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641.204

Ordinanza del DFF
concernente l’importazione esente dall’imposta di beni
in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare
d’imposta è irrilevante

del 2 aprile 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009 1 sull’IVA,

ordina:

Art. 1 Esenzione dall’imposta

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

  1. i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
  2. gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1o novembre 20062 sulle dogane;
  3. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;3
  4. i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.

Art. 2 Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico

Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell’articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta. 4

Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta. 5

Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954 6 sulle agevolezze doganali a favore del turismo.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009 7 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.