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Ordinanza dell’USNM sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)

del 20 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM),

visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visto l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 2 sugli yacht marittimi svizzeri, 3

ordina:

Sezione 1 Certificato di capacità

Art. 1 Categorie e validità

L’autorità o l’ente esaminatore riconosciuto dall’USNM rilascia certificati di capacità per condurre yacht marittimi (licenze di navigazione d’altura) per le seguenti categorie di natanti:

  1. natanti a vela con o senza motore;
  2. natanti motorizzati.

La licenza di navigazione d’altura è rilasciata per le categorie di natanti per le quali il richiedente produce un’attestazione della categoria corrispondente di cui all’articolo 3. 4

La licenza di navigazione d’altura è valida su natanti sportivi e da diporto senza limiti temporali o geografici per la navigazione in acque costiere o in mare aperto.

5

Indipendentemente dalla domanda per il loro riconoscimento, le licenze straniere non possono essere scambiate contro licenze svizzere di navigazione d’altura.

Art. 2 Condizioni

Per ottenere una licenza di navigazione d’altura, il candidato deve:

  1. 6 aver compiuto 16 anni;
  2. aver superato l’esame secondo i requisiti di cui all’allegato 1;
  3. attestare una formazione nautica di base (art. 3);
  4. 7 attestare una formazione di pronto soccorso (art. 4);
  5. produrre un certificato di acuità visiva e uditiva (art. 5);
  6. 8 confermare l’idoneità mentale e fisica (art. 5a);
  7. cartificare la pratica necessaria di navigazione in mare (art. 6–9);
  8. 9 aver pagato le tasse (art. 2a).

Per essere ammessi all’esame, i candidati minorenni devono presentare un’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. 10

Per estendere la licenza di navigazione d’altura già rilasciata a un’ulteriore categoria di natanti, sono richieste solo le esigenze di cui al capoverso 1 lettere c, f e g.

Art. 2a11 Tasse

Le tasse sono stabilite nell’allegato 1. Il loro importo è verificato ogni cinque anni ed eventualmente adeguato.

Per oneri straordinari gli enti esaminatori possono riscuotere tasse speciali in base al dispendio di tempo.

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 12 sugli emolumenti.

Art. 3 Attestazione della formazione nautica di base

Il candidato deve disporre di una formazione nautica di base, attestata da una licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente o da un titolo equivalente. 13

L’USNM decide in merito all’equivalenza di altri permessi.

L’attestazione deve essere fornita per ogni categoria per cui è rilasciata una licenza di navigazione d’altura. 14

Art. 415 Attestato di soccorritore

Il candidato può ottenere l’attestato di soccorritore seguendo una formazione di pronto soccorso riconosciuta a livello ufficiale.

La data di tale attestato può precedere di sei anni al massimo quella della presentazione dell’incarto completo.

Sono esentati da tale attestato:

  1. medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
  2. il personale sanitario diplomato.

Art. 516 Attestazione di una sufficiente acuità visiva e uditiva

Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità visiva e una capacità di distinguere i colori sufficienti. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un ottico diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’incarto completo.

Il candidato deve dimostrare di possedere un’acuità uditiva sufficiente. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un audioprotesista diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’incarto completo.

Art. 5a17 Conferma dell’idoneità mentale e fisica

Il candidato deve confermare per iscritto all’autorità o all’ente esaminatore riconosciuto la propria idoneità mentale e fisica a condurre un’imbarcazione.

Se vi sono dubbi sull’idoneità mentale o fisica, l’autorità o l’ente esaminatore richiede un certificato medico.

Art. 618 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione

La pratica della navigazione deve essere acquisita:

  1. fuori dalle acque interne su natanti sportivi e da diporto della categoria corrispondente, idonei alla navigazione d’altura, con la partecipazione attiva alla navigazione e alla conduzione dell’imbarcazione, comprese la formazione nautica in mare conformemente all’allegato 2 e la tenuta del libro di bordo conformemente all’allegato 3;
  2. sotto la guida di un conducente autorizzato alla conduzione di un’imbarcazione della categoria corrispondente secondo il diritto dello Stato della bandiera.

