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730.05 OE-En

Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)1

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 2011 2 sul CO 2;
visto l’articolo 28 della legge del 1° ottobre 2010 3 sugli impianti di accumulazione (LImA);
visto l’articolo 52 a della legge del 22 dicembre 1916 4 sulle forze idriche;
visto l’articolo 61 della legge del 30 settembre 2016 5 sull’energia (LEne);
visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 2003 6 sull’energia nucleare;
visti gli articoli 3 a e 3 b della legge del 24 giugno 1902 7 sugli impianti elettrici;
visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007 8 sull’approvvigionamento elettrico;
visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 1963 9 sugli impianti di trasporto in condotta;
visto l’articolo 55 della legge del 24 gennaio 1991 10 sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 1991 11 sulla radioprotezione;
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 12 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 13

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:

  1. le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:1.dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),2.delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione),3.dell’organo d’esecuzione;
  2. l’indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica secondo l’articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.14

Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare e dell’approvvigionamento elettrico. 15

L’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 16 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

... 17

Art. 218 Rinuncia agli emolumenti

Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali.

Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:

  1. contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
  2. contributi per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
  3. garanzie per la geotermia.19

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato.

Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.

Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9 e capoverso 2 della legge sull’approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica in adempimento di un mandato fondamentale della Confederazione. 20

Art. 3a21 Esborsi

Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell’UFE nel quadro dell’espletamento dei suoi compiti.

Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti

L’UFE22 e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:23

  1. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
  2. i progetti di ricerca;
  3. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.
  4. 2 Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.24

Art. 5 Supplementi sugli emolumenti

Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull’emolumento di base può essere riscosso per:

  1. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d’urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale;
  2. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull’emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 5a25 Acconti

Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l’UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti.

Art. 626 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione

Se l’esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall’UFE, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all’incasso.

Quando trasferisce un compito d’esecuzione l’UFE può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l’altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

Se l’UFE affida l’esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.

Art. 727 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza

L’UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l’inizio dell’anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2 Disposizioni speciali

Art. 9 Emolumenti nel settore dell’utilizzazione delle forze idriche

L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:

  1. l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d’acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine;
  2. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni;
  3. 28 le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche e sulla legge sulla protezione delle acque;
  4. la perizia di progetti;
  5. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti;

Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame:

  1. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli;
  2. dei rapporti sui controlli quinquennali;
  3. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
  4. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
  5. dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti;
  6. 29 dei dossier relativi alla pianificazione in caso d’emergenza.

Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore. 30

Art. 9a31 Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione

Per la tassa di vigilanza prevista dall’articolo 28 LImA sono computabili i costi per:

  1. l’elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza, in particolare per quanto concerne la costruzione, la sorveglianza e la pianificazione in caso d’emergenza;
  2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica;
  3. la formazione e il perfezionamento di persone esterne nel settore della sicurezza degli impianti di accumulazione;
  4. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni nazionali e internazionali.

Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LImA.

La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:

franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3

2 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3


4 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3

13 000

Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali.

L’UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.

Art. 1032 Emolumenti nel settore dell’energia in generale

L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:

  1. le autorizzazioni;
  2. il riconoscimento degli organismi di prova;
  3. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparecchi.

L’UFE e l’organo d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l’articolo 99 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 33 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.

Art. 1134 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare

L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:

  1. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’esercizio;
  2. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
  3. le autorizzazioni per studi geologici;
  4. gli esami preliminari;
  5. le perizie di progetti;
  6. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
  7. le attività legate al controllo dei materiali nucleari;
  8. 35 le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.

Art. 1236 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare

I costi dell’UFE non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.

Questi costi comprendono in particolare:

  1. i costi legati alle seguenti attività:1.la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,2.lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;
  2. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).

Art. 1337 Emolumenti nel settore dell’elettricità

L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:

  1. il rilascio delle approvazioni dei piani;
  2. il finanziamento degli indennizzi che l’UFE versa ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica conformemente agli accordi di prestazioni.

Art. 13a38 Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia

L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

  1. all’approvvigionamento elettrico;
  2. 39 all’immissione di energia di rete e al consumo proprio;
  3. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

Art. 13b40 Tassa di vigilanza nel settore dell’approvvigionamento elettrico

L’UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:

  1. la partecipazione al forum dei regolatori europei;
  2. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
  3. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l’elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

Art. 13c41 Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi

I terzi incaricati dall’UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201742 sull’energia riscuotono emolumenti per:

  1. l’elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le imprese;
  2. il sostegno alle imprese nell’elaborazione del rapporto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi.

Art. 14 Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:

  1. le approvazioni dei piani;
  2. i permessi d’esercizio;
  3. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi;
  4. 43 le decisioni in relazione all’obbligo di trasporto per terzi.

L’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:

  1. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 2 febbraio 200044 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
  2. la vigilanza tecnica sull’esercizio secondo l’articolo 24 OITC;
  3. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Art. 14a45 Emolumenti nel settore della geotermia

L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:

  1. un contributo d’investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);
  2. un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
  3. un contributo per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2).

L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).

Art. 14b46 Riscossione di emolumenti da parte dell’organo d’esecuzione

Per le spese di esecuzione nell’ambito delle garanzie di origine, l’organo d’esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 15 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 30 settembre 1985 47 sugli emolumenti nel campo dell’energia nucleare è abrogata.

Art. 16 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato 148

(art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

Franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3

7 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3 ma inferiore a 5 milioni di m3

10 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3

17 000

2.
3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

Gli emolumenti ammontano a:

Franchi

  1. Per un’approvazione dei piani
  1. tassa di base

1000–8000

  1. supplemento per chilometro di condotta

800

  1. Per la vigilanza annuale dell’esercizio
  1. tassa di base

800

  1. supplemento per chilometro di condotta:

80

Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.

Allegato 2

(art. 16)

Modifica del diritto vigente

49

Allegato 350

(art. 14 b )

Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per l’elettricità

Emolumento in franchi

Unità

1. Registrazione e rilevamento

Emolumento di base per un impianto di produzione di energia elettrica
(a seconda del tipo di impianto)

max. 200

all’anno

Emolumento di base per un conto utente
(a seconda del tipo di conto)

max. 200

all’anno

Rilevamento della quantità di energia elettrica prodotta (a seconda del tipo di impianto)

max. 0.03

per MWh

2. Transazioni

Rilascio di garanzie di origine
(a seconda del tipo di impianto)

max. 0.03

per MWh

Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale

max. 0.03

per MWh

Importazione ed esportazione di garanzie di origine

max. 0.03

per MWh

Registrazione di un ordine permanente

max. 200

per operazione

3. Annullamento

Annullamento di garanzie di origine

max. 0.03

per MWh

Elaborazione di una conferma di annullamento

max. 100

per operazione

Allegato 451

(art. 14 b )

Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine per combustibili e carburanti

Emolumento
in franchi

Unità

1. Registrazione e rilevamento

Emolumento di base per un impianto di produzione, a seconda del tipo di impianto

max. 200

all’anno

Emolumento di base per un conto utente, a seconda del tipo di conto

max. 200

all’anno

2. Transazioni

Rilascio di garanzie di origine, a seconda del tipo di impianto

max. 0,2

per MWh

Trasmissione di garanzie di origine a livello nazionale

max. 0,2

per MWh

Importazione ed esportazione di garanzie di origine

max. 0,2

per MWh

Registrazione di un ordine permanente

max. 200

per operazione

3. Annullamento

Annullamento di garanzie di origine

max. 0,20

per MWh

Elaborazione di una conferma di annullamento

max. 100

per operazione