Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
- i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
- gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1o novembre 20062 sulle dogane;
- le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;3
- i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.