L’equipaggio fisso non deve essere composto da più di due persone.

In caso di traversate con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche; sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente.

Le distanze percorse durante le regate sono riconosciute complessivamente fino a un massimo di 100 miglia nautiche.

Non sono riconosciute le miglia nautiche percorse in flottiglia.

Art. 7 Pratica per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura

Per ottenere una licenza di navigazione d’altura si devono certificare le esperienze minime seguenti:

  1. per una licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore:1.tre settimane di navigazione, di cui almeno 18 giorni in mare, e2.la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 secondo l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il superamento dell’esame teorico;
  2. per la licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati:1.due settimane di navigazione, di cui almeno dieci giorni in mare, e2.la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 secondo l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4 dopo il superamento dell’esame teorico.19

La pratica può essere acquisita in un periodo di tempo compreso tra i quattro anni precedenti e i quattro anni (anno civile completo) successivi al superamento dell’esame teorico.

Art. 8 Pratica per l’estensione di una licenza di navigazione d’altura già rilasciata

Per estendere una licenza di navigazione d’altura già rilasciata per le altre categorie di natanti si devono certificare le esperienze minime seguenti:

  1. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati a natanti a vela con o senza motore:1.dieci giorni in mare, e2.la percorrenza di 500 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4;
  2. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore a natanti motorizzati:1.cinque giorni in mare, e2.la percorrenza di 100 miglia nautiche secondo l’attestato di navigazione conformemente all’allegato 4.20

La pratica deve essere acquisita in un periodo di tempo limitato ai quattro anni (anno civile completo) precedenti la presentazione dell’istanza d’estensione.

Art. 9 Pratica per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti

Per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti si deve fornire, per una categoria, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 7 e, per l’altra, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 8.

Art. 1021 Certificazione della pratica effettuata: requisiti

È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l’attestato di navigazione approvato dall’USNM conformemente all’allegato 4.

Il libro di bordo o una copia dello stesso possono essere richiesti in qualsiasi momento.

I candidati non possono attestare autonomamente l’esperienza pratica in mare o attestarla ad altri candidati.

Art. 11 Domanda

Il candidato inoltra a un’autorità o a un ente esaminatore riconosciuto la domanda per il rilascio di una licenza di navigazione d’altura con i documenti completi.

La domanda può essere inoltrata al più tardi entro la fine del quinto anno civile completo successivo al superamento dell’esame.

I documenti incompleti, poco chiari o illeggibili non sono accettati.

Art. 12 Confidenzialità

Tutti i documenti presentati per ottenere una licenza di navigazione d’altura sono confidenziali. Solo l’autorità o l’ente esaminatore, i loro esperti e l’USNM sono autorizzati a prenderne visione.

Sezione 2 Riconoscimento dell’autorità o dell’ente esaminatore

Art. 1322 Condizioni

Un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima può chiedere per scritto all’USNM il riconoscimento come autorità o ente esaminatore per il rilascio della licenza di navigazione d’altura.

L’USNM può approvare la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:23

  1. il richiedente dispone di un gruppo di esaminatori che può esaminare il numero minimo di candidati all’anno prescritto dall’articolo 14 capoverso 2;
  2. il richiedente o i centri di formazione ad esso affiliati devono attestare di aver formato almeno 120 candidati nell’anno di presentazione della richiesta e altrettanti nell’anno successivo;
  3. due anni dopo la presentazione della domanda il richiedente effettua un esame di prova sotto la supervisione dell’USNM; il richiedente deve inoltrare all’USNM per approvazione al più tardi sei mesi prima dell’esame di prova l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle in tre copie;
  4. 24 le persone autorizzate a firmare devono essere incensurate;
  5. 25 le persone responsabili della direzione generale, della vigilanza e del controllo nonché della gestione amministrativa devono essere incensurate e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.

