I sussidi coprono il 70 per cento al massimo dei costi diretti complessivi computabili di progetto di tutti i partner di progetto svizzeri.
Le aliquote massime dei sussidi per i costi diretti di progetto dei partner di progetto svizzeri sono le seguenti:
- 100 per cento per i partner di ricerca svizzeri;
- 50 per cento per le piccole e medie imprese che fungono da partner attuatore svizzero; per le giovani imprese che realizzano progetti d’innovazione senza partner di ricerca è applicabile l’aliquota massima definita dal Consiglio dell’innovazione secondo l’articolo 19 capoverso 4;
- 25 per cento per le altre imprese che fungono da partner attuatore svizzero.
Il calcolo dei sussidi concessi a partner di ricerca svizzeri è retto dall’articolo 9. Sono computabili aggiuntivamente, se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.
Nel calcolo dei sussidi concessi a partner attuatori svizzeri sono computabili i costi della loro partecipazione secondo l’articolo 55.
Il calcolo dei sussidi concessi a giovani imprese svizzere per progetti d’innovazione senza partner di ricerca è retto dall’articolo 19. Inoltre, sono computabili se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.
In casi eccezionali Innosuisse può, d’intesa con l’organizzazione o l’organismo esteri, concedere sussidi per attività di progetto di un partner di ricerca estero.