La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ha sede a Zollikofen.
412.106.1
Ordinanza sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Ordinanza sulla SUFFP)
del 18 giugno 2021 (Stato 1° agosto 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 della legge del 25 settembre 2020 1 sulla SUFFP,
ordina:
Art. 1 Sede della Scuola universitaria
Art. 2 Istituti regionali
La SUFFP offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.
Art. 3 Obiettivi strategici del Consiglio federale
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sottopone per parere il progetto degli obiettivi strategici del Consiglio federale relativi alla SUFFP alle organizzazioni mantello nazionali del mondo del lavoro, segnatamente all’Unione svizzera delle arti e mestieri, all’Unione svizzera degli imprenditori, all’Unione sindacale svizzera e a Travail Suisse.
Art. 4 Coinvolgimento dei partner della formazione professionale da parte della SUFFP
La SUFFP coinvolge le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni nella sua pianificazione strategica, nell’orientamento delle nuove offerte d’insegnamento e dei nuovi servizi, nonché nella definizione delle priorità di ricerca.
A tal fine, può istituire comitati nazionali e regionali con rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, dei Cantoni e di altre cerchie interessate.
Art. 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 6 Disposizione transitoria
Gli articoli 16 e 16 a dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005 4 restano applicabili fino al 31 dicembre 2021.
Art. 7 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2022.