Art. 14 Requisiti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto

L’ente esaminatore o i centri di formazione affiliati effettuano sistematicamente i corsi di formazione necessari per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura. 26

L’ente esaminatore deve esaminare annualmente almeno 120 candidati. 27

Il personale della Commissione d’esame designato dall’autorità o dall’ente esaminatore deve essere diverso da quello coinvolto nella formazione.

L’autorità o l’ente esaminatore assicura tramite una segreteria permanente che, dopo la pratica necessaria ai sensi della presente ordinanza (art. 6–9), la completezza dei documenti sia esaminata e in seguito sia rilasciata la licenza di navigazione d’altura.

Art. 15 Modifica dei documenti d’esame

Le modifiche riguardanti l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle devono essere autorizzate dall’USNM.

Art. 16 Verifica e revoca del riconoscimento

L’USNM verifica almeno ogni cinque anni se i requisiti di un ente esaminatore riconosciuto secondo gli articoli 14 e 15 sono sempre soddisfatti. Se non lo sono più, revoca il riconoscimento. 28

In caso di gravi infrazioni alla presente ordinanza l’USNM può sospendere temporaneamente il riconoscimento fino all’eliminazione dell’infrazione. In caso di ripetute gravi infrazioni, l’USNM revoca definitivamente il riconoscimento.

Se l’ente esaminatore è in liquidazione, l’USNM revoca il riconoscimento. 29

Sezione 3 Procedura e protezione giuridica

Art. 17

La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 18 Direttive previgenti: abrogazione

Le Direttive interne del maggio 1982 sul riconoscimento di nuove autorità o enti esaminatori secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri per i certificati di capacità per governare yacht marittimi svizzeri («B-Schein») sono abrogate.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Le autorità o gli enti esaminatori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono già di un riconoscimento dell’USNM continuano ad essere riconosciuti come tali, purché forniscano entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza un’attestazione secondo la quale negli ultimi due anni hanno soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 14.

Le autorità o gli enti esaminatori riconosciuti sinora inoltrano per approvazione all’USNM in cinque copie il loro elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle.

Qualora i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 non siano soddisfatti, il riconoscimento ricevuto finora come autorità o ente esaminatore decade dopo nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Per il primo rilascio della licenza di navigazione d’altura si applicano le disposizioni della presente ordinanza, anche quando l’esame è stato sostenuto sulla base di un precedente regolamento d’esame.

Per sostituire le licenze attuali rilasciate sulla base di un precedente regolamento d’esame, non è necessario inoltrare un certificato di acuità visiva e uditiva.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

Allegato 130

(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 a cpv. 1)

Esame

1. Gli esami per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura sono giudicati da esperti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto titolari della licenza di navigazione d’altura.

2. Gli istruttori non possono essere impiegati come direttori o esperti degli esami.

3. L’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle allestito dall’autorità o dall’ente esaminatore è subordinato all’approvazione dell’USNM.

4. L’esame teorico comprende le seguenti materie:

  1. Gruppo 1
  1. Navigazione, conduzione dell’imbarcazione
  2. Manovre
  3. Meteorologia
  4. Diritto marittimo
  5. Medicina di bordo
  1. Gruppo 2
  1. Esercizi sulle maree
  1. Gruppo 3
  1. Esercizi di carteggio nautico

5. Le domande per le categorie «natanti a vela con o senza motore» e «natanti motorizzati» sono identiche.

6. Per le materie da A–E vengono poste esclusivamente le domande figuranti nell’elenco delle domande d’esame (inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle), autorizzate dall’USNM; per le materie F e G sono poste esclusivamente domande analoghe a quelle del modello.

7. L’esame è scritto. Può essere applicato il sistema della scelta multipla. I calcoli e le annotazioni sulle carte per risolvere gli esercizi dei gruppi 2 e 3 fanno parte della risposta e vanno consegnati.

8. A ogni domanda sono attribuiti punti in relazione alla sua importanza o difficoltà.

9. L’esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75 per cento del punteggio massimo per ogni materia.

10. In caso di risultato insufficiente in una o più materie, il candidato può, entro il termine di un anno, ripetere l’esame solo nel gruppo in cui non ha raggiunto la sufficienza, versando in tal caso una tassa d’esame parziale.

