso di un’autodenuncia anonima, il termine di cui dispone l’impresa per rivelare la sua identità.