I nomi di dominio corrispondenti o affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nominazione. L’UFCOM può pubblicare una lista non esaustiva delle denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.
Il gestore del registro può attribuire nomi di dominio tramite mandato di nominazione:
- a seguito di un bando di concorso; se necessario disciplina le modalità della procedura del bando di concorso; questa deve rispettare i principi dell’oggettività, della non discriminazione e della trasparenza, garantendo allo stesso tempo la confidenzialità dei dati forniti dai candidati; o
- sulla base di una candidatura spontanea.
Il candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione deve:
- dimostrare che soddisfa le condizioni generali e particolari di attribuzione di un nome di dominio;
- dimostrare che rappresenta la totalità o una parte importante della comunità interessata dalla denominazione richiesta o che la candidatura beneficia del sostegno della totalità o di una parte importante di questa comunità; garanzie di neutralità della concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza possono sopperire alla rappresentazione o al sostegno della comunità se la denominazione richiesta non si riferisce ad alcuna comunità in particolare o se non è rappresentata da una comunità organizzata o costituita;
- indicare gli eventuali nomi di dominio affini in tedesco, francese, italiano o inglese che egli desidera inserire nel mandato di nominazione;
- dimostrare che l’utilizzo che prevede di fare del nome di dominio e le prestazioni o i servizi offerti in relazione con il nome vanno a beneficio della comunità interessata nel suo complesso;
- mostrare come intende vigilare sul rispetto delle esigenze sancite dal titolo secondo della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi per tutti i prodotti offerti tramite un nome di dominio la cui denominazione si riferisce a un prodotto, alle sue caratteristiche o a una categoria di prodotti;
- dimostrare in che misura il proprio progetto apporta un valore aggiunto alla comunità interessata e alla comunità svizzera;
- dimostrare che soddisfa le condizioni previste dall’UFCOM in relazione alle qualità fissate per il nome di dominio o il progetto desiderato;
- proporre un progetto di mandato di nominazione.
Il gestore del registro pubblica le candidature. Altri richiedenti possono presentare una domanda per lo stesso nome di dominio nei 20 giorni successivi alla pubblicazione.
In caso di candidatura plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio al candidato il cui progetto apporta alla comunità interessata e alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore a quello degli altri progetti.
Se nessun progetto soddisfa il requisito di cui al capoverso 5 e i candidati non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l’attribuzione a un’estrazione a sorte o a una vendita all’asta. Il ricavato della vendita all’asta è versato nella Cassa federale.
Un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione è attribuito per una durata determinata. Esso deve essere utilizzato.
Per il rimanente, ai mandati di nominazione, e in particolare alla loro revoca, si applicano per analogia le regole concernenti la sorveglianza sui delegati della funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione (art. 40–43).
La disdetta di un mandato di nominazione (art. 41) è autorizzata in particolare se:
- il titolare non adempie più le condizioni di attribuzione o non rispetta le disposizioni del mandato; o
- il titolare non ha pagato le tasse amministrative dovute.
Il gestore del registro fornisce i mandati di nominazione ai terzi che ne fanno richiesta; può anche metterli a disposizione nel quadro di una procedura di bando o pubblicarli in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.