11. Per l’esame, il candidato dispone di sette ore al massimo. La ripartizione del tempo fra i gruppi 1, 2 e 3 è stabilita dalla singola autorità o ente esaminatore.

12. Le risposte illeggibili o incomplete non sono prese in considerazione.

13. Ad eccezione del materiale per scrivere o disegnare, del formulario per il calcolo del carteggio e dei documenti distribuiti all’esame, non possono essere usati altri documenti o strumenti (in particolare non sono ammessi apparecchi radio, telefoni, calcolatrici programmabili e computer).

14. Il responsabile dell’esame può ordinare l’allontanamento immediato di un candidato che faccia uso di documenti o strumenti non autorizzati. In simili casi, l’esame è considerato non superato. Durante o dopo l’esame la direzione dell’esame non accetta nessuna discussione con i candidati in merito ai risultati dell’esame.

15. Le date e le sedi delle sessioni ordinarie d’esame sono stabilite dall’autorità o dall’ente esaminatore.

16. Le autorità o gli enti esaminatori possono emanare modalità proprie necessarie allo svolgimento dell’esame.

17. Le tasse sono stabilite come segue:

franchi

Esame

300

Esame parziale

200

Primo rilascio della licenza

250

Cambio/duplicato/adeguamento della licenza

150

Estensione della licenza

200

18. Le tasse devono essere pagate al momento dell’iscrizione. Non vengono rimborsate se il candidato non si presenta all’esame o non lo supera.

19. Su richiesta di singoli candidati, l’autorità o l’ente esaminatore può organizzare sessioni straordinarie d’esame. I candidati possono essere obbligati ad assumere la totalità delle spese supplementari che ne risultano.

20. A seconda delle conoscenze specialistiche richieste, la tariffa oraria per oneri straordinari ammonta a 100–200 franchi.

Allegato 231

(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Formazione nautica in mare

  1. Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi sono menzionate sull’attestato di navigazione.
  2. Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate da un conducente idoneo e confermate nell’attestato di navigazione con l’apposizione della firma:
  3. conoscenze generali sugli yacht, sul loro uso, sulla collocazione dell’equipaggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e delle vele;
  4. conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni;
  5. valutazione delle condizioni meteorologiche e del moto ondoso;
  6. navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea;
  7. manovre di ancoraggio e ormeggio;
  8. manovre all’interno di un porto;
  9. manovra uomo in mare.

Allegato 332

(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Tenuta del libro di bordo

  1. Il conducente è responsabile della tenuta del libro di bordo.
  2. Il libro di bordo va redatto regolarmente durante la navigazione e deve contenere le indicazioni seguenti:
  3. numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
  4. dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
  5. nome, indirizzo e nazionalità del conducente;
  6. genere, numero, data, luogo ed ente che ha rilasciato la licenza di navigazione d’altura del conducente;
  7. generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d’imbarco e di sbarco (luoghi e date);
  8. arrivo e partenza dai porti (luoghi e date);
  9. rapporti di navigazione (vento e condizioni meteorologiche, rotte e correzioni, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore, posizioni successive dell’imbarcazione);
  10. tabella dei quarti;
  11. eventi e osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro.
  12. Le iscrizioni nel libro di bordo devono descrivere la navigazione in modo comprensibile.
  13. Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente.
  14. Per quanto riguarda la pratica della navigazione che deve essere acquisita ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, la tenuta del libro di bordo deve essere effettuata a mano.

Allegato 433

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1)

Attestato di navigazione

  1. Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il candidato ha percorso le distanze richieste in qualità di membro dell’equipaggio e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre.
  2. L’attestato di navigazione deve inoltre contenere:
  3. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro dell’equipaggio;
  4. date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di scalo e d’arrivo;
  5. distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza cinque Beaufort;
  6. dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
  7. numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
  8. cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navigazione d’altura del conducente;
  9. attestati di navigazione compilati dal candidato sulla base del libro di bordo con almeno tre iscrizioni giornaliere;
  10. indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.