Lexipedia

613.26

Decreto federale
sulla compensazione dei casi di rigore

del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 2003 1
concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 2006 2 ,

decreta:

Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

L’importo dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all’anno per i primi otto anni a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.

Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell’allegato.

Art. 2 Disposizione finale

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008 3

Allegato

(art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni

in franchi

Zurigo

24 286 000

Berna

18 949 000

Lucerna

6 871 000

Uri

689 000

Svitto

2 543 000

Obvaldo

640 000

Nidvaldo

734 000

Glarona

762 000

Zugo

1 952 000

Friburgo

4 718 000

Soletta

4 826 000

Basilea Città

3 828 000

Basilea Campagna

5 114 000

Sciaffusa

1 458 000

Appenzello Esterno

1 062 000

Appenzello Interno

291 000

San Gallo

8 920 000

Grigioni

3 751 000

Argovia

10 754 000

Turgovia

4 524 000

Ticino

6 107 000

Vaud

12 496 000

Vallese

5 431 000

Neuchâtel

3 315 000

Ginevra

8 121 000

Giura

1 343 000

Totale Cantoni

143 485 000