Sempre che le condizioni di cui all’articolo 3 siano soddisfate, è ammesso l’uso nelle o sulle derrate alimentari dei seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti:
- preparazioni aromatiche secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1;
- aromi ottenuti per trattamento termico:1.conformi alle condizioni di cui all’allegato 2 per la fabbricazione degli aromi ottenuti per trattamento termico, e2.rientranti nelle quantità massime fissate per talune sostanze presenti negli aromi ottenuti per trattamento termico di cui all’allegato 2;
- precursori di aroma secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera f numero 1;
- ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
I seguenti aromi e materie prime possono essere usati se sono menzionati nell’allegato 3:
- sostanze aromatizzanti;
- preparazioni aromatiche secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2;
- aromi ottenuti per trattamento termico:1.che ricadono in tutto o in parte nella categoria di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 2, e2.che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato 2 per quanto riguarda la fabbricazione di aromi ottenuti per trattamento termico o le quantità massime ammesse di talune sostanze indesiderabili;
- ...
- precursori di aroma secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera f numero 2;
- altri aromi;
- materie prime secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2.
In deroga al capoverso 2 lettera a, è ammesso l’uso di sostanze aromatizzanti:
- in derrate alimentari composte, se l’uso della sostanza aromatizzante in questione è ammesso in o su uno degli ingredienti della derrata alimentare composta;
- in derrate alimentari usate esclusivamente per la preparazione di una derrata alimentare composta, sempre che questa soddisfi le condizioni di cui all’allegato 3.
Le sostanze di cui all’allegato 4 numero 1 non possono essere aggiunte nella forma originale alle derrate alimentari.
Nella fabbricazione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non è ammesso l’uso delle materie prime di cui all’allegato 5 numero 1.
Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti con le materie prime di cui all’allegato 5 numero 2 possono essere usati soltanto se soddisfano le condizioni menzionate nel suddetto allegato.
Non è ammessa l’aggiunta di aromi alle derrate alimentari di cui all’allegato 6.
Gli aromi possono contenere sostanze secondo l’ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd) o altri ingredienti alimentari per scopi tecnologici.
Gli aromatizzanti di affumicatura possono essere utilizzati soltanto se sono rispettate le condizioni di fabbricazione ai sensi dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/2003 .