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Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

del 13 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ;
in conformità alla Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 2
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
  2. l’attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;
  3. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;
  4. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.

Art. 2 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

  1. contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata;
  2. promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

Sezione 2 Misure

Art. 3 Genere di misure

Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.

Si intende per:

  1. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
  2. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità;
  3. attività regolari: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.

Art. 4 Obiettivi

Le misure servono in particolare:

  1. all’informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico;
  2. alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti;
  3. alla consulenza;
  4. al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private;
  5. alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione;
  6. alla ricerca.

Art. 5 Misure della Confederazione

La Confederazione può attuare le misure seguenti:

  1. programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale;
  2. altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasposti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d’interesse nazionale.

Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 6 Misure di terzi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l’attuazione di misure in Svizzera.

Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizzera.

Non concede aiuti finanziari per l’attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 7 Principi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 3 sui sussidi (LSu).

Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.

Art. 8 Condizioni materiali

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

  1. le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni;
  2. le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono imperniate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza;
  3. le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente motivate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica;
  4. le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile;
  5. l’organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;
  6. l’organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.

Art. 9 Importo

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.

Art. 10 Calcolo

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione:

  1. del genere, dell’importanza nazionale e dell’urgenza della misura;
  2. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
  3. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione:

  1. del genere e dell’importanza nazionale dell’attività dell’organizzazione;
  2. dell’interesse che l’attività dell’organizzazione riveste per la Confederazione;
  3. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 11 Versamento

La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4 Disposizioni procedurali

Art. 12 Base legale e forma giuridica

La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu 4 .

La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:

  1. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1;
  2. un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2.

Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 13 Domande

Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

Esse devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l’UFU dà al richiedente la possibilità di completarla.

Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 devono contenere in particolare:

  1. indicazioni complete sul richiedente;
  2. una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
  3. lo scadenzario per l’attuazione della misura;
  4. un preventivo dettagliato delle spese.

Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 devono contenere in particolare:

  1. indicazioni complete sul richiedente;
  2. una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
  3. indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell’organizzazione.

L’UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.

Art. 14 Esame delle domande e decisione

L’UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

Per l’esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.

La decisione stabilisce in particolare:

  1. lo scopo dell’aiuto finanziario;
  2. l’importo dell’aiuto finanziario;
  3. i rapporti richiesti.

Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.

Art. 15 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti:

  1. coordinamento con altre misure;
  2. collaborazione con altri attori;
  3. ricorso a specialisti;
  4. verifica dell’attuazione e degli effetti della misura (valutazione).

Sezione 5 Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari

Art. 16 Informazione e rendiconto

Chi riceve contributi secondo l’articolo 6 deve fornire all’UFU in qualsiasi momento informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti.

Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all’UFU della propria gestione e della propria contabilità.

Art. 17 Presentazione di rapporti

Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 1 deve presentare all’UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.

Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l’articolo 6 capoverso 2 deve presentare all’UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.

L’UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.

Art. 18 Menzione del sostegno della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 19 Valutazione

L’UFU valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.

Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Art. 20